Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Liquidazione coatta amministrativa - pagamenti

  • Paolo Angelo Alloisio

    NOVI LIGURE (AL)
    10/05/2019 11:03

    Liquidazione coatta amministrativa - pagamenti

    Buongiorno,
    mi scuso, ma non ho avuto tempo di approfondire.
    Nell'ambito di una liquidazione coatta amministrativa devo procedere al pagamento di 3 fatture per spese sorte nel corso della procedura (costo del perito e smaltimento rifiuti di un caseificio). La liquidità è capiente avendo incassato il prezzo della vendita dei beni.
    Per pagare devo:
    - passare attraverso un riparto parziale
    oppure
    - posso applicare l'art. 111 bis 3 c. L. F. . per il quale non trovo un rinvio nell'art. 212 L.F.? Se sì, i pagamenti devono essere preventivamente autorizzati dal MISE?
    E' un po' urgente,
    grazie mille, come sempre
    Paolo Alloisio

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      12/05/2019 13:08

      RE: Liquidazione coatta amministrativa - pagamenti

      Cass. 13/08/2015, n.16844- in linea con Cass. n. 339 del 2013 e Cass. n.20284 del 2014- ha statuito che "Nella procedura di liquidazione coatta amministrativa tutti i diritti di credito, compresi quelli prededucibili, sono tutelabili in via dichiarativa esclusivamente nelle forme di cui agli artt. 201, 207 e 209 l.fall., atteso che la previsione di un'unica sede concorsuale comporta la necessaria concentrazione presso un solo organo (appartenente al complesso della P.A.) delle domande di accertamento del passivo e, perciò, anche di quelle di coloro che accampino un titolo di credito prededucibile, senza che tale quadro possa ritenersi mutato alla luce della nuova previsione dell'art. 111 bis l.fall. (introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2006 e successivamente modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007), la cui previsione - di carattere eccezionale e non automaticamente applicabile alla liquidazione coatta amministrativa - consente l'esclusione dall'accertamento del passivo delle posizioni di credito prededucibile non contestate, ma il cui pagamento deve essere autorizzato (ai sensi dell'art. 111 bis, comma 4, l.fall.), e di quelle sorte a titolo di compenso a favore degli incaricati della procedura, che ricevono suggello con un provvedimento del giudice delegato ex art. 25 l.fall." (conf. Trib. Torino 27/02/2019, n.939; Trib. Roma 01/06/2017, n.11108).
      Ossia, secondo la Corte, la disciplina della tutela dichiarativa del credito prededucibile, nella procedura fallimentare, ha tali note di specialità (per la natura giudiziale dell'organo preposto alla tutela delle posizioni soggettive) da non poter essere automaticamente trapiantata nell'ambito della liquidazione coatta amministrativa, laddove l'elenco dei creditori ammessi al passivo viene redatto dal Commissario giudiziale (organo dell'Amministrazione Pubblica) con un atto (sempre integrabile, con l'aggiunta delle posizioni attive degli altri creditori) che, incidendo su diritti e non essendo qualificabile (per la natura dell'organo) come giurisdizionale, non può che dirsi negoziale e volto alla ricognizione del debito concorsuale e perciò, solo in seconda istanza, impugnabile (sia dal suo titolare che dagli altri legittimati).
      Zucchetti SG srl
      • Giampiero Russotto

        Prato
        11/06/2019 12:39

        RE: RE: Liquidazione coatta amministrativa - pagamenti

        Buongiorno,
        mi trovo in una situazione analoga a quella descritta dal Dott. Alloisio.
        Dalla risposta non emerge se il pagamento in prededuzione debba essere preventivamente autorizzato dal MISE o meno.
        Potreste quindi dare la Vostra opinione in merito?
        Grazie mille!
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          11/06/2019 21:00

          RE: RE: RE: Liquidazione coatta amministrativa - pagamenti

          Nella risposta che precede non abbiamo parlato dell'autorizzazione per il semplice fatto che abbiamo seguito l'indirizzo della Cassazione (riportato nella prima parte della risposta) secondo cui, nella liquidazione coatta, i crediti, seppur prededucibili, non possono essere pagati direttamente dal commissario liquidatore, a differenza di quanto previsto nel fallimento dall'art. 111bis "la cui previsione - di carattere eccezionale e non automaticamente applicabile alla liquidazione coatta amministrativa - consente l'esclusione dall'accertamento del passivo delle posizioni di credito prededucibile non contestate, ma il cui pagamento deve essere autorizzato (ai sensi dell'art. 111 bis, comma 4, l.fall.). Essendo necessario, nella liquidazione coatta, l'accertamento o, meglio la inclusione nell'elenco dei creditori anche dei crediti prededucibili, è chiaro che questi possono essere soddisfatto soltanto con le modalità di cui all'art. 212 l.f.
          Zucchetti SG srl