Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Chiusura procedura di concordato

  • Patrizia Rossi

    san clemente (RN)
    12/09/2019 18:19

    Chiusura procedura di concordato

    Buongiorno sono commissaro liquidatore di un concordato liquidatorio.
    Il piano prevedeva la cessione di tutti i beni immobili ed il pagamento in percentuale dei chirografi.
    Alla data attuale sono stati venduti tutti i beni immobili ipotecati ma non un terreno edificabile libero che avrebbe permesso il soddisfacimento dei privilegiati e dei chirografi in percentuale
    Alla data odierna il terreno per motivi sopraggiunti non è più edificabile.
    Mi chiedo quale sia il comportamento corretto da tenere
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      12/09/2019 19:22

      RE: Chiusura procedura di concordato

      Il liquidatore dovrebbe riferire della situazione al commissario (nel suo caso questo passaggio è inutile in quanto lei ricopre la duplice veste di commissario e liquidatore), il quale non può fare altro che avvertire i creditori che il concordato non è più fattibile nei termini prospettati per la perdita della caratteristica della edificabilità del terreno, la cui vendita, di conseguenza, non potrà conseguire il prezzo ipotizzato. Ciò al duplice scopo di tenere i creditori informati delle vicende della procedura, ma anche nell'ottica che qualcuno di essi- che sono i soli legittimati- chieda la risoluzione del concordato.
      Zucchetti SG srl
    • Patrizia Rossi

      san clemente (RN)
      13/09/2019 08:50

      RE: Chiusura procedura di concordato

      In ogni caso i termini per poter chiedere la risoluzione non decorrono dalla data dell'ultimo adempimneto previsto dal piano ? (data già decorsa)
      In ogni caso nell' ipotesi in cui fatta la comunicazione nessuno chieda la risoluzione il concordato si chiude con il riparto finale ed il bene torna nella disponibilità della società?
      Grazie
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        13/09/2019 19:56

        RE: RE: Chiusura procedura di concordato

        Purtroppo questa è la situazione legislativa attuale in cui la legittimazione a chiedere la risoluzione del concordato è attribuita esclusivamente ai creditori, o meglio, a "ciascuno dei creditori", per usare la terminologia di cui al primo comma dell'art. 186, e non anche al commissario o al liquidatore; per questo motivo, abbiamo detto nella precedente risposta, che l'unica cosa che possono fare questi organi, una volta constato che il concordato non può essere eseguito nei termini proposti, è illustrare la situazione ai creditori in modo che qualcuno prenda l'iniziativa per la risoluzione.
        E' vero, peraltro, che i creditori difficilmente prenderanno una iniziativa del genere per non sostenere ulteriori spese che porta alla dichiarazione di fallimento, nel quale le prospettive di pagamento non cambiano salvo favorevoli imprevisti, e a questa situazione di stallo ha cercato di porre rimedio il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, che entrerà in vigore nell'agosto del prossimo anno, prevedendo nell'art.119 che "ciascun creditore e il commissario giudiziale, ove richiesto da un creditore, possono richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento". In questo modo i creditori non dovranno più promuovere una azione di risoluzione, ma è sufficiente che facciano una segnalazione richiesta al commissario, che, se lo ritiene, agirà e così, è stato introdotto indirettamente un potere di iniziativa del commissario, che era stato escluso dalla riforma del 2005 in considerazione della natura privatistica degli accordi concordatari.
        Al momento, i creditori possono anche evitare di chiedere la risoluzione presentando direttamente una domanda di fallimento in quanto la Cassazione ha affermato il principio secondo cui "nell'ipotesi di impresa già ammessa al concordato preventivo poi omologato, ed in caso di inadempimento dei debiti concorsuali, il creditore insoddisfatto può senz'altro avanzarne istanza di fallimento, ai sensi della l.fall., art. 6, a prescindere dall'intervenuta risoluzione del detto concordato…" (Cass. n. 17703 del 2017; Cass. n. 29632 del 2017; Cass. n. 26002 del 2018). Soluzione, per la verità che non trova unanimità di consensi né in dottrina né tra i giudici di merito e crea non pochi problemi ricostruttivi nell'ambito del fallimento; tuttavia questa è la giurisprudenza della Corte, per la quale un creditore o anche il P.M., potrebbe chiedere il fallimento dell'imprenditore concordatario inadempiente omisso medio, ossia senza passare prima per la risoluzione del concordato. E' augurabile che si arrivi a questa dichiarazione di fallimento, in modo da superare una procedura, quella di concordato, nella quale, non essendo previsto un espresso provvedimento di chiusura a seguito dell'esecuzione, gli uffici, a fronte dell'accertamento della mancata realizzazione, non hanno una linea uniforme; abbiamo ad esempio trovato Trib., Padova 16-29 luglio 2015 che ha emesso un provvedimento di chiusura e Trib. Trento 13 aprile 2017 che ha ritenuto inammissibile la domanda.
        Zucchetti SG srl