Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO

Morte esecutato dopo il pignoramento

  • Ermanno Forcucci

    Passignano sul Trasimeno (PG)
    18/03/2016 17:15

    Morte esecutato dopo il pignoramento

    Buongiorno,
    in una procedura esecutiva l'esecutato muore dopo la trascrizione del pignoramento per cui sul piano processuale, il pignoramento è stato validamente compiuto e quindi non è necessaria la rinnovazione della notifica agli eredi di titolo e precetto (cfr. Cass. 21.4.2000 n. 5200; conforme Cass. 24.7.1969 n. 2807). Ciò non costituisce elemento ostativo per la vendita, la quale proseguirà contro il
    defunto stesso. Ciò premesso vorrei sapere visto che sono stato nominato delegato alla vendita quali accortezze dovrò avere nel caso in cui:
    1) gli eredi hanno accettato l'eredità
    2) gli eredi non hanno accettato l'eredità.
    Grazie mille
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      21/03/2016 11:20

      RE: Morte esecutato dopo il pignoramento

      A dire il vero la giurisprudenza da lei richiamata non è del tutto pacifica in quanto essa si riferisce al caso del decesso del debitore avvenuto dopo la notifica del titolo esecutivo e del precetto, momento in cui non può ritenersi ancora iniziata l'esecuzione. Nel suo caso, invece, la morte del debitore è avvenuta dopo il pignoramento, che ha pacificamente segna l'inizio del procedimento esecutivo, per cui non vi possono essere dubbi che non si determini alcuna interruzione e che non vi sia necessità di riassunzione, in base al principio che il decesso del debitore non provoca alcun effetto interruttivo del processo esecutivo.
      Stando così le cose, lei, quale delegato, continua l'esecuzione procedendo alla vendita e, se incaricato, alla distribuzione del ricavato, essendo indifferente che gli eredi del defunto abbiano o non accettato l'eredità. Questo dato diventa rilevante nel caso rimanga un surplus dopo la soddisfazione del o dei creditori da restituire al debitore, che, nel caso di accettazione, va agli eredi e in caso di mancata accettazione a seconda della situazione che si è creata (se i chiamati all'eredità non hanno ancora accettato, si può aprire una procedura per eredità giacente con nomina di un curatore, al qaule restituire la somma in questione, ovvero, in caso di rinuncia degli eredi e di mancana di altri successori in rappresentazione allo Stato).
      Potrebbero sorgere problemi di natura fiscale, ma se e quando verranno può formulare un quesito, cui potranno eventualmente rispondere i nostri esperti.
      Zucchetti SG srl
      • Massimo PAGLIARI

        ROMA
        27/10/2016 11:36

        RE: RE: Morte esecutato dopo il pignoramento

        Buongiorno. Su tale argomento vorrei sapere a chi andranno effettuate le notifiche (per esempio dell'ordinanza di vendita) che sarebbero state dirette al debitore esecutato (deceduto dopo la trascrizione del pignoramento). Perchè nell'ipotesi in cui andranno effettuate agli eredi si rende necessario svolgere un'azione di accertamento della qualità di erede (per esempio actio interrogatoria). La ringrazio e La saluto.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          29/10/2016 14:16

          RE: RE: RE: Morte esecutato dopo il pignoramento

          Nella risposta precedente si siamo rifatti al principio pacifico, sia in dottrina che in giurisprudenza, che l'istituto dell'interruzione è inapplicabile nel processo esecutivo, poiché "in esso – quale che sia la fase in cui si trova – non si svolge un accertamento che richieda la costante attuazione di un formale contraddittorio, ma più semplicemente si attua un procedimento senza giudizio" (in questi termini, Cass. 13/06/1994, n. 5721).
          Nel silenzio della legge e della giurisprudenza sul problema da lei posto, riteniamo che sia applicabile per analogia il secondo comma dell'art. 477 cpc, che richiama l'art. 328, stabilendo che "entro un anno dalla morte, la notificazione può farsi agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio del de cuius".
          Zucchetti Sg srl
          • Laura Pisanello

