Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO

mancata rinnovazione pignoramento e progetto di distribuzione

  • Rosolino Fabrizio Giambona

    Palermo
    21/11/2017 19:47

    mancata rinnovazione pignoramento e progetto di distribuzione

    Buonasera, nella qualità di professionista delegato ex art. 591 bis c.p.c. sto predisponendo un progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita del compendio pignorato.
    Il pignoramento risale al 1996 ma il creditore non ha proceduto alla rinnovazione tempestiva (nè tardiva, almeno a doggi) del pignoramento.
    MI pongo il problema di come devo operare:
    Devo rimettere gli atti al Giudice affinchè dichiari la procedura esecutiva ineficcace?
    In questo caso, le somme incassate non potranno essere distribuite e dovranno essere restituite al debitore?
    In tal ultimo caso, però, il dbeitore è una società inattiva da diversi anni e, quindi, avrei anche il problema di come e a chi restituire il ricavato delle vendite.
    saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      22/11/2017 19:47

      RE: mancata rinnovazione pignoramento e progetto di distribuzione

      La Cass. 14 marzo 2016, n. 4751 con una elaborata sentenza ha statuito due principi:
      1- "La mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento nel termine ventennale caduca l'intero processo esecutivo, compreso il pignoramento, restando preclusa la possibilità che il soggetto interessato possa fare luogo ad una rinnovazione tardiva, di sua iniziativa o su termine concesso dal giudice dell'esecuzione, che si àncori all'originario pignoramento, nel frattempo divenuto sensibile ad atti di disposizione medio tempore verificatisi da parte del debitore originario";
      2-"Spetta al giudice dell'esecuzione rilevare d'ufficio la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento e, di conseguenza, dichiarare l'improseguibilità del processo esecutivo con provvedimento suscettibile di controllo ai sensi dell'art. 617 c.p.c.".
      Il punto critico dibattuto riguardava la funzione della trascrizione nel pignoramento immobiliare e, cioè, se era da considerare come mero elemento di integrazione dell'efficacia verso i terzi o come elemento costitutivo della fattispecie a formazione progressiva che crea il vincolo, e la Corte, argomentando dalla centralità della trascrizione del pignoramento, attribuisce alla rinnovazione della trascrizione il carattere di attività condizionante la possibilità della prosecuzione del processo esecutivo, con la conseguenza che la cessazione dell'efficacia della trascrizione, frutto della mancata rinnovazione della stessa, «assume il valore di fattispecie determinativa del venir meno del processo esecutivo nella sua interezza».
      Seguendo questa linea, ci sembra che lei non possa fare altro che rimettere gli atti al giudice dell'esecuzione, facendo presente che la trascrizione del pignoramento non è stata rinnovata nel ventennio. Il giudice prenderà la sua decisione che dovrebbe tradursi nella dichiarazione di improseguibilità del processo esecutivo e nella cancellazione della trascrizione del pignoramento.
      Zucchetti Sg srl