Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Comunicazioni CCIAA

  • Carmelo Pirrotta

    Messina
    16/01/2019 21:09

    Comunicazioni CCIAA

    Vorrei porre la seguente questione.
    Il Tribunale dichiara il fallimento di una ditta individuale intestata alla Sig.ra Tizia.
    Successivamente, vengono accertate le condizioni per l'estensione del fallimento al marito Sig. Caio che, nel frattempo, ha iniziato un'attività con propria ditta individuale, con propria partita IVA e regolarmente iscritta al Registro Imprese.
    Il Tribunale dichiara il fallimento della società di fatto esistente tra Tizia (come si diceva, già dichiarata fallita) Caio e di Caio quale socio illimitatamente responsabile.
    La sentenza viene trascritta al Registro delle Imprese nella posizione di Caio.
    Per la SDF si è proceduto all'attribuzione della partita IVA ma non si è effettuata l'apertura di alcuna posizione presso la CCIAA, in quanto società irregolare non iscrivibile.
    Per la ditta individuale, si ritiene che sarebbe corretto comunicare al Registro imprese l'inattività della ditta individuale e la cessazione della partita IVA.
    Concordate con questa impostazione? In caso affermativo, dovrebbe essere il fallito o il curatore a fare tali comunicazioni?
    Vi ringrazio anticipatamente
    Avv. Carmelo Pirrotta
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      27/01/2019 19:59

      RE: Comunicazioni CCIAA

      Anche noi riteniamo la s.d.f. non iscrivibile nel Registro Imprese, e la dichiarazione di fallimento non sufficiente a trasformarla in s.n.c. (eventualità che la farebbe divenire iscrivibile).

      Sempre per quanto riguarda il Registro Imprese appare corretto effettuare la comunicazione del fallimento su entrambe le imprese individuali di riferimento, facendo attenzione a grande chiarezza nelle annotazioni, evidenziando con informazioni supplementari ad hoc che è stata rilevata l'esistenza di s.d.f.

      Per quanto infine riguarda l'IVA, varranno le regole generali nel caso di fallimento di ditte individuali: la posizione potrà e dovrà essere chiusa se e solo se non vi saranno operazioni da effettuare rilevanti ai fini del tributo (p.es. cessione di beni facenti parte dell'impresa).