Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Tardivo versamento prezzo aggiudicazione beni mobili

  • Sabina Megale Maruggi

    SAREZZO (BS)
    01/10/2019 17:08

    Tardivo versamento prezzo aggiudicazione beni mobili

    Salve,
    la presente per chiederVi un cortese confronto in merito alla questione che brevemente di seguito si espone.

    La procedura, nel caso una società in concordato preventivo, procede alla vendita di beni mobili, in particolare partecipazioni sociali.

    Il soggetto X è l'unico a presentare offerta regolarmente cauzionata e si aggiudica i beni. Nonostante le condizioni di vendita prevedessero il versamento del saldo prezzo entro 5 giorni dall'aggiudicazione, l'aggiudicatario ha provveduto al pagamento solo 15 giorni dopo l'aggiudicazione.

    Posto quindi che il versamento del saldo prezzo è stato effettuato e che nessun altro ha manifestato interesse per l'acquisto dei beni, ritenete necessario annullare la vendita trattenendo la cauzione versata e disporre nuovo esperimento? O, diversamente, potrebbe essere sufficiente la ratifica delle operazioni di vendita da parte degli Organi della Procedura, eventualmente presentando istanza al G.D.?

    Ringraziando per il sempre valido supporto, porgo
    Cordiali saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      02/10/2019 20:36

      RE: Tardivo versamento prezzo aggiudicazione beni mobili

      In sede esecutiva, il termine per il versamento del prezzo è considerato perentorio sicché il provvedimento del giudice di eventuale proroga è illegittimo, ma la domanda da farsi è: questo pr8incipio trova eguale rigida applicazione nelle vendite concorsuali., siano esse attuate in sede di concordato che di fallimento?
      A questa domanda il Trib. Bergamo 10/09/2015 ha dato una convincente risposta affermando che dalla circostanza che le vendite fallimentari siano da considerare vendite coattive non discende affatto la necessità di applicare rigorosamente i principi che governano le vendite forzate eseguite nell'ambito del procedimento esecutivo disciplinato dal codice di procedura civile in quanto la qualificazione della vendita come forzata o coattiva ha quale portato soltanto l'applicazione ad essa della speciale disciplina prevista dagli artt. 2919 e segg. c.c., e non la necessità di rispettare le norme di cui agli artt. 570 e segg. c.p.c. dato che l'art. 107 l.fall. ha optato per una procedura di vendita snella che prescinde dalla procedura della vendita con incanto o senza incanto, così come disciplinata dal codice del rito civile.
      Sulla base di queste premesse, il tribunale bergamasco così conclude:
      "Nel caso in esame, in cui il curatore ha optato per una vendita con forme negoziali alternative a quelle previste dal codice di procedura civile, destinate a sfociare nel decreto di trasferimento emesso dal giudice, la valutazione di legittimità della procedura di vendita è pertanto, da un lato svincolata dal rigido rispetto delle prescrizioni codicistiche, tra le quali senza dubbio rientra la decadenza dell'aggiudicatario che abbia versato il prezzo in ritardo rispetto al termine fissato dal giudice, dall'altro ancorata esclusivamente al rispetto dei due unici principi di legge, qualora le vendite siano eseguite dal curatore con forme negoziali.
      Si allude all idoneità della pubblicità che deve precedere la vendita ad alla natura competitiva del procedimento utilizzato per l'individuazione del soggetto acquirente (l'aggiudicatario).
      Se pertanto il mancato rispetto del termine previsto dal curatore per il versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario non condiziona la legittimità della vendita concorsuale, ben può essere ipotizzabile che considerazioni di natura opportunistica orientino per una proroga del termine previsto nel bando predisposto dal curatore.
      A bene vedere il decreto reclamato, nella sostanza, non integra altro se non una proroga, a posteriori, del termine già scaduto, operata sulla base di valutazioni di opportunità effettuate nell'interesse della massa dei creditori e dei lavoratori già assunti dalla società aggiudicataria.
      Il giudice delegato ha quindi legittimamente ritenuto che il versamento con soli sette giorni di ritardo non infirmasse la legittimità della vendita e il curatore, da par suo, debitamente autorizzato dall'organo giurisdizionale, ha dato esecuzione al rogito notarile di compravendita ritenendo preferibile l'interesse a trattenere la somma già versata sui conti della procedura, e a stabilizzare l'assunzione dei dodici lavoratori, rispetto a quello espresso dalla reclamante con la richiesta di sospensione della vendita".
      A nostro avviso, le giustificazioni giuridiche date da questo provvedimento sono da condividere, così come le considerazioni di carattere pratico nell'interesse dei creditori, per cui lo stesso principio potrebbe essere applicato anche al caso da lei prospettato.
      Zucchetti Sg srl