Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Esperibilità delle azioni revocatorie in un fallimento che segue un concordato preventivo in continuità omologato, parzi...

  • Matteo Rellecke Nasi

    Torino
    09/07/2019 20:30

    Esperibilità delle azioni revocatorie in un fallimento che segue un concordato preventivo in continuità omologato, parzialmente eseguito e poi risolto

    Gent.mi,

    in data 8.4.16 una Società deposita ricorso ex art 161 co 6 LF, in seguito deposita ricorso, proposta e piano per c.p. in continuità che il 26.5.17 viene omologato.

    Il piano prevedeva la falcidia dei crediti chirografari nella misura dell'80% e nel bilancio al 31.12.17 la Società falcidia tali crediti rilevando quindi un minore debito in tale misura nei confronti dei creditori chirografari. In seguito vengono pagare alcune rate semestrali previste dal piano concordatario ma visti i ritardi e la relazione del Commissario Giud. l'INPS deposita istanza di risoluzione del c.p. e dichiarazione di fallimento. Il Tribunale fissa udienza in data 20.6.19 a cui partecipa la debitrice che presta acquiescenza alla dichiarazione di fallimento.

    Il Tribunale in data 24.6.19 decreta la risoluzione del c.p. e dichiara di
    provvedere sull'istanza di fallimento della predetta società con separato provvedimento che viene emesse sempre in data 24.6.19 con cui dichiara il fallimento della Società e viene nominato come G.D. il medesimo Giudice che era stato G.D. del C.p. e come Curatore Fall. il medesimo professionista che era stato Comm. Giud. del C.p.

    Ciò premesso Vi chiedo:

    - quale sia la data di riferimento per il conteggio a ritroso del periodo sospetto: quella di dichiarazione del fallimento, quella dell'omologa del c.p. ovvero quella di deposito del ricorso ex art 161 co 6 L.F.?

    - tenuto conto che le azioni revocatorie si possono esperire non oltre i 3 anni successivi al fallimento tale periodo si calcola a partire da: quella di dichiarazione del fallimento, quella dell'omologa del c.p. ovvero quella di deposito del ricorso ex art 161 co 6 L.F.?

    Grazie e cordialità

    Matteo Rellecke Nasi
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      10/07/2019 11:16

      RE: Esperibilità delle azioni revocatorie in un fallimento che segue un concordato preventivo in continuità omologato, parzialmente eseguito e poi risolto

      I termini per calcolare il periodo sospetto decorrono, a norma del secondo comma dell'art. 69bis dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese.
      Il termine di decadenza, a norma del primo comma della stessa norma, decorre dalla data della dichiarazione di fallimento; e non potrebbe essere diversamente perché prima del fallimento l'azione revocatoria fallimentare non è esercitata, nel mentre l'anticipazione del periodo sospetto è attuabile ed è nell'interesse dei creditori.
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