Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Concordato preventivo e pignoramento Equitalia

  • Massimiliano Iori

    Reggio Emilia (RE)
    11/12/2018 21:05

    Concordato preventivo e pignoramento Equitalia

    Nel marzo 2018 Equitalia ha pignorato beni di magazzino della società debitrice per un valore equivalente al proprio credito. Successivamente in giugno 2018 la debitrice stipula contratto di affitto di azienda e presenta domanda di concordato preventivo con un Piano che prevede la cessione dell'azienda e di tutto il magazzino (compreso quello pignorato). All'esito della procedura competitiva per la cessione di azienda (comprensiva del magazzino che si perfezionerà entro gennaio) mi chiedo se la debitrice può procedere comunque alla cessione anche della parte di magazzino pignorata, anche se non è ancora intervenuta l'omologa delle procedura (che potrà avvenire non prima di aprile 2019) oppure invece se la parte di magazzino pignorata deve rimanere congelata almeno sino all'omologa. Ciò in quanto il CP potrebbe non essere approvato e la società tornare in bonis non essendoci allo stato istanze di fallimento.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      13/12/2018 12:38

      RE: Concordato preventivo e pignoramento Equitalia

      L'art. 168 l.f. stabilisce che "Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore". E' chiaro, quindi che il divieto delle azioni esecutive (e cautelari) decorre fin dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese.
      Sulla possibilità della vendita anche prima dell'omologa non possono sussistere più dubbi dopo la riscrittura, nel 2015, del quinto comma dell'art. 182 che ora così recita: "Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili." Quindi le vendite e i trasferimenti possono essere attuati sia in esecuzione del concordato, ossia dopo l'omologa, ma anche prima fin dal deposito della domanda di concordato purchè legalmente posti in essere. in tutti questi casi, aggiunge la norma, "la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di omologazione per gli atti a questa successivi".
      Dal combinato disposte delle due norme citate si deduce che possono essere venduti anche i beni assoggettati a pignoramento, anche prima dell'omologa , con cancellazione delle trascrizioni e iscrizioni negative.
      Zucchetti SG srl