Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Nomina commissario giudiziale pre-cconcordato/incompatibilità

  • Lorenzo Zotta

    Nove (VI)
    23/10/2019 22:29

    Nomina commissario giudiziale pre-cconcordato/incompatibilità

    Potrebbero essere ravvisati profili di incompatibilità del professionista che ha svolto il proprio incarico in una causa civile quale ctu con l'eventuale accettazione della nomina a commissario giudiziale di una delle parti del pendente contenzioso civile?
    Si precisa che ante accettazione della carica di commissario il professionista ha depositato la propria relazione tecnica nella causa civile e non ha posizioni di credito verso la debitrice.
    Per altro il compenso finale quale ctu non é ancora stato liquidato dal G.I.
    Compenso questo che ad ogni modo per prassi sarà posto a carico delle parti in solido.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      24/10/2019 20:03

      RE: Nomina commissario giudiziale pre-cconcordato/incompatibilità

      Ai sensi del secondo comma dell'art. 28, richiamato dall'art. 163 con riferimento al commissario, "Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento" Premesso che queste cause di incapacità sono ritenute tassative, non ci sembra che l'aver svolto attività di CTU in una causa in cui era coinvolta una parte che ora viene ammessa al concordato sia preclusiva della nomina del CTU a commissario della nuova procedura. Non vediamo, infatti un conflitto di interessi, dato il ruolo di imparzialità che il professionista, quale CTU, ha svolto in precedenza e dato che la relazione tecnica è stata già presentata; né lo stesso può essere considerato creditore, perché è il giudice che liquida il compenso e stabilisce a carico di quale parte va posto e nella specie non è ancora intervenuto tale provvedimento che, comunque, anche se fosse stato già emesso in via provvisoria, genererebbe un credito che non nasce da rapporti tra le parti ma da una decisione del giudice per una prestazione svolta dal CTU su incarico dello stesso giudice. Tuttavia, in casi del genere, in cui può permanere qualche dubbio, è consigliabile che il curatore/commissario, al momento dell'accettazione, esponga questo precedente e faccia presente che, a suo avviso, non ricorre alcuna incompatibilità, salvo diversa valutazione del tribunale.
      Zucchetti SG srl