Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO

Perizia immobiliare e trattamento dei dati personali

  • Marcello Cosentino

    Portogruaro (VE)
    11/11/2019 19:09

    Perizia immobiliare e trattamento dei dati personali

    Buona sera,
    posto che i dati riguardanti le persone fisiche devono essere opportunamente cancellati dalle CTU prima della loro pubblicazione sul PVP, non sono certo se ciò riguardi anche il caso in cui il debitore esecutato sia una società di capitali.
    Potreste darmi una risposta?
    Molte grazie.
    • Zucchetti SG

      15/11/2019 11:34

      RE: Perizia immobiliare e trattamento dei dati personali

      Rispondiamo alla domanda osservando che già con un provvedimento del 22 ottobre 1998, il Garante si era espresso sulla necessità di rispettare la dignità dei soggetti coinvolti nel processo esecutivo, invitando gli uffici giudiziari ad adottare prassi più attente e rispettose dei diritti degli interessati.
      In argomento è poi intervenuto il codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs 30 giugno 2003, n. 196), entrato in vigore il primo gennaio 2004, che ha previsto all'art. 174, recante "Notifiche di atti e vendite giudiziarie", al n. 9 la modifica dell'art. 490, terzo comma, ed al n. 10 la modifica dell'art. 570, primo comma, disponendo così che l'avviso di vendita non debba contenere indicazioni relative al debitore, e che comunque le informazioni relative anche alle generalità del debitore possono però essere fornite dal cancelliere (o dal professionista delegato) agli interessati.
      Da queste considerazioni ricaviamo il dato per cui gli atti oggetto di pubblicità a norma dell'art. 490, non possono contenere informazioni relative alle generalità del debitore.
      Sulla materia si registra anche il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 07/02/2008, recante "Pubblicazione in appositi siti Internet degli atti attraverso cui viene data notizia delle vendite giudiziarie", la cui preoccupazione è stata quella di armonizzare la portata delle modifiche apportate al codice di rito dal d.lgs 196/2003 alle novità normative del 2005, che in materia di pubblicità avevano previsto, con la riscrittura dell'art. 490, comma secondo, che vi fosse assoggettata sia l'ordinanza di vendita che la perizia di stima.
      In questo provvedimento il Garante ha osservato che l'oscuramento dei dati del debitore deve riguardare anche l'ordinanza di vendita e la perizia, poiché altrimenti la tutela apprestata dall'art. 490, comma terzo c.p.c. (entrato in vigore prima delle riforme del 2005) sarebbe vanificata.
      Con il medesimo provvedimento si è altresì prescritto che gli atti oggetto di pubblicità non possono contenere i dati personali di soggetti estranei alla procedura esecutiva, trattandosi di informazioni eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità cui è preordinato il procedimento espropriativo.
      Ciò premesso, e sino a quando il codice della privacy non è stato modificato dal c.d. "decreto salva Italia" (d.l. 6.12.2001, n. 201), le informazioni aziendali trovavano protezione nel nostro ordinamento sotto un duplice profilo: da un lato erano protette dalle norme di diritto industriale in tema di informazioni segrete (d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30); dall'altro venivano in rilevo le norme del Codice della Privacy.
      Dunque, le informazioni non segrete a norma del diritto industriale potevano essere trattate da un altro imprenditore ed eventualmente comunicate a terzi soltanto in ossequio alla normativa privacy.
      Il decreto salva Italia ha inteso "liberalizzare" la circolazione delle informazioni aziendali non segrete ai sensi del Codice della proprietà industriale.
      Sino a questa riforma l'ordinamento privacy considerava dati di natura personale anche le informazioni relative alle società. Lo si ricavava agevolmente dall'art. 4 del Codice Privacy, che definiva "dato personale" "qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale"; "soggetto interessato al trattamento" "la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali".
      Si trattava di una scelta di particolare rigore, poiché la direttiva n. 95/46/Ce - oggetto di implementazione in Italia tramite la legge n. 675/1996, poi confluita nel Codice Privacy- ricomprendeva nella definizione di soggetto interessato al trattamento solamente la persona fisica.
      Il decreto salva Italia è intervenuto sulla disciplina nazionale, modificando l'art. 4 mediante l'abrogazione del riferimento alle persone giuridiche, sicché il dato personale è oggi solo quello relativo alle persone fisiche.
      Va aggiunto che recentemente il codice della privacy ha subito importati modifiche ad opera del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), ma queste non hanno inciso sulla scelta già compiuta dal decreto salva Italia, ma anzi l'hanno confermata. Il dato si coglie non solo dal titolo del decreto legislativo, riferito alle sole persone fisiche, ma anche nell'art. 1, che nel modificare il titolo del codice della privacy ha previsto che dopo le parole "dati personali" fossero aggiunte le seguenti: ",recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE".
      Insomma, ci sembra di poter dire che attualmente la disciplina della privacy non tocchi le persone giuridiche. Tuttavia, ancora oggi, (forse per un difetto di coordinamento) gli art. 490 e 570 si riferiscono al debitore generalmente inteso, sicché è forse opportuno mantenere l'oscuramento dei dati di costui, anche se persona fisica, in via prudenziale.
      • Maurizio Rubini

