Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

soddisfacimento concordatario successivo all'omologa del concordato fallimentare

  • Silvia Pavanello

    Milano
    01/02/2019 11:12

    soddisfacimento concordatario successivo all'omologa del concordato fallimentare

    Buongiorno.
    Un concordato fallimentare viene omologato, con impegno, da parte dell'assuntore, al versamento delle spese di giustizia ( e quindi anche del compenso del curatore) e dei creditori sociali.
    Attualmente sul conto corrente è stata versata la quasi totalità della somma complessivamente determinata per riparto e spese.
    Domanda: il riparto finale va depositato prima, contestualmente ,o dopo la liquidazione del compenso finale ? Se dopo, è preferibile che il conteggio di tutti gli importi dovuti sia, quindi, corretto ( e che risulti totalmente depositato) , in funzione anche di quanto liquidato dal Tribunale per il compenso curatore ( e quindi il riparto finale ricomprenda anche quella cifra ), oppure il riparto è prodromico alla successiva liquidazione del compenso finale, al suo pagamento e alla successiva archiviazione del concordato fallimentare ( e successiva chiusura del conto- che nel caso di specie è ancora quello del fallimento?)
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      01/02/2019 19:18

      RE: soddisfacimento concordatario successivo all'omologa del concordato fallimentare

      Il Curatore dopo che la sentenza di omologa è passata in giudicato deposita il rendiconto ai sensi dell'art.116 l.fall. e, a seguito dell'approvazione dello stesso, chiede la liquidazione del suo compenso e poi la chiusura del fallimento (art. 130, co. 2 l.fall.).
      A questo punto, chi si è assunto l'obbligo di adempiere procede alla ripartizione delle somme secondo le modalità stabilite nel decreto di omologa sotto la sorveglianza del giudice delegato, del curatore (se non è lui a svolgere tale attività) e del comitato dei creditori (se nulla è stabilito nel decreto, seguirà il procedimento di cui agli artt. 110-117). Una volta accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato e tale provvedimento è pubblicato ed affisso ai sensi dell'art. 17 (art. 136 l.fall.)
      Zucchetti SG srl