Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

concordato con assuntore solo per snc

  • Giampiero Petracca

    montesano sulla marcellana (SA)
    12/03/2019 19:10

    concordato con assuntore solo per snc

    Sono curatore dei fallimenti di una snc e dei relativi soci.
    La sola società con un assuntore ha presentato domanda di concordato fallimentare, senza prevedere un'espressa esclusione dei soci illimitatamente responsabili.
    A mio parere ex ar. 153 LF (anche se non si comprende cosa debba intendersi per "salvo patto contrario") l'eventuale omologa del concordato, comporterà l'automatica chiusura del fallimento dei soci anche in caso di opposizione da parte dei creditori particolari.
    Se tale interpretazione è condivisa e dunque i fallimenti dei soci verranno automaticamente chiusi, mi pongo il problema di come gestire le spese e l'attivo realizzato.
    Infatti, sono state sostenute spese per tutti i fallimenti dei soci (perizie/consulenze legali etc.) ed è stato realizzato attivo solo per uno dei fallimenti.
    Pongo dunque i seguenti quesiti:
    1. Come vengono regolate le spese della procedura ed il compenso del curatore in mancanza di attivo di uno dei fallimenti del socio? Le spese sono poste a carico del proponente il concordato ?
    2. In presenza di attivo di uno dei fallimenti sufficiente a coprire le spese ed i compensi del curatore, si procede ad un ordinario rendiconto con restituzione del solo residuo al fallito?

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      13/03/2019 12:06

      RE: concordato con assuntore solo per snc

      Sulla chiusura anche del fallimento dei soci non vi sono dubbi, dato che l'art. 153 l.fall. è chiaro e inequivoco nell'affermare che "Salvo patto contrario, il concordato fatto da una società con soci a responsabilità illimitata ha efficacia anche di fronte ai soci e fa cessare il loro fallimento".
      Quanto alle spese del fallimento, se questo si chiude ai sensi di uno dei numeri di cui all'art. 118, si deve partire da due premesse: una che, come prescrive l'art. 148, le varie procedure, quella della società e di ciascun socio, rimangono distinte e, in particolare rimangono distinti i relativi patrimoni e l'altra, che le spese della procedura vanno distinte in specifiche- quelle sostenute con ad un singolo bene o una massa di beni- e generali, ossia quelle necessarie per lo svolgimento della procedura sostenute nell'interesse comune dei creditori. Nei fallimenti c.d. plurimi, in cui vi siano più masse, come nel caso del fallimento di società con soci illimitatamente responsabili, questa valutazione è preceduta da un'altra per stabilire se la spesa è riferibile ad una delle procedure aperte- salvo poi a valutare all'interno di questa se sia di carattere speciale o generale- oppure sia riferibile a tutte le procedure.
      Nella fattispecie, invece, i fallimenti si chiudono per concordato fallimentare ed in questo caso, a norma del comma 2 dell'art. 2 del d.m. n. 30 del 2012, "Nel caso che il fallimento si chiuda con concordato, il compenso dovuto al curatore e' liquidato in proporzione all'opera prestata, in modo pero' da non eccedere in nessun caso le percentuali sull'ammontare dell'attivo, previste dall'articolo 1, comma 1, calcolate sull'ammontare complessivo di quanto col concordato viene attribuito ai creditori. Al curatore e' inoltre corrisposto il compenso supplementare di cui all'art. 1 comma 2". In tal caso, cioè, il compenso è sganciato dall'ammontare dell'attivo e del passivo, e si tiene conto dell'ammontare complessivo di quanto col concordato viene attribuito ai creditori, e questo compenso grava sul fallimento in cui il concordato interviene, salvo diversi accordi con l'assuntore.
      Rimane il problema di capire se, nel caso come quello da lei rappresentato di fallimento di società e soci ma di concordato richiesto solo dalla società, che però determina anche la chiusura dei fallimenti personali a norma dell'art. 153, il compenso di cui sopra esaurisca ogni pretesa del curatore, oppure questi possa aver diritto ad altro compenso con riferimento ai singoli fallimenti dei soci. Noi pensiamo di no perché la norma prevede questo come unico compenso e anche in ipotesi di chiusura ordinaria viene liquidato un unico compenso che tiene conto del cumulo dei vari attivi e passivi (escluse le duplicazioni di passivi), ma se eventualmente il tribunale dovesse essere di diverso avviso, allora liquiderà dei compensi per il fallimento di ciascun socio fallito , e, quindi, ogni compenso sarà imputato alla massa di riferimento, che ci sia o non attivo per provvedere al pagamento, senza possibilità di intervento "in soccorso" di una procedura più ricca a favore di una più povera.
      Zucchetti SG srl