        VITERBO
        23/12/2021 12:02

        RE: RE: Perizia immobiliare e trattamento dei dati personali

        E' emerso, su segnalazione del debitore, che un documento pubblicato sul PVP e sul sito del Tribunale conteneva il nome dello stesso debitore, la cui cancellazione non era stata effettuata dal perito che aveva redatto la redazione di stima.
        Tale circostanza è stata contestata dall'esecutato ed il sottoscritto ha immediatamente provveduto alla sostituzione del documento, sia sul PVP, che negli altri siti.
        La pubblicità non è stata mai interrotta e la modifica ha riguardato la sola sostituzione del documento contestato.
        Si richiede se tale problematica debba necessariamente comportare l'annullamento/sospensione della vendita (con fissazione ad altra data) o possa esclusivamente rappresentare un eventuale motivo di richiesta risarcitoria da parte del debitore.
        • Zucchetti SG

          26/12/2021 10:11

          RE: RE: RE: Perizia immobiliare e trattamento dei dati personali

          Rispondiamo alla domanda osservando che già con un provvedimento del 22 ottobre 1998, il Garante si era espresso sulla necessità di rispettare la dignità dei soggetti coinvolti nel processo esecutivo, invitando gli uffici giudiziari ad adottare prassi più attente e rispettose dei diritti degli interessati.
          In argomento è poi intervenuto il codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs 30 giugno 2003, n. 196), entrato in vigore il primo gennaio 2004, che ha previsto all'art. 174, recante "Notifiche di atti e vendite giudiziarie", al n. 9 la modifica dell'art. 490, terzo comma, ed al n. 10 la modifica dell'art. 570, primo comma, disponendo così che l'avviso di vendita non debba contenere indicazioni relative al debitore, e che comunque le informazioni relative anche alle generalità del debitore possono però essere fornite dal cancelliere (o dal professionista delegato) agli interessati.
          Da queste considerazioni ricaviamo il dato per cui gli atti oggetto di pubblicità a norma dell'art. 490, non possono contenere informazioni relative alle generalità del debitore.
          Sulla materia si registra anche il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 07/02/2008, recante "Pubblicazione in appositi siti Internet degli atti attraverso cui viene data notizia delle vendite giudiziarie", la cui preoccupazione è stata quella di armonizzare la portata delle modifiche apportate al codice di rito dal d.lgs 196/2003 alle novità normative del 2005, che in materia di pubblicità avevano previsto, con la riscrittura dell'art. 490, comma secondo, che vi fosse assoggettata sia l'ordinanza di vendita che la perizia di stima.
          In questo provvedimento il Garante ha osservato che l'oscuramento dei dati del debitore deve riguardare anche l'ordinanza di vendita e la perizia, poiché altrimenti la tutela apprestata dall'art. 490, comma terzo c.p.c. (entrato in vigore prima delle riforme del 2005) sarebbe vanificata.
          Con il medesimo provvedimento si è altresì prescritto che gli atti oggetto di pubblicità non possono contenere i dati personali di soggetti estranei alla procedura esecutiva, trattandosi di informazioni eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità cui è preordinato il procedimento espropriativo.
          Ciò detto, rileviamo che la violazione delle norme sulla riservatezza non incide sulla validità del procedimento di vendita, per cui non v'è alcuna ragione per procedere al suo annullamento, posto che non si tratta di norma volta a garantire la migliore collocazione del bene sul mercato.