Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO

pignoramento presso terzi

  • avv. Antonio Contarino

    Bolzano (BZ)
    06/04/2019 12:01

    pignoramento presso terzi

    Buongiorno
    Una banca, terza pignorata, rende dichiarazione negativa.
    Nelle more (dopo la dichiarazione del terzo e prima dell’udienza ex art. 543 cpc, e comunque prima che il G.E. abbia adottato qualsiasi provvedimento, essendovi altri terzi pignorati) il debitore esecutato accende ex novo un conto proprio presso quella banca..
    Questa è tenuta ad integrare la propria dichiarazione, analogamente a quanto dovrebbe fare se fosse già esistito il conto al momento della dichiarazione e lo stesso risultasse poi con saldo attivo per effetto di successivi depositi?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      07/04/2019 08:25

      RE: pignoramento presso terzi

      A nostro avviso per rispondere all'interrogativo posto occorre muovere dalla previsione di cui all'art. 546 c.p.c., a mente del quale il terzo pignorato, dal giorno in cui gli è stato notificato l'atto di pignoramento, è soggetto agli obblighi di custodia sulle cose o sulle somme da lui dovute al debitore, nei limiti dell'importo precettato aumentato della metà.
      Questa norma, pur non rispondendo direttamente all'interrogativo posto, fornisce indicazioni utili poiché dalla sua lettura è possibile ricavare che gli obblighi di custodia: iniziano con il pignoramento, cessano con l'estinzione della procedura esecutiva, riguardano tutte le somme dovute dal terzo, nei limiti del precettato aumentato della metà.
      Ed allora, se così è, quest'obbligo di custodia prescinde dal momento di insorgenza del credito, per cui se esso sopravviene alla dichiarazione, e prima dell'estinzione della procedura, deve comunque ritenersi assoggettato al pignoramento.
      Si tratta, peraltro, di una scelta interpretativa che si giustifica sul piano della effettività della tutela giurisdizionale dei diritti e dell'economia processuale, poiché diversamente opinando si dovrebbe ritenere che, a procedura esecutiva pendente, dovrebbe notificare una altro atto di pignoramento (o, in ipotesi, ulteriori atti di pignoramenti) ogni qualvolta dopo la dichiarazione del terzo sopravvengono ulteriori crediti, laddove invece l'art. 546 assoggetta al vincolo custodiale non tanto le somme oggetto di dichiarazione, quanto piuttosto quelle dovute, fino al limite quantitativo surrichiamato.
      In ragione di queste considerazione, mentre taluna dottrina ritiene che il terzo debba limitarsi a custodire, senza che gli possa essere richiesto ad integrare la dichiarazione precedentemente resa, altri autori osservano che l'assunzione degli oneri tipici della custodia crea fra il terzo e l'ufficio esecutivo uno specifico dovere di collaborazione in forza della quale il terzo che ha reso una dichiarazione negativa o incapiente dovrebbe integrarla in occasione di sopravvenienze che intervengono in tempo utile a rendere proficua l'esecuzione.
      Sempre in argomento utili spunti possono trarsi dalla sentenza 368 del 22/12/2010 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 546, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, in riferimento agli articoli 3, 24, 97 e 111 della Costituzione.
      Il Giudice remittente ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 546, primo comma, del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 2, comma 3, lettera e), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, in riferimento agli articoli 3, 24, 97 e 111 della Costituzione.
      Il Tribunale ha premesso il creditore verso il Comune di Pozzuoli ha promosso nei confronti dell'ente territoriale un pignoramento presso terzi, notificato anche all'istituto di credito esercente il servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 159 TUEL. La banca, ha vincolato soltanto la somma pari all'importo del precetto più la metà, metà che tuttavia non è riuscita a coprire tutte le spese della procedura esecutiva (diritti, onorari e spese). Pertanto il soggetto promotore dell'esecuzione, anche dopo l'assegnazione, sarebbe rimasto ancora creditore di un importo corrispondente ad una porzione delle spese, importo che avrebbe potuto essere posto a base di una nuova esecuzione, con la prospettiva di un'ulteriore e più gravosa incapienza, in quanto la diminuzione del credito fa diminuire anche la somma oggetto del pignoramento con conseguente aumento delle probabilità che essa risulti inidonea a soddisfare il capitale e le spese di esecuzione.
