Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

CONCORDATO IN CONTINUITA' termini ex art. 186bis comma 2 lett. c) l.f.

  • Marco Porrini

    Varese
    03/12/2018 15:54

    CONCORDATO IN CONTINUITA' termini ex art. 186bis comma 2 lett. c) l.f.

    Buongiorno.
    Si chiede per un concordato in continuità omologato quali siano le possibili conseguenze del mancato rispetto del termine previsto art. 186bis comma 2 lett. c) l.f., ovvero se entro un anno dalla omologa non sia avvenuto il soddisfacimento di tutti i crediti privilegiati (e prededuttivi).
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      04/12/2018 19:02

      RE: CONCORDATO IN CONTINUITA' termini ex art. 186bis comma 2 lett. c) l.f.

      E' opinione abbastanza diffusa che, in forza dell'art. 186bis, co. 2 lett. c), ai creditori con prelazione, generale e speciale, sui beni destinati alla continuazione dell'attività di impresa il debitore possa offrire una moratoria nel pagamento fino ad un anno, nel qual caso i creditori interessati non hanno diritto al voto, o anche una dilazione più lunga con ripresa da parte dei creditori del diritto di voto. Interpretazione che poggia su una lettura che valorizza il dato testuale dell'inciso ''in tal caso" contenuto nell'ultima parte della norma in esame, come a dire che, poiché nella prima parte si parla della moratoria entro un anno per i creditori prelatizi, essi, "in tal caso" non hanno diritto al voto, il che lascerebbe intendere che in casi diversi, come in quello in cui si offra una dilazione ultra annuale, la proposta sia egualmente ammissibile, ma il creditore ricupera il diritto di votare.
      Questa lettura della norma non è da tutti condivisa, ma il contrasto attiene principalmente al diritto di voto, nel mentre, per quanto qui interessa, vi è è sufficiente concordia nel ritenere che il debitore possa offrire ai creditori prelatizi anche una moratoria più lunga dell'anno, salvo poi a stabilire quale possa essere la durata massima.
      Questa premessa vuole evidenziare come, in primo luogo, si debba tenere conto di ciò che è stato proposto e pianificato ai creditori e ciò che è stato omologato, la cui violazione, ove di non scarsa entità, non può che dar luogo alla risoluzione dl concordato. Se quindi è stato previsto il pagamento entro l'anno dei creditori privilegiati, ipotecari e pignoratizi, il mancato rispetto di tale impegno realizza un inadempimento, la cui rilevanza va valutata in relazione al caso concreto; se si ritiene che se l'inadempimento non ha scarsa importanza (come sarà molto probabile), ciascun creditore potrà chiedere la risoluzione del concordato.
      Zucchetti SG srl