Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Concordato - diritto di voto

  • Domenico Mauro Alloro

    IMPERIA
    01/10/2019 19:20

    Concordato - diritto di voto

    BUONASERA,
    Una snc in concordato (di 4 soci) propone ai creditori chirografari una percentuale di soddisfo del 30%.
    Prevede poi una classe formata da un unico creditore che è una sas (anch'essa in concordato già ammesso, approvato, e in attesa di omologa, di cui sono commissario), la cui compagine sociale è composta dagli stessi soci della snc di cui sopra. A questa classe propone una percentuale di soddisfo del solo 1% sostenendo che la minor percentuale di soddisfacimento determina un sacrificio per il creditore stesso ma maggiori risorse per l'intero ceto creditorio della snc.
    La giustificazione è la seguente: "posto che normalmente ai creditori infragruppo, quando non si arriva alla soluzione drastica della postergazione, si richiede comunque un maggior sacrificio al fine di liberare risorse per la soluzione concordataria proposta dalla snc".
    A me pare che il ragionamento potrebbe filare, ma solo nell'ipotesi che la sas sia sana, libera, autonoma, consapevole e non assoggettata a procedura concorsuale. Essendo invece anch'essa in concordato, mi pare che tale minor soddisfo non possa che riflettersi sulla massa creditoria della sas che, se poi non venisse soddisfatta come da proposta, ne avrebbe un danno.
    Cosa ne pensate?
    In questo caso chi dovrà votare alla adunanza dei creditori della snc per conto della sas in concordato?
    Il commissario della sas può intervenire per chiedere alla snc l'appostazione di una riserva (pari al 30% del credito come per gli altri creditori della snc) da liberare poi all'esito del raggiungimento degli obiettivi concordatari proposti alla sas?
    Spero che il quesito sia abbastanza comprensibile.
    Grazie
    Mauro Alloro - Imperia
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      02/10/2019 20:39

      RE: Concordato - diritto di voto

      Partiamo dal voto per dire che, a nostro avviso, la sas creditrice in concordato (di cui lei è commissario) non potrà votare nel concordato della snc per l'esistenza di un conflitto di interessi in quanto la compagine sociale della sas è composta dagli stessi soci della snc. Orbene il quarto comma dell'art. 177 l.f. dispone che sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze, tra gli altri, "la societa' che controlla la societa' debitrice, le societa' da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo". A sua volta Cas. sez. un., 28/06/2018, n.17186, ha stabilito che "Nel concordato fallimentare (ma eguale discorso vale ora anche nel concordato preventivo) manca una previsione di carattere generale sul conflitto di interessi, come succede invece nell'ambito delle società (art. 2373 c.c. per la società per azioni e art. 2479 ter per quella a responsabilità limitata), essendo indicate, all'art. 127, commi 5 e 6, l.fall., soltanto alcune ipotesi di esclusione dal voto, dettate dall'esigenza di neutralizzare un conflitto in atto tra l'interesse comune della massa e quello del singolo, sicché il divieto di voto va esteso anche agli altri casi, pure non espressamente disciplinati, in cui sussiste il detto contrasto, come accade tra chi abbia formulato la proposta di concordato e i restanti creditori del fallito". Ed è evidente che il fatto che i soci della società votante siano gli stessi della società ammessa al concordato generi una situazione di conflitto che, seppur non rientra in una delle situazione espressamente previste dall'art. 177 realizza comunque un contrasto tra l'interesse di chi deve esprimere il voto e quello comune dei restanti creditori.
      Né il fatto che la società votante sia ammessa al concordato cambia le cose perché in questa procedura, a norma del primo comma dell'art. 167, "il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale". di conseguenza il voto dovrebbe essere espresso dal legale rappresnetante della sas ammessa al concordato, previo autorizzazione del giudice delegato ai sensi dell'art. 167, co, 2. l.f.".
      Tanto chiarito a proposito del voto, il fatto che sia stato attribuito ai alla classe in cui è stata ammessa la sas in concordato una soddisfazione dell'1% è irrilevante in quanto l'attribuzione per ciascuna classe rientra nella piena discrezionalità del debitore, potendo il tribunale verificare soltanto se c'è omogeneità tra i vari componenti di ciascuna classe (problema che nel caso non si pone essendo la sas l'unica componente della classe), a meno che non si intenda che a ciascuna classe debba essere assicurato il 20% minimo di cui all'ult. comma dell'art. 160; ma, ammesso che questa norma trovi applicazione alla fattispecie per ragioni cronologiche (proposta successiva al 21.8.2015) e per tipologia di concordato (concordato liquidatorio non essendo applicabile ai concordati in continuità), l'interpretazione della previsione introdotta nel 2015 è nel senso che complessivamente deve essere attribuito ai creditori quel minimo di legge, per cui possono esservi delle classi che ricevono meno del 20% e altre di più e il concordato è egualmente ammissibile purchè nel complesso sia rispettato quella soglia, altrimenti si priva il debiore di uno dei suoi principali poteri di offrire soluzioni differenziate alle varie classi. ..
      Zucchetti Sg srl