            Alezio (LE)
            19/12/2016 22:20

            RE: RE: RE: RE: Morte esecutato dopo il pignoramento

            E qualora sia trascorso più di un anno dalla morte del debitore, a chi va notificata l'ordinanza di vendita e l'avviso di sloggio?
            Devo provvedere al'individuazione degli eredi e notificare ad ognuno di essi?
            Grazie mille
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              20/12/2016 19:38

              RE: RE: RE: RE: RE: Morte esecutato dopo il pignoramento

              Si esatto.
              Zucchetti SG srl
              • Filippo Di Pietro

                Passignano sul Trasimeno (PG)
                16/01/2017 19:25

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Morte esecutato dopo il pignoramento

                Ritengo che qualora tutti gli eredi abbiano rinunciato all'eredità non debbano essere fatte notifiche al debitore pignorato. E' corretto secondo voi?
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  17/01/2017 12:46

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Morte esecutato dopo il pignoramento

                  Riteniamo di si, a meno che (cosa improbabile) non sia stata aperta una eredità giacente con nomina di un curatore alla stessa, che diventerebbe il destinatario della notifica.
                  Zucchetti Sg srl
      • Lara Tordi

        Forlì (FC)
        23/08/2022 15:43

        RE: RE: Morte esecutato dopo il pignoramento

        Mi inserisco precisando la seguente domanda: ma se il delegato alla vendita chiede la nomina di un Curatore dell'eredità giacente al quale consegnare le somme in esubero dopo la soddisfazione dei creditori, chi se ne accollerà il costo? la soluzione più logica mi sembrerebbe essere quella di decurtarli dalla somma da destinare al debitore deceduto.
        Grazie.
        • Zucchetti SG

          28/08/2022 08:37

          RE: RE: RE: Morte esecutato dopo il pignoramento

          Per rispondere a questo interrogativo dobbiamo premettere che l'eredità giacente è, ai sensi dell'art. 528 c.c., la particolare condizione in cui versa il patrimonio del defunto prima che l'eredità venga accettata ed il chiamato non ne ha il possesso. L'eredità giacente è dunque la situazione, di pendenza della delazione, che si determina prima che l'eredità venga accettata.
          In questo arco temporale può rendersi necessario provvedere all'amministrazione temporanea dei beni del defunto, amministrazione per la quale potrebbero non essere sufficienti singoli atti di amministrazione, sia da parte del chiamato che è in possesso dei beni ereditari, sia da parte del chiamato che non sia in possesso di beni ereditari. A monte, potrebbe addirittura accadere che non sono ancora noti i chiamati a succedere.
          Per gestire questa situazione di limbo il codice civile ha previsto la figura del curatore dell'eredità giacente, nominato a norma dell'art. 528 c.c. con decreto del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (e cioè il Tribunale dell'ultimo domicilio del defunto, a norma dell'art. 456 c.c.), su richiesta di qualsiasi interessato, o anche d'ufficio.
          Gli interessi tutelati dal curatore sono sia quelli degli eredi che quelli dei creditori, di cui deve essere conservata la garanzia patrimoniale.
          Queste premesse ci consentono di affermare che le spese dell'eredità giacente devono essere sottratte dall'importo da versare in favore del nominando curatore, atteso che è quello l'attivo destinato ad entrare nella massa ereditaria, poiché la morte dell'esecutato, e dunque l'apertura della successione, sono intervenute in data successiva al pignoramento, e quindi sono inopponibili alla procedura a norma dell'art. 2913 c.c., secondo cui "non hanno effetto in pregiudizio al creditore pignorante e ai creditori intervenuti gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento".
          La norma, parlando di atti di alienazione, sembra far riferimento ad atti volontari posti in essere dall'esecutato. Detta disposizione rappresenta l'evoluzione della previsione di cui all'art. 2085 contenuta nel codice del 1865, secondo cui "il debitore non può alienare i beni" pignorati. Il divieto imponeva al debitore di astenersi dal compimento di atti di alienazione, ritenuti nulli di pieno diritto. Con il codice del 1942 il legislatore è passato dalla imposizione di un divieto alla previsione dell'inefficacia-inopponibilità ai creditori, con la conseguenza che l'atto dispositivo del bene pignorato, valido ed efficace, è semplicemente non opponibile al creditore, con l'ulteriore conseguenza che in caso di estinzione della procedura l'atto mantiene la sua efficacia traslativa; la funzione della norma sarebbe allora quella di accordare protezione ai creditori da ogni possibile evento (ad eccezione degli acquisti a titolo originario) che potesse pregiudicare la loro tutela in sede esecutiva. Se così è, i trasferimenti mortis causa del compendio pignorato non saranno opponibili alla procedura, negli stessi termini in cui non lo sono gli atti dispositivi volontari.
          Se si sottraesse l'importo delle spese necessarie alla curatela dell'eredità giacente dalla massa da distribuire, peraltro, si assegnerebbe a quelle spese la natura di credito assistito dal privilegio per spese di giustizia, ex art. 2770 e 2776 c.c., il che non è condivisibile poiché le spese per la nomina del curatore non sono funzionali a tutelare gli interessi dei creditori che hanno agito prima dell'apertura della successione, e rispetto ai quali, come detto, il decesso del debitore è evento neutro a mente del richiamato art. 2913 c.c..
          Esse, invero, servono esclusivamente alla "allorazione" della quota parte del ricavato che, ove non fosse intervenuto il decesso dell'esecutato, sarebbe stato versato in favore di quest'ultimo.
      • Luca Grotti

