Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Escussione pegno

  • Daniele Bacalini

    Fermo
    11/04/2019 17:01

    Escussione pegno

    Chiedo un parere sul seguente caso.
    La società fallita aveva costituito in pegno un libretto di deposito nominativo a garanzia degli anticipi fatture: mi pare di poter dire che il pegno fosse regolare.
    Durante il concordato preventivo, che è stato poi revocato con contestuale dichiarazione di fallimento, la banca ha escusso il pegno, compensando parte del saldo debitorio del conto corrente (sul quale "scaricava" gli anticipi).
    Si può ritenere inefficace l'operazione?
    Ringrazio anticipatamente.
    Daniele Bacalini - Fermo
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      11/04/2019 19:14

      RE: Escussione pegno

      Sicuramente siamo in presenza di un pegno regolare essendo l'oggetto del pegno un libretto di deposito nominativo; peraltro, anche nell'ipotesi in cui il cliente della banca vincoli, a garanzia del proprio adempimento, un libretto di deposito al risparmio al portatore, non si costituisce un pegno irregolare ove non sia conferito alla banca il potere di disporre del relativo diritto (Cass. 12/09/2011, n.18597).
      Dato per scontato che il pegno sia opponibile alla procedura di concordato avendo data verta anteriore all'apertura della stessa, e che, da quanto espone, l'escussione del pegno è avvenuta nel corso della procedura concordataria nella quale non è richiamato l'art. 53 da parte dell'art. 169 l.fall., il divieto di esercitare il pegno potrebbe discendere dall'art. 168 l. fall., che pone il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino all'omologa. Tuttavia, l'art. 4 del D. Lgs.vo 21/05/2004 n. 170 (attuazione della direttiva 2002/47/CE in materia di contratti di garanzia finanziaria), dispone, in eccezione al divieto di cui all'art. 168, che "Al verificarsi di un evento determinante l'escussione della garanzia, il creditore pignoratizio ha facoltà, anche in caso di apertura di una procedura di risanamento o di liquidazione, di procedere osservando le formalità previste nel contratto:
      a) alla vendita delle attività finanziarie oggetto del pegno, trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del proprio credito, fino a concorrenza del valore dell'obbligazione finanziaria garantita;
      b) all'appropriazione delle attività finanziarie oggetto del pegno, diverse dal contante, fino a concorrenza del valore dell'obbligazione finanziaria garantita, a condizione che tale facoltà sia prevista nel contratto di garanzia finanziaria e che lo stesso ne preveda i criteri di valutazione;
      c) all'utilizzo del contante oggetto della garanzia per estinguere l'obbligazione finanziaria garantita". Ai sensi dell'art. 1, lett. s), tra le procedure di risanamento è da comprendere il concordato preventivo.
      In tal senso Trib. Ravenna, 25.10.2014; Trib. Bergamo 22.10.2015.
      Ci sembra quindi corretta l'operazione della banca.
      Zucchetti SG srl