Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

legittimazione debitore chiedere fallimento in proprio in costanza di concordato ex art. 186 bis

  • Silvano Ragni

    Perugia
    03/07/2019 14:05

    legittimazione debitore chiedere fallimento in proprio in costanza di concordato ex art. 186 bis

    vorrei sottoporre un caso in cui una società in concordato preventivo omologato ex art. 186 bis non sia più in grado di continuare l'attività aziendale in quanto il venire meno di un rinnovo di un contratto essenziale del core business è causa di impossibilità per l'esecuzione del concordato stesso.
    In sostanza viene meno la continuità aziendale non per distruzione dell'azienda per caso fortuito (es. incendio stabilimento) ma in virtù di un rapporto commerciale che comunque in modo altrettanto oggettivo costituisce l'essenza del core business sulla quale era fondato il piano approvato dai creditori.
    in questo caso è possibile che l'imprenditore preso atto di detta situazione possa anticipare una richiesta di risoluzione del concordato promossa dai creditori con una propria richiesta di fallimento in proprio?

    Dr. Silvano Ragni
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      03/07/2019 20:43

      RE: legittimazione debitore chiedere fallimento in proprio in costanza di concordato ex art. 186 bis

      La declaratoria di fallimento, omisso medio (ovvero superando il passaggio della risoluzione del concordato), è stata affermata dalla Cassazione in due decisioni del 2017 (pronunce (Cass. 17 luglio 2017, n. 17703, e Cass. 11 dicembre 2017, n. 29632; conf. Trib. Treviso 10 gennaio 2017; Trib. Napoli Nord 29 aprile 2016; Trib. Nola 17 marzo 2016; Trib. Modena 1 agosto 2016, Trib. Torino 26 luglio 2016 ecc.). Pur non mancando critiche da parte della dottrina (jn particolare, Ambrosini, La risoluzione del concordato preventivo e la (successiva?) dichiarazione di fallimento: profili ricostruttivi del sistema, in Il caso, 2017) e di altri giudici di merito (cfr. Trib. Pistoia, 21.12.2017; Trib. Campobasso 14/02/2019 n° 4824), la soluzione della offerta dalla S. Corte non è stata più messa in contestazione dallo stesso organo, che ha, invece affinato le conseguenze del fallimento omisso medio affermando ad esempio che "La dichiarazione di fallimento costituisce evento traumatico e destabilizzante che, da un lato, impedisce l'attuazione del piano concordatario, rendendolo successivamente e giuridicamente irrealizzabile, e, dall'altro, apre un procedimento di accertamento dei crediti che i creditori, ai fini dell'ammissione al passivo (art. 93 legge fallimentare), devono indicare nella loro consistenza originaria. In effetti, sarebbe incoerente ritenere che il credito da ammettere al passivo debba subire la falcidia concordataria, senza che il creditore - che l'aveva dovuta accettare nella prospettiva dell'attuazione del piano e di un celere, seppur parziale, realizzo abbia potuto proporre la domanda di risoluzione del piano stesso, pur pendendo ancora il termine di cui all'art. 186 legge fallimentare" (Cass. 17/10/2018, n.26002).
      Zucchetti SG srl .