Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO

Rinuncia al pignoramento e sorte dell'ipoteca successiva

  • Marcella Luca

    Salerno
    24/09/2018 15:43

    Rinuncia al pignoramento e sorte dell'ipoteca successiva

    Salve,
    il caso è questo: pignoramento immobiliare del 2009 su 5/6 dell'immobile. Nel 2011 il creditore procedente e pignorante (Tizio) rinuncia all'esecuzione. La procedura va avanti con gli altri creditori intervenuti. Nel 2013 trascrive il pignoramento sui 6/6 un altro creditore (Caio), privilegiato in virtù di ipoteca iscritta nel 2012 (successiva al primo pignoramento). Le due procedure vengono riunite.
    Mi domando: l'iscrizione ipotecaria del creditore Caio ha efficacia (ma la rinuncia del creditore primo pignorante non rientra tra le cause di ineffiacia del pignoramento) oppure l'ipoteca deve essere considerata efficace solo su 1/6 dell'immobile, sfuggito al primo pignoramento?
    • Zucchetti SG

      26/09/2018 15:15

      RE: Rinuncia al pignoramento e sorte dell'ipoteca successiva

      La questione prospettata impone il preliminare richiamo ad alcuni dati normativi di fondo.
      Ai sensi dell'art. 2916 c.c. nella distribuzione del ricavato non si tiene conto delle ipoteche iscritte successivamente al pignoramento (recte, dopo la trascrizione del pignoramento), dei privilegi per la cui efficacia è richiesta l'iscrizione, se iscritti dopo il pignoramento, nonché dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento.
      La norma nasce dalla esigenza, avvertita dal legislatore codicistico, di porre il creditore pignorante al riparo di atti dispositivi posti in essere successivamente dal debitore, e di garantire questa tutela anche sul versante della distribuzione del ricavato, e come tale assolve alla medesima funzione cui sono deputati gli artt. 2913 e 2914.
      Dalla norma si ricava la regula iuris per cui l'ipoteca iscritta dopo il pignoramento o il sequestro conservativo non è nulla, ma improduttiva di effetti nella distribuzione della somma ricavata, improduttività di effetti che nel caso di sequestro è limitata ai creditori sequestranti giacché tale misura cautelare dà vita a un vincolo "a porta chiusa" (così Cass. sez. I, 1.3.1995, n. 2302).
      Questo peraltro significa secondo un principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 6- 3, Ordinanza n. 54 del 07/01/2016; Sez. 1, Sentenza n. 2302 del 01/03/1995; Sez. 3, Sentenza n. 3058 del 26/08/1976) che nella distribuzione del ricavato dall'espropriazione il creditore assistito da ipoteca iscritta dopo il sequestro deve essere trattato alla stregua di un creditore chirografario, ma soltanto rispetto al sequestrante, poiché l'iscrizione ipotecaria è, invece, pienamente opponibile agli altri intervenuti nell'esecuzione. (recentemente, in questo senso, Cass. sez. III, 10.10.2017, n. 23667).
      Ancora, occorre ricordare che il pignoramento originario è un pignoramento la cui efficacia (recte i cui effetti prenotativi) permane anche successivamente alla rinuncia del creditore procedente, quante volte nella procedura esecutiva siano intervenuti anche creditori titolati, tanto è vero che l'art. 629 richiede, ai fini della estinzione della procedura, la rinuncia non solo del creditore procedente ma anche di quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo.
      Questo nostro convincimento trova riscontro nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, laddove si è affermato che Nel processo di esecuzione, la regola secondo cui il titolo esecutivo deve esistere dall'inizio alla fine della procedura va intesa nel senso che essa presuppone non necessariamente la continuativa sopravvivenza del titolo del creditore procedente, bensì la costante presenza di almeno un valido titolo esecutivo (sia pure dell'interventore) che giustifichi la perdurante efficacia dell'originario pignoramento. Ne consegue che, qualora, dopo l'intervento di un creditore munito di titolo, sopravviene la caducazione del titolo esecutivo comportante l'illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa dal creditore procedente, il pignoramento, se originariamente valido, non è caducato, bensì resta quale primo atto dell'iter espropriativo riferibile anche al creditore titolato intervenuto, che anteriormente ne era partecipe accanto al creditore pignorante (Cass. Sez. U, 07/01/2014, n. 61).
      Applicando i richiamati concetti al caso prospettato, riteniamo di poter dire che l'ipoteca iscritta successivamente sull'intero bene soggiacerà alle limitazioni poste dall'art. 2916 c.c. solo in relazione alle quote (i 5/6) sui quali era stato precedentemente trascritto il pignoramento, ed i cui effetti sostanziali (e processuali) permangono, come si è visto, anche dopo la rinuncia del creditore procedente.
      La restante quota di 1/6, sulla quale il pignoramento non era stato trascritto, deve considerarsi libera, e pertanto in relazione ad essa l'art. 2916 citato non potrà trovare applicazione.