Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

licenziamento collettivo per cessazione attività-CASI PARTICOLARI

  • Alberto Ceresa

    SASSARI
    15/12/2018 12:53

    licenziamento collettivo per cessazione attività-CASI PARTICOLARI

    In una procedura dichiarata nel 2018 a fronte della cessazione totale dell'attività ho proceduto al licenziamento collettivo di tutti i dipendenti.
    Ho esperito la procedura di cui agli art 4e 24 Legge 223-1191 completando la fase sindacale.
    Il verbale di accordo nel quale le RSA e le OO.SS prendono atto dell'avvenuto esperimento della procedura è stato firmato ed inviato anche al competente Ispettorato del Lavoro.
    Mi accingo a consegnare si singoli lavoratori le le lettere di licenziamento.
    Vi chiedo un cortese riscontro circa il trattamento di alcuni lavoratori che si trovano:
    in maternità;
    in aspettativa non retribuita;
    in congedo familiare
    In merito alla maternità:
    L'art. 54 comma 1 del D.Lgs. 151/01 prevede che le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino. Detto divieto è reso inoperante in alcuni specifici casi, tra i quali la "cessazione dell'attività dell'azienda"
    Tara le ultime pronunce in merito cito la sentenza della Cassazione 22720-2017
    Non ho reperito nulla in merito alla situazione dei lavoratori in congedo familiare o aspettativa non retribuita.
    cordiali saluti ALBERTO CERESA
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/12/2018 20:10

      RE: licenziamento collettivo per cessazione attività-CASI PARTICOLARI

      Effettivamente Cass. 28/09/2017, n.22720 ha ribadito il principio che il divieto di licenziamento di cui all'art. 54, comma 3, lett. b), del d.lg. n. 151 del 2001 dall'inizio della gestazione fino al compimento dell'età di un anno del bambino, è derogato in caso di cessazione dell'intera attività aziendale e, sulla base di questo ne ha escluso che tale deroga, in quanto norma che pone un'eccezione ad un principio di carattere generale, possa essere applicata in via estensiva od analogica alle ipotesi di cessazione dell'attività di un singolo reparto dell'azienda, ancorché dotato di autonomia funzionale (Conf. Cass. 1/07/2013, n. 18363; Cass. 07/08/2013, n.18810), modificando in tal senso il precedente orientamento che interpretava la locuzione "cessazione dell'attività di azienda" come estensibile alla soppressione di un ramo o reparto del tutto autonomo e salva la prova del repechage (Cass. 21.12.2004 n. 23684, conf. Cass. 8.9.1999 n. 9551)
      Al di là di questo contrasto, è evidente che nella fattispecie del fallimento, in mancanza di esercizio provvisorio o di prospettive per la cessione dell'azienda, vi sia la cessazione totale dell'attività aziendale, per cui non vi è dubbio che possa trovare applicazione la deroga al principio generale cui si è fatto cenno.
      In caso di licenziamento collettivo per cessazione dell'attività riteniamo che anche gli altri dipendenti da lei indicati ne siano coinvolti.
      Zucchetti SG srl