Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Concordato preventivo liquidatorio

  • Umberto Lago

    Vicenza
    10/04/2019 15:17

    Concordato preventivo liquidatorio

    Buongiorno,
    si pone il caso di un concordato preventivo liquidatorio nel quale è previsto il soddisfacimento dei creditori ipotecari e privilegiati del 100% e il soddisfacimento dei creditori chirografari al 70%. Come spesso accade, la realtà delle vendite immobiliari presenta non poche difficoltà e i valori offerti dal mercato sono sensibilmente inferiori ai valori ipotizzati nella proposta concordataria. Con i valori che il mercato sarebbe disposto a pagare, dopo ripetute aste competitive, verrebbero pagati al 100% gli ipotecari di 1° grado e i privilegiati (pagati con il patrimonio mobiliare), mentre, a causa dell'incapienza del patrimonio immobiliare, gli ipotecari di secondo e terzo grado verrebbero degradati al chirografo.
    Domanda: è legittima una esecuzione del concordato in tal senso? Gli ipotecari di secondo e terzo grado hanno qualche diritto ad una soddisfazione migliore di quella dei chirografi se il patrimonio immobiliare sul quale insiste ipoteca non è capiente oltre il 1° grado? Preciso che nella proposta si ipotizzava un pagamento al 100%, per cui non c'è relazione ex Art. 160, 2° comma e i creditori in oggetto non hanno votato.
    Grazie per la vostra risposta.

    Umberto Lago, Vicenza
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      10/04/2019 20:37

      RE: Concordato preventivo liquidatorio

      Determinante nel caso è la mancanza della relazione ex art. 160, co. 2 l.fall.
      Bisogna, infatti, partire dalla premessa che l'art. 169 non richiama nel concordato l'art. 54, il cui primo comma stabilisce che, nel fallimento, "i creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti integralmente, concorrono, per quanto è ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell'attivo". Il mancato richiamo di questa disposizione nel concordato, comporta che, in questa procedura, la mancanza nel compendio patrimoniale del debitore del bene gravato da privilegio, pegno o ipoteca o la sua incapacità a soddisfare interamente il creditore con prelazione non determina la soddisfazione parziale con passaggio al chirografo di quanto ancora dovuto, come appunto l'art. 54 prescrive, ma obbliga il debitore concordatario alla soddisfazione integrale. Proprio per evitare le conseguenze di tale meccanismo, il legislatore ha introdotto il secondo comma dell'art. 160 che, con il ricorso ad una stima avente determinate peculiarità, si possono soddisfare i creditori con prelazione nei limiti di capienza del bene gravato.
      Nel suo caso, quindi, i creditori ipotecari di secondo e terzo grado, dovrebbero essere soddisfatti integralmente e se ciò non è realizzabile si ha un inadempimento valutabile ai fini della risoluzione nei limiti di cui all'art. 186 l.falal. 8se come pensiamo il concordato è stato già omologato).
      Zucchetti SG srl