Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

fallimento di società in accomandita semplice liquidata dal socio accomandante

  • Matteo Panelli

    VALENZA (AL)
    07/01/2019 10:43

    fallimento di società in accomandita semplice liquidata dal socio accomandante

    In riferimento al fallimento di una Società in Accomandita Semplice ho riscontrato che la liquidazione è stata affidata al socio accomandante.
    Più precisamente, una SAS (oggi fallita) composta di due soci, il primo accomandatario (ed il cui nome è nella ragione sociale) ed il secondo accomandate (il cui nome non è presente nella ragione sociale) è stata posta in liquidazione ad inizio 2018 e contestualmente fu nominato liquidatore il socio accomandante.
    Quest'ultimo, in qualità di liquidatore, ha compiuto degli atti di liquidazione, ovvero venduto assets, incassato crediti e pagato alcuni creditori (principalmente dipendenti). In altre parole, il liquidatore non si è limitato ad assumere una carica formale, ma ha svolto attivamente il proprio incarico.
    Per quanto appurato finora, sembrerebbe che il socio accomandante non abbia ingerito nella gestione prima della sua nomina a liquidatore.
    In sentenza, è stato dichiarato fallito – oltre alla società - il solo socio accomandatario (non il socio accomandate).
    Fatte queste premesse, ai sensi del combinato disposto dell'art. 147, LF e dell'art. 2320, c.c. a mio avviso, il socio accomandate si è reso responsabile illimitatamente verso i creditori sociali e passibile di fallimento.
    Tale posizione muove da una interpretazione letterale dell'art. 2320, c.c. avendo il socio accomandante svolto formalmente e sostanzialmente attività di gestione (o meglio di liquidazione).
    Forse – e vi chiedo aiuto anche per questa circostanza (anche se non riconducibile alla fattispecie in oggetto) – se il socio accomandante fosse stato nominato liquidatore ma non avesse compiuto alcun atto gestorio (eccetto forse l'istanza di fallimento in proprio), egli potrebbe non aver violato il dettato dell'art. 2320, c.c..
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      07/01/2019 20:27

      RE: fallimento di società in accomandita semplice liquidata dal socio accomandante

      Ci permettiamo di dissentire dalla sua interpretazione in quanto, a nostro avviso, l'o svolgimento dell'attività di liquidatore da parte del socio accomandante, regolarmente nominato, non integra una ipotesi di ingerenza tale da trasformare la sua responsabilità da limitata ad illimitata e conseguente estensione del fallimento. Invero, questa ingerenza si verifica quando il socio accomandante contravvenga al divieto di trattare o concludere affari in nome della società o di compiere atti di gestione aventi influenza rilevante sull'amministrazione della stessa. Nel caso non vi è stata tale contravvenzione sia perché il socio accomandante è stato nominato regolarmente alla carica di liquidatore che gli ha consentito di svolgere determinate attività, sia perché lquaetsta attività di liquidazione societaria non può essere considerata come attività di gestione, anzi la prima presuppone la cessazione della ordinaria attività societaria con lo scioglimento della società per cui il compito del liquidatore è quello appunto di liquidare il patrimonio sociale e pagare i creditori.
      Zucchetti SG srl
      • Matteo Panelli

        VALENZA (AL)
        08/01/2019 08:52

        RE: RE: fallimento di società in accomandita semplice liquidata dal socio accomandante

        Vi ringrazio molto della risposta e se mi permettete, chiederei la Vostra opinione sui seguenti approfondimenti.

        Nel caso in specie, la società era chiaramente insolvente (in modo irreversibile) già alla data di nomina del liquidatore (per precisione, anche molto prima) ma quest'ultimo ha ritenuto di continuare l'attività di liquidazione (alienando tutti i beni ed utilizzando i proventi per il pagamento di alcuni creditori); egli non ha presentato istanza di fallimento in proprio (anche se vi erano chiaramente i presupposti) che è avvenuta per istanza degli ex dipendenti.
        Devo ancora verificare se ciò abbia prodotto un reale pregiudizio per i creditore.
        Tuttavia, a prescindere dal pregiudizio, immagino che tale comportamento non sia rilevante ai fini dell'art. 2320, c.c.. Oppure ritenete diversamente?

        Infine, qualora il socio accomandante (nella sua veste di liquidatore) avesse svolto attività di gestione - anche parziale- e quindi non solo di liquidazione, ritenete applicabile l'art. 2320, c.c. oppure - nuovamente - non potrebbe sussistere una responsabilità illimitata con le relative conseguenze sulla possibile estensione del fallimento.

        Ringrazio anticipatamente
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          08/01/2019 20:36

          RE: RE: RE: fallimento di società in accomandita semplice liquidata dal socio accomandante

          Sulla prima domanda concordiamo che il comportamento inerte del socio accomandante è irrilevante ai fini dell'art. 2320 c.c., in quanto determinati comportamenti prudenziali e conservativi del patrimonio sociale nella fase di crisi incombevano sull'amminsitratore, che non poteva essere il socio accomandante.
          Sulla seconda domanda, riteniamo che rientrino nell'attività liquidatoria l'intera attività, anche gestoria finalizzata allo scopo della liquidazione 8ad esempio custodia dei beni, pagamento di un custode, nomina periti, contratti preliminari di vendita, ecc. ecc.), per cui potrebbero assumere rilevanza solo quegli atti di gestione anomali in quanto non finalizzati alla liquidazione.
          Zucchetti SG srl