Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Nomina professionista ai sensi art. 124 e nomina da parte di costui di un coadiutore

  • Sonia Candela

    Castelnuovo Berardenga (SI)
    25/10/2019 14:33

    Nomina professionista ai sensi art. 124 e nomina da parte di costui di un coadiutore

    Gentili Signori,
    sono stata nominata professionista nell'ambito di un concordato fallimentare.
    Trattasi di valutare oltre 90 beni immobili. Non essendo un geometra, posso presentare la istanza per la nomina di un coadiutore geometra?

    Inoltre, occorre valutare solo i beni. La esigibilità dei crediti non rientra nel compito del professionista, giusto?

    Grazie dell'attenzione
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      28/10/2019 19:36

      RE: Nomina professionista ai sensi art. 124 e nomina da parte di costui di un coadiutore

      Lei è stata nominata, se abbiamo ben capito, ai sensi del terzo comma dell'art. 124 l.f.
      Lo scopo dell'incarico non è quello di stimare il patrimonio del fallito, che probabilmente è stato già fatto, ma quello di stabilire entro quali limiti i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, che nella proposta non vengono soddisfatti integralmente, possono essere soddisfatti in via prelatizia avuto riguardo al valore di mercato dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.
      In primo luogo, quindi, deve esaminare la proposta di concordato e individuare i creditori ipotecari, pignoratizi e privilegiati ai quali non viene offerto il pagamento integrale dei loro crediti e poi stimare la capienza che questi crediti possono avere dalla liquidazione dei beni che sono gravati dalla prelazione. Ad esempio se un creditore ha ipoteca sull'immobile n. 10 dei 90 acquisiti all'attivo, e la proposta concordataria ne prevede il pagamento integrale, lei non deve stimare quel bene; ma se la proposta prevede il pagamento di quel creditore ipotecario nella misura, ad esempio, del 60%, lei deve stabilire qual è il valore di mercato di quel bene in modo da preventivare se quel limite di pagamento del 60% è realizzabile e se una eventuale liquidazione fallimentare consentirebbe un ricavo maggiore (e questa è la parte più complicata)., e così via per ciascun creditore preferenziale speciale (ipoteca, pegno e privilegio speciale).
      Questa valutazione non è prevista nel fallimento perché qui i creditori vengono pagati all'esito della liquidazione dei beni, per cui si sa, al momento del riparto se quel creditore ipotecario troverà capienza sul bene gravato e in che misura ( a parte le anticipazioni di cui all'art. 54 l.f.). Nei concordati, invece, siano essi preventivi che fallimentari come nel suo caso, fin dall'inizio il debitore o comunque il proponente deve indicare la percentuale che offre ai creditori, e, infatti prima della riforma del 2006, i creditori prelatizi dovevano essere pagati per intero in quanto la decurtazione poteva interessare solo il ceto chirografario; principio valido ancora oggi, ma il legislatore della riforma ha dato la possibilità al debitore di poter offrire anche ai prelatizi un pagamento parziale, a condizione appunto che venga stabilito, attraverso una valutazione preventiva, il valore di mercato dei beni colpiti in modo da fissare prima della liquidazione, che potrebbe anche mancare, la capienza che detti creditori potrebbero trovare sui beni vincolati alla loro garanzia.
      Da questo si capisce che fin quando si parla di pagamento non integrale dei creditori ipotecari, pignoratizi e privilegiati speciali, la c.d. stima riguarda solo i beni gravati, nel mentre se viene offerto il pagamento non integrale dei creditori assistiti da privilegio generale- che, per definizione, gravano sull'intero patrimonio mobiliare-, la stima dovrà riguardare tutti i beni mobili e anche i diritti di credito, al fine di valutare quanto potrebbe essere attribuito ai privilegiati generali in caso di liquidazione fallimentare. Se, invece i privilegiati generali vengono, secondo la proposta concordataria, soddisfatti integralmente, quest'ultima valutazione non è necessaria e può limitarsi a valutare soltanto i beni gravati dalla prelazione speciale.
      Nessuna norma impedisce la nomina di un coadiutore, per cui ove necessario per la esigenza di professionalità specifiche, può servirsene; ma è meglio che chieda preventivamente l'autorizzazione ai fini del compenso.
      Zucchetti SG srl