Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Trattamento ai fini Irap della plusvalenza da cessione immobile.

  • Flavia Morazzi

    Pontelongo (PD)
    16/10/2018 17:44

    Trattamento ai fini Irap della plusvalenza da cessione immobile.

    Buonasera, nell'ambito di un concordato preventivo è stato ceduto un immobile (capannone con uffici). A seguito dell'eliminazione della sezione straordinaria del conto economico a vostro avviso risultano ora tassabili ai fini Irap le plusvalenze realizzate dalla vendita?

    Ringrazio per la collaborazione e porgo cordiali saluti.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      05/11/2018 02:31

      RE: Trattamento ai fini Irap della plusvalenza da cessione immobile.

      Il dubbio esposto nel quesito è assolutamente legittimo e la risposta riteniamo sia purtroppo positiva.

      Finchè esisteva la sezione straordinaria del bilancio, l'imponibilità ai fini IRAP dipendeva dalla collocazione delle plusvalenze nella voce A.5 ovvero nell'area straordinaria del conto economico, e la Risoluzione 29/2004 stabiliva chiaramente che le plusvalenze da cessioni effettuate in sede concordataria "configurino dei proventi straordinari" e quindi dovessero essere indicate "alla voce E.20) del conto economico, con conseguente esclusione dalla base imponibile IRAP".

      Dopo l'eliminazione della sezione straordinaria però tale percorso logico non è più possibile, atteso che l'art. 5 esclude la rilevanza ai fini IRAP solamente "dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda": nel caso prospettato dal quesito esiste solo uno (la "straordinarietà"), e non l'altro (il derivare da trasferimento di azienda o rami di azienda) dei requisiti richiesti dalla norma.

      Di conseguenza, attualmente le plusvalenze da cessione di beni in sede concordataria non rilevano ai fini IRES, per il dettato dell'art. 86, V comma, del T.U.I.R., nell'interpretazione datane dalla Corte di Cassazione (sentenze 22168/2006 e 5112/1996) e dalla stessa Agenzia delle Entrate (Risoluzione 29/2004), ma sono impunibili ai fini IRAP, non rilevandosi nella formulazione attuale della normativa (art. 5 D.Lgs. 446/97 e art. 2425 c.c.) una possibile causa di esclusione dalla relativa base imponibile.