Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Obbligo di conservazione degli archivi contabili digitali per i Centri di Elaborazione Dati

  • Marcello Cosentino

    Portogruaro (VE)
    26/04/2019 12:38

    Obbligo di conservazione degli archivi contabili digitali per i Centri di Elaborazione Dati

    Buongiorno, credo di porre una questione "comune" a tanti curatori.
    Dato che l'amministratore di una SRL recentemente fallita non mi ha consegnato alcun registro contabile , quale Curatore, mi sono rivolto al CED che l'ha elaborata quanto meno sino al 2015 allo scopo di ottenere i file relativi (libro giornale / IVA / mastrini ecc.).
    La risposta fornita dal CED è stata negativa in quanto - come mi scrivono - "..... abbiamo cambiato il programma e cancellato gli archivi".
    Ho motivo di dubitare della sincerità della risposta e così ho cercato sul web, ma senza successo, se esiste una legge che obbliga questi CED - spesso gestiti da incompetenti - alla conservazione dei dati contabili elaborati per i loro clienti.
    Ringrazio sin d'ora la redazione per l'aiuto. Cordialità
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      29/04/2019 19:53

      RE: Obbligo di conservazione degli archivi contabili digitali per i Centri di Elaborazione Dati

      La questione fuoriesce dai limiti delle nostre competenze. Per quanto di nostra conoscenza, al momento il CED ha l'unico obbligo di conservare le fatture elettroniche, nel mentre tutto ciò che nasce in modalità cartacea o analogica può essere conservato ma non deve esserlo obbligatoriamente.
      Zucchetti SG srl
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      20/05/2019 08:57

      RE: Obbligo di conservazione degli archivi contabili digitali per i Centri di Elaborazione Dati

      La ricerca sul WEB non ha dato risultati semplicemente perché ... non ve ne sono!

      Abbiamo interpellato i legali che ci assistono per la questione privacy e la risposta è stata che allo stato non esiste alcuna normativa che obblighi il centro contabile a conservare ed esibire alcun file o documento digitale, mentre il cartaceo viene abitualmente restituito al cliente al momento dell'interruzione del rapporto.

      Ci risulta che taluni conservino la documentazione al fine di dimostrare, qualora occorresse, di aver correttamente svolto il loro compito, ma ciò ai soli fini di regolare i rapporti coi loro clienti, senza alcuna rilevanza, e quindi obbligo, verso i terzi.