      In questo quadro, il creditore procedente ha chiesto che sia sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 546, primo comma, cod. proc. civ., il cui meccanismo impedisce il soddisfacimento della pretesa creditoria oppure costringe ad ulteriori azioni esecutive che, da un lato, non garantiscono l'adempimento del credito (come si evince dal caso in esame) e, dall'altro, ne producono una sorta di frazionamento imposto ex lege in contrasto con l'art. 111 Cost., come ritenuto dal diritto vivente (è citata la sentenza della Corte di cassazione, Sezioni unite civili, del 15 novembre 2007, n. 23726).
      La Corte ha ritenuto la questione non fondata. Questi i passi salienti della motivazione.
      "Il tenore della disposizione vigente prima di detta modifica era il seguente: «Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'art. 543, il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, agli obblighi che la legge impone al custode».
      Nell'interpretazione di tale norma la giurisprudenza della Corte di cassazione si era consolidata sul principio che «Nell'espropriazione presso terzi di somme di danaro, l'oggetto del pignoramento è costituito dall'intera somma di cui il terzo è debitore, e non dalla quota del credito per la quale l'esecutante agisce in forza del titolo esecutivo notificato, costituendo essa solo il limite della pretesa fatta valere in executivis» (Corte di cassazione, sentenze sez. terza civile del 23 gennaio 2009,n. 1688; sez. terza civile del 14 dicembre 2006, n. 26850; sez. terza civile del 4 gennaio 2000, n. 16 e sez. terza civile del 22 aprile 1995, n. 4584).
      In sostanza il pignoramento rendeva indisponibile tutta la somma dovuta dal terzo al debitore e non soltanto quella parte per la quale il creditore dichiarava di agire in forza del titolo esecutivo.
      Questa soluzione … creava difficoltà di indubbia consistenza. L'estensione del vincolo esecutivo a tutta la somma di cui il terzo si dichiarava debitore … bloccava in via immediata, e per un tempo non breve, importi rilevanti, ancorché il soggetto procedente agisse per crediti di scarsa entità….
      Né tale anomalia appariva superabile facendo ricorso all'istituto della riduzione del pignoramento, di cui all'art. 496 cod. proc. civ. A parte il rilievo che questo istituto era considerato da autorevole dottrina inapplicabile all'espropriazione dei crediti, si deve comunque osservare che il relativo provvedimento, se adottato, di regola sarebbe intervenuto a distanza di tempo, quando ormai il debitore aveva subìto gli effetti del pignoramento esteso all'intera somma dovuta dal terzo ….
      In questo quadro il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, ha effettuato un bilanciamento tra interessi contrastanti e meritevoli entrambi di tutela: da un lato, quello del creditore procedente alla piena realizzazione della propria pretesa; dall'altro, quello del debitore esecutato a non subire il blocco totale … di somme ingenti … Ed ha ritenuto d'identificare il punto di equilibrio nella previsione di un limite al vincolo esecutivo, limite costituito dall'importo del credito precettato, aumentato della metà.
      Tale scelta non può definirsi incongrua e, tanto meno, manifestamente irragionevole o arbitraria.
      Infatti, non è contestabile che essa abbia posto rimedio al problema sopra evidenziato, le cui gravi ricadute erano state più volte segnalate in dottrina.
      É vero che il limite introdotto nella norma censurata può produrre l'inconveniente esposto nell'ordinanza di rimessione, e su questo punto potrà intervenire il legislatore, per esempio prevedendo che il vincolo esecutivo in ogni caso vada esteso alle spese di esecuzione, qualora non si ritenga di pervenire a tale risultato per via interpretativa. Comunque, il detto inconveniente può concretarsi soltanto con riferimento a crediti di modesto ammontare ….
      Neppure il richiamo all'art. 111 Cost. si rivela fondato ….
