Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO

decreto ingiuntivo - eredi accettanti con beneficio di inventario - rinuncia all'eredità

  • Rosanna Amendola

    CATANZARO
    27/10/2015 14:43

    decreto ingiuntivo - eredi accettanti con beneficio di inventario - rinuncia all'eredità

    Mi trovo a dover fare i conti con la seguente casistica.
    Nel 1994 a seguito della morte del proprio genitore i figli di quest'ultimo ed il coniuge accettarono l'eredità con beneficio d'inventario dandone comunicazione all'istituto di credito che aveva rivolto loro richiesta di pagamento del debito del de cuius. A ciò seguì la richiesta e l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti degli eredi accettanti con beneficio d'inventario che non proposero alcuna opposizione e lasciarono quindi che il decreto ingiuntivo divenisse definitivo. Vennero nelle more compiute le operazioni di inventario ed a distanza di tre anni gli eredi rinunciarono all'eredità.
    Poichè nel 2013 all'esito di un'azione revocatoria l'istituto di credito ha avviato procedura espropriativa immobiliare in danno degli "ex eredi" sulla scorta del succitato decreto ingiuntivo, mi chiedo se la rinuncia all'eredità abbia potuto incidere sulla validità del titolo e se quindi la procedura espropriativa possa essere opposta.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      27/10/2015 19:54

      RE: decreto ingiuntivo - eredi accettanti con beneficio di inventario - rinuncia all'eredità

      Bisognerebbe conoscere gli atti per sapere le ragioni per la quale la banca agisce in via esecutiva nonostante la rinuncia all'eredità. Quello che immediatamente ci viene in mente è che la banca ritenga che il chiamato all'eredità che abbia accettato con beneficio d'inventario assume la qualità di erede per cui da parte sua non è ammessa rinuncia all'eredità (in tal senso Cass. 23/06/1992, n. 7695), ma le ragioni potrebbero anche essere altre. Inoltre non sappiamo su quali beni viene esercitata l'esecuzione (facevano parte della massa ereditaria o sono personali degli eredi?) né sappiamo quale sia statao l'oggetto della revocatoria, e così via.
      Zucchetti SG srl
      • Rosanna Amendola

        CATANZARO
        28/10/2015 11:42

        RE: RE: decreto ingiuntivo - eredi accettanti con beneficio di inventario - rinuncia all'eredità

        Il titolo posto a base dell'esecuzione immobiliare avviata dalla banca nei confronti degli ex eredi è un decreto ingiuntivo emesso in accoglimento di ricorso nel quale l'istituto di credito stesso dava atto che gli eredi avevano accettato con beneficio d'inventario. I beni immobili oggetto di esecuzione sono i medesimi colpiti dall'azione revocatoria, beni questi donati dal de cuius ai figli un anno prima della morte.
        A seguito della rinuncia all'eredità da parte di tutti gli eredi non è stato nominato il curatore dell'eredità giacente ed inoltre l'avvio della procedura esecutiva immobiliare di cui sopra non è avvenuta nelle forme dell'esecuzione nei confronti del terzo proprietario ma nelle forme dell'esecuzione immobiliare nei confronti del debitore. E' evidente il danno che ciò ha arrecato agli ex eredi i quali proprio per la pendenza di detta procedura esecutiva si vedono negati ogni possibilità di avere accesso al credito, risultando essi stessi debitori.
        Riterrei pertanto di proporre un opposizione all'esecuzione negando l'esistenza del titolo diretto nei confronti degli esecutati, ed inoltre qualora la banca eccepisse la validità del titolo formato nei confronti degli "eredi"
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          28/10/2015 17:43

          RE: RE: RE: decreto ingiuntivo - eredi accettanti con beneficio di inventario - rinuncia all'eredità

          Alla luce dei chiarimenti forniti, nutriamo più di qualche perplessità sulla fondatezza di una opposizione per il fatto che gli eredi in questione si sono completamente disinteressati dell'eredità pensando di aver validamente rinunciato alla stessa, nel mentre, avendo in precedenza accettato con beneficio di inventario, non potevano più rinunciare, per cui, anche dopo la rinuncia, essi sono rimasti eredi con beneficio di inventario.
          Ammesso che tale forma di accettazione sia stata regolarmente effettuata e che nessuno degli chiamati era nel possesso dei beni, la qualifica di eredi beneficiari non li esimeva dall'interessarsi dell'eredità. Essi, infatti pur in mancanza di opposizioni, avrebbero dovuto pagare i creditori o via via che si presentavano ovvero dovevano chieder la liquidazione (art. 495 c.c.); per non assumersi le cure della liquidazione avrebbero potuto rilasciare i beni ai creditori e ai legatari (art. 507 c.c.). Non avendo fatto nulla di tutto ciò, il creditore ipotecario può agire in via esecutiva.
          E' vero che a seguito di revocatoria ordinaria, ad esempio di una donazione come nel caso, l'esecuzione in favore del revocante è quella presso terzi perché il credito è nei confronti del donante ma il bene oggetto del contratto revocato rimane nella proprietà del donatario, ma nel caso, oltre alla revocatoria, è intervenuta anche la morte del donante, per cui i donatari sono ora debitori e proprietari de beni, per cui l'esecuzione crediamo che sia stata correttamente incardinata con le forme dell'espropriazione presso il debitore, fermo restando che i debitori- se non vien messo in discussione l'accettazione beneficiata- rispondono intra vires.
          Zucchetti SG srl