        Camaiore (LU)
        24/03/2023 06:31

        RE: RE: Morte esecutato dopo il pignoramento

        Buongiorno,
        mi collego ai problemi di natura fiscale accennati nella risposta del 21/03/2016 ore 11:20.
        Sono stato nominato delegato in una esecuzione immobiliare in cui il debitore è una Srl: legale rappresentante è deceduto da circa tre anni ed è stato nominato un curatore speciale ex art 79 cpc a cui è stato notificato il pignoramento (dalla visura camerale estratta risulta ancora Amministratore unico il defunto legale rappresentante). Sembrerebbe da accertamenti effettuati che tale nomina riguarda solo il diritto di ricevere le notifiche inerenti il procedimento esecutivo, ma il suddetto curatore speciale non acquista la legale rappresentanza della società debitrice.
        A tale riguardo, fermo restando il fatto che le notifiche verranno effettuate al curatore speciale, mi domando, in qualità di delegato, a livello fiscale, in sede di tassazione del decreto di trasferimento è possibile ovviare a tale situazione riguardo all'esercizio dell'opzione IVA ai sensi dell'art. 10 co. 8-ter?
        Se, come nel caso in questione, il curatore speciale ha diritto solo a ricevere le notifiche, chi è il soggetto legittimato ad esercitare tale opzione?
        Vi ringrazio e vi saluto cordialmente.
        • Zucchetti SG

          25/03/2023 19:02

          RE: RE: RE: Morte esecutato dopo il pignoramento

          Trattando "delle parti e dei difensori" l'art. 78 c.p.c. dispone che Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza e vi sono ragioni d'urgenza, può essere nominato all'incapace , alla persona giuridica o all'associazione non riconosciuta un curatore speciale che li rappresenti o assista finché subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza.
          Il curatore speciale è dunque un soggetto processuale.
          Nel caso prospettato dalla domanda, tuttavia, ciò che è chiesto alla società non è l'esercizio di una attività processuale, ma lo svolgimento di un atto di gestione dell'impresa, sicché riteniamo che la stessa non rientri del perimetro dell'ufficio del curatore speciale.
          Ciononostante, siamo dell'avviso per cui il curatore, quale rappresentante processuale della persona giuridica, sia legittimo destinatario della richiesta di esercizio dell'opzione iva. Sarà poi il curatore speciale che, dovrà notiziare i soci di questa richiesta, affinché assumano le determinazioni del caso, nominando un nuovo amministratore oppure deliberando lo scioglimento della società e la nomina di uno o più liquidatori a norma dell'art. 2487 c.c.
    • Roberto Bussani