      Orbene … si deve ribadire … che il detto inconveniente consegue ad una scelta non irragionevole compiuta dal legislatore, diretta a rimuovere gli effetti pregiudizievoli del cosiddetto pignoramento integrale mediante una soluzione normativa che non pregiudica il diritto del creditore di perseguire la realizzazione del proprio credito …".
      La sentenza in questione pone, due temi: quello della estensione del pignoramento al di là di limiti indicati dal 546 c.p.c. (somma precetta aumentata della metà), sul quale la Corte direttamente si interroga nel momento in cui adombra la possibilità che per via interpretativa si possano ritenere soggette al pignoramento anche le somme necessarie a coprire le spese dell'esecuzione; e quello, indirettamente sollevato, della ammissibilità di una estensione del pignoramento ai crediti sorti dopo l'udienza in cui il terzo ha reso la sua dichiarazione.
      Sotto il primo versante v'è da chiedersi, come ha fatto il Giudice delle leggi, se il sistema possa essere interpretato nel senso di ritenere che il vincolo pignoratizio si estenda comunque alle spese di esecuzione, qualora il 50% della somma precettata sia insufficiente.
      Taluni commentatori hanno osservato in proposito che anche ove il terzo pignorato dovesse dichiararsi debitore di una somma superiore al limite fissato dall'art. 546, il Giudice dell'esecuzione non potrebbe tenerne conto, poiché nei riguardi dell'importo eccedente il predetto limite il pignoramento è inefficace.
      Secondo una diversa prospettiva, ciò che in realtà sarebbe inefficace "non è tanto il pignoramento in sé, quanto piuttosto l'intimazione di non disporre rivolta al terzo, che al primo è funzionale: con la conseguenza che, qualora – nonostante la predetta inefficacia – il debitor debitoris si astenga dall'adempimento anche per l'eccedenza, nulla osta a che l'ufficio esecutivo provveda all'assegnazione delle somme pignorate anche oltre il limite fissato dalla legge".
      Per rispondere all'interrogativo occorre muovere dalla premessa che la norma di cui all'art. 546 c.p.c. è sorta proprio allo scopo di salvaguardare due opposte esigenze. Quella del creditore a riscuotere tutto quanto dovutogli, e quello del debitore a non subire un vincolo eccessivo rispetto a quello necessario a soddisfare le ragioni creditorie. Se così è, si deve ritenere che l'estensione del pignoramento al di sopra della soglia fissata dalla novella del 2005 è in astratto legittima nella misura strettamente necessaria a soddisfare le spese dell'esecuzione, poiché in questo caso il vincolo comunque non si produrrebbe al di là di quanto spettante al creditore, con la conseguenza che nessun pregiudizio sarebbe configurabile in capo all'esecutato.
      Da altro punto di vista la sentenza della Corte Costituzionale nel rappresentare gli evidenti inconvenienti della scelta legislativa porta ad interrogarsi sulla possibilità di estendere gli effetti del pignoramento ai crediti maturati dopo l'udienza di cui al 547 c.p.c. e fino alla notifica dell'ordinanza di assegnazione. In proposito, occorre prendere le mosse dal consolidato orientamento secondo il quale il pignoramento presso terzi è una fattispecie a formazione progressiva, nel senso che inizia con la notifica del pignoramento per terminare con la dichiarazione del terzo resa in udienza, cui segue l'assegnazione della somma.
      La questione viene in essere nel caso in cui il Giudice all'udienza celebrata ex art. 547 c.p.c. si riservi dovendo chiedersi se sia possibile che il Giudice, a scioglimento della riserva, assegni al creditore procedente la somma risultante dalla dichiarazione (resa in udienza o trasmessa a mezzo raccomandata) e tutte le somme di cui il terzo dovesse essere creditore anche successivamente, fino al giorno della notifica al terzo dell'ordinanza di assegnazione e fino alla concorrenza del credito azionato?
      Sul punto la tesi positiva, per contro, si giustificherebbe, come abbiamo detto, oltre in base all'art. 546, sotto un profilo di economia processuale e di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti, poiché eviterebbe di dover nuovamente procedere per somme che il terzo deve, ma che non sono state colpite dal pignoramento solo perché maturate dopo la dichiarazione sebbene in un momento precedente alla data della notifica del provvedimento di chiusura della procedura.