Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

CONCORDATO IN CONTINUITA'

  • Susanna Bugiardi

    PERUGIA
    18/09/2019 16:01

    CONCORDATO IN CONTINUITA'

    Sono stata nominata commissario giudiziale nella società ALFA e mi si pone oggi questo problema:
    1) la società ALFA SPA ha emesso un prestito obbligazionario convertibile a tutt'oggi in essere e per il quale non sono ancora scaduti i termini di conversione;
    2) a seguito delle difficoltà dell'emittente la Società Finanziaria unico titolare delle convertibili ha chiesto la decadenza del beneficio del termine nei
    confronti dell'emittente richiedendole l'intero prestito e ha ottenuto l'emissione di un decreto ingiuntivo contro i garanti per il rimborso del prestito stesso;
    3) nel frattempo la società emittente ha presentato domanda di ammissione a concordato preventivo in continuità;
    4) l'obbligazionista ai sensi del 58 L.F. come richiamato dalla normativa in tema di concordato è stato collocato nel passivo concordatario;
    5) il concordato preventivo è stato poi omologato.
    Stante quanto sopra detto l'obbligazionista ad oggi successivamente all'omologa del concordato conserva oppure no il diritto alla conversione delle obbligazioni in azioni dell'emittente?
    La risposta mi sembrerebbe negativa, sia perché la conversione apparirebbe incompatibile sia con la collocazione del credito dell'obbligazionista nel passivo concordatario, sia con la volontà dell'obbligazionista di far decadere dal beneficio del termine l'emittente richiedendole l'intero prestito, sia con la richiesta di decreto ingiuntivo effettuata dall'obbligazionista contro i garanti dell'emittente stessa.
    Vorrei sapere la Vosta opinione sul punto.
    Grazie
    Susanna Bugiardi
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      18/09/2019 20:07

      RE: CONCORDATO IN CONTINUITA'

      Le sue argomentazioni ci sembrano molto convincenti e da condividere. In effetti l'art. 58 l.f. regola solo le conseguenze del rapporto di mutuo che è alla base della emissione delle obbligazioni nel mentre non tratta della conversione (del resto le obbligazioni convertibili sono state introdotte nel 1974), che è l'altro rapporto che sta alla base delle obbligazioni convertibili, consistente nel patto di opzione con il quale la società emittente si vincola ad una proposta irrevocabile di novazione del titolo da obbligazione ad azione, lasciando, ovviamente, all'obbligazionista la facoltà di scelta. Quest'ultimo rapporto, ancora in corso alla data del fallimento, viene interrotto dalla dichiarazione di fallimento prima che possa essere esercitato, in quanto dopo l'apertura di tale procedura, come del concordato, non possono più essere compite le operazioni di cui all'art. 2420bis c.,c., necessarie per la conversione.
      Si tratta di capire le conseguenze di questa interruzione e sul punto si è aperto un dibattito in dottrina (non ci risultano precedenti specifici giurisprudenziali) per stabilire se il rapporto di conversione- che si è tradotto nel pagamento di un prezzo maggiore rispetto all'acquisto di obbligazioni ordinarie- possa in qualche modo essere valorizzato. A chi lo ammetteva (Poli) è stato obiettato (Inzitari, Gualandi, ecc.) che questo maggiore esborso non rientra nella previsione della disciplina dell'art. 58 che limita il credito degli obbligazionisti al valore nominale, senza fare differenza (neppure sotto il profilo del risarcimento del danno) tra le varie tipologie di obbligazioni; a nostro avviso questo secondo indirizzo è molto più convincente.
      Zucchetti SG srl