      Trieste
      30/04/2019 12:23

      RE: Morte esecutato dopo il pignoramento

      Buongiorno, in una procedura esecutiva immobiliare il debitore esecutato è deceduto e sono state eseguite le notifiche anche ai presunti eredi, al momento le operazioni di vendita si sono concluse con l'aggiudicazione del bene e la conseguente approvazione del piano di riparto.
      In relazione a tanto, faccio inoltre presente che gli eredi non hanno accettato l'eredità e pertanto si chiede, cortesemente, a chi deve essere intestata la fattura del compenso del professionista delegato per l'attività a carico della procedura che solitamente viene emessa al debitore esecutato? Grazie e cordiali saluti.
      • Carla Chiola

        PESCARA
        11/09/2019 14:24

        RE: RE: Morte esecutato dopo il pignoramento

        Buongiorno,
        in una procedura nella quale il pignoramento riguarda l'usufrutto e la nuda proprietà, quali diritti devono essere posti in vendita per il caso di decesso dell'usufruttuario prima del provvedimento di delega alla vendita?
        Vi ringrazio anticipatamente per il contributo.
        • Zucchetti SG

          13/09/2019 12:38

          RE: RE: RE: Morte esecutato dopo il pignoramento

          Rispondiamo all'interrogativo posto premettendo che sia il diritto di nuda proprietà che il diritto di usufrutto possono essere oggetto di pignoramento immobiliare. Resta escluso l'usufrutto legale spettante ai genitori esercenti la potestà sui beni del figlio, che l'art. 326, comma primo, c.c., sottrae all'esecuzione forzata da parte dei creditori.
          Ciò detto, e venendo al caso prospettato nella domanda, se il pignoramento ha colpito sia la nuda proprietà che l'usufrutto (il che significa che gli esecutati sono due soggetti distinti, usufruttuario e nudo proprietario) occorrerà normalmente mettere in vendita la piena proprietà.
          Alla stessa conclusione riteniamo che debba giungersi nel caso in cui l'usufruttuario deceda prima della pronuncia dell'ordinanza di vendita.
          Depongono in questa direzione due considerazioni normative.
          La prima, e decisiva, è quella per cui ai sensi dell'art. 979, comma primo, c.c. "La durata dell'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario". Ergo, se l'usufruttuario decede, in capo al nudo proprietario si consoliderà la piena proprietà, che dunque potrà essere osta in vendita.
          La seconda riposa nella considerazione per cui poiché il decesso dell'esecutato non determina l'interruzione del giudizio, anche se non si verificasse il consolidamento di cui abbiamo detto, l'usufrutto sarebbe comunque posto in vendita.
          Occorre solo precisare, per completezza, che ai sensi dell'art. 999 c.c. le locazioni concluse dall'usufruttuario, in corso al tempo della cessazione dell'usufrutto, purché constino da atto pubblico o da scrittura privata di data certa anteriore, continuano per la durata stabilita, ma non oltre il quinquennio dalla cessazione dell'usufrutto. Se la cessazione dell'usufrutto avviene per la scadenza del termine stabilito, le locazioni non durano in ogni caso se non per l'anno, e, trattandosi di fondi rustici dei quali il principale raccolto è biennale o triennale, se non per il biennio o triennio in corso al tempo in cui cessa l'usufrutto.
          Dunque, potrebbero esservi delle locazioni opponibili all'aggiudicatario, in quanto stipulate dall'usufruttuario.