Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Pubblicità vendita beni mobili non registrati

  • Achille De Caro

    SALERNO
    31/05/2019 10:55

    Pubblicità vendita beni mobili non registrati

    Buongiorno, è pervenuta alla curatela proposta irrevocabile di acquisto di beni mobili non registrati inferiore ad €25.000. Volevo cortesemente conoscere gli adempimenti pubblicitari da porre in essere per bandire una gara partendo dall'offerta agli atti. I beni mobili non registrati sono stati periziati ad un valore superiore ad €25.000, per cui mi chiedevo in tal caso come dover ottemperare (pvp etc).
    Grazie
    • Zucchetti SG

      05/06/2019 06:01

      RE: Pubblicità vendita beni mobili non registrati

      Per rispondere all'interrogativo formulato occorre prendere le mosse dalla previsione di cui all'art. 530, comma settimo, c.p.c., a mente del quale "In ogni caso il giudice dell'esecuzione può disporre che sia effettuata la pubblicità prevista dall'articolo 490, secondo comma, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto. Il giudice dispone che sia sempre effettuata la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, nel rispetto del termine di cui al periodo precedente".
      Da questa norma si ricava la regola per cui la vendita mobiliare:
      soggiace sempre agli adempimenti pubblicitari di cui al primo comma dell'art. 490, da compiersi nel termine di dieci giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto;
      deve essere sottoposta agli adempimenti pubblicitari di cui al secondo comma dell'art. 490 c.p.c. (sempre nel termine di dieci giorni prima) se il giudice dell'esecuzione lo dispone.
      Se poi la vendita ha ad oggetto beni mobili registrati di valore superiore ad €. 25.000,00, la pubblicità di cui al secondo comma dell'art. 490 c.p.c. è obbligatoria.
      Questa disciplina si applica, in parte, anche per le vendite che avvengono in seno alle procedure concorsuali.
      Infatti, il d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con L. 6 agosto 2015, n. 132, ha modificato il primo comma dell'art. 107 l.fall., aggiungendovi un ultimo capoverso, secondo il quale "In ogni caso, al fine di assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, il curatore effettua la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile, almeno trenta giorni prima dell'inizio della procedura competitiva" (analoga previsione si rinviene nell'art. 182, comma primo, a proposito delle vendite eseguite in sede concordataria dal liquidatore).
      La norma, dunque, impone la pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale tanto nelle ipotesi di vendite competitive quanto in quelle in cui la vendita avvenga secondo le norme del codice di procedura civile.
      Se poi il programma di liquidazione prevede che le vendite devono svolgersi, ai sensi del secondo comma dell'art. 107, secondo le regole del codice di rito, in quanto compatibili, si applicheranno integralmente le previsioni di cui al citato art. 530 comma settimo, con l'avvertenza che gli adempimenti pubblicitari devono essere compiuti nel termine di 30 giorni prima e non dieci (la previsione "in ogni caso" impone, a nostro avviso, questa conclusione) e che l'opzione per l'esecuzione degli adempimenti pubblicitari di cui al secondo comma dell'art. 490 (che il citato art. 530 riserva al giudice) deve essere compiuta dal curatore
      Anche per le vendite fallimentari troveranno inoltre applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 161-quater disp. att. c.p.c., recante Modalità di pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche, il quale dispone:
      - che la pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche venga eseguita dal professionista delegato o, in mancanza, dal creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo (chiaramente, detti adempimenti saranno curati dal curatore);
      - che essa sia effettuata conformemente alle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e rese disponibili mediante pubblicazione nel Portale;
      - che la pubblicazione non possa compiersi se non previo pagamento del contributo per la pubblicazione, previsto dall'art. 18-bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (e nei casi in esso indicati), vale a dire nella misura di €. 100,00 per ogni lotto posto in vendita.
      A proposito del contributo di pubblicazione, il citato art. 18-bis prevede che la pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale sconta il pagamento del contributo di pubblicazione quando ha ad oggetto beni mobili registrati e beni immobili. A questo proposito è bene precisare che lo stesso: da un lato, esso non è dovuto per i beni mobili non registrati, indipendentemente dal loro valore; dall'altro, esso è sempre dovuto per i beni mobili registrati, indipendentemente dal loro valore. Ciò in quanto la disciplina del Portale delle vendite Pubbliche non risente della previsione di cui all'art. 490, comma secondo, c.p.c., il quale regola esclusivamente il regime pubblicitario sui siti internet dei beni immobili e dei beni mobili registrati di valore superiore ad €. 25.000,00 e dei beni immobili.