Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Azione di regresso di terzo datore di ipoteca nei confronti del fallimento

  • Lorenzo Lorini

    Firenze
    29/07/2019 17:50

    Azione di regresso di terzo datore di ipoteca nei confronti del fallimento

    Buonasera,
    avrei gentilmente bisogno di un Vs. chiarimento in merito alla questione di seguito riportata.
    Un terzo datore di ipoteca subisce esecuzione di un bene immobile. Egli è comproprietario di tale bene. L'altra quota di proprietà del bene è di pertinenza del coniuge, il quale risulta fallito.
    L'istituto di credito che ha effettuato l'esecuzione sul bene non ha poi provveduto ad insinuarsi nel passivo del fallimento del coniuge, pertanto, il terzo datore di ipoteca si vede costretto a pagare interamente il dovuto.
    Il terzo datore d'ipoteca può esercitare azione di regresso nei confronti del comprorietario fallito, insinuandosi nel passivo del fallimento?
    E se sì, può insinuarsi beneficiando del privilegio ipotecario dell'istituto di credito, anche se il medesimo non ha provveduto all'insinuazione?
    Grazie mille del Vs. prezioso aiuto.
    Cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      30/07/2019 19:18

      RE: Azione di regresso di terzo datore di ipoteca nei confronti del fallimento

      Non vi è dubbio che il pagamento effettuato dal terzo datore di ipoteca, dopo il fallimento del debitore comporta oltre al diritto di regresso contro il debitore (art. 2871, 1 c. cod. civ.), la surrogazione "ex lege" del "solvens" nel diritto di credito (art. 1203 cod. civ.) e, di conseguenza, la trasmissione, in favore di quest'ultimo dell'ipoteca spettante all'originario creditore (in termini Cass. 5/07/1992, n.8983); altrettanto pacifico è che "il pagamento con surrogazione, analogamente alle altre forme di successione del credito, in senso ampio intese, qual è la cessione del credito, dà luogo ad una successione nel rapporto obbligatorio; trattandosi di una vicenda concernente esclusivamente la posizione attiva del creditore originario, al quale si sostituisce il cessionario ovvero il solvens, resta immutato il rapporto obbligatorio nella sua oggettività e pertanto, ai fini del riconoscimento del diritto di privilegio derivante da ipoteca costituita prima della apertura della procedura concorsuale, l'annotazione del trasferimento non dovrà essere necessariamente effettuata in data anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento" (Cass. 12 febbraio 2013 n. 3402). Invero, l'inopponibilità stabilita dall'art. 45 l.f. riguarda esclusivamente gli atti di disposizione suscettibili di vulnerare i diritti della massa dei creditori, nel mentre, "l'annotazione del trasferimento dell'ipoteca, se eseguita dopo la sentenza di fallimento, comporta la mera sostituzione soggettiva nell'iscrizione originaria, e perciò anche nel grado, che assisteva il credito del creditore ipotecario surrogato, non la costituzione di una nuova ipoteca, non configurando pertanto un atto pregiudizievole per il fallimento". Tale annotazione, rientrando comunque tra le varie formalità previste dall'art. 45 l.f., è disciplinata dall'art. 2843 c.c., in base al quale l'annotazione del trasferimento dell'ipoteca a margine della iscrizione della stessa ha valore costitutivo e si configura perciò come un elemento integrativo indispensabile della fattispecie del trasferimento medesimo, per cui, ove non effettuata, comporta l'inefficacia del trasferimento stesso nei confronti dei creditori concorrenti e, pertanto, "da ciò discende che, in generale, perché un trasferimento di ipoteca possa essere opponibile al fallimento è comunque necessario che esso sia annotato a margine dell'iscrizione d'ipoteca prima o dopo la dichiarazione di fallimento".
      Ciò nonostante noi abbiamo qualche perplessità dovuta alla particolare posizione del terzo datore. Ossia questi ha dato ipoteca su propri beni a garanzia di debiti del fallito, sicchè quando si surroga nella posizione del creditore soddisfatto, si surroga nel credito e nell'ipoteca sui suoi stessi beni (che potrebbero anche essere stati staggiti dal creditore originario e, quindi già venduti), tant'è che il creditore originario era a ammesso in chirografo al passivo del fallimento. Ed infatti la giurispr8udenza citata e altra, a parte quella che fa esplicito riferimento al terzo datore di ipoteca, riguarda un terzo che paghi il creditore che abbia ipoteca sui beni del fallito e che potrebbe essere ammesso con collocazione ipotecaria al passivo di quel fallimento. pertanto, a nostro avviso, il terzo datore che paga , pur surrogandosi nella posizione del creditore originario, potrà far valere il credito al passivo del fallimento del debitore in chirografo, così come poteva fare o aveva fatto il creditore originario.
      Zucchetti SG srl