Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

diritto al voto

  • Flavia Morazzi

    Pontelongo (PD)
    16/01/2013 16:02

    diritto al voto

    Buongiorno,
    nell'ambito di un concordato preventivo con cessione di beni presentato ante 11/9/2012, l'attivo concordatario deriva quasi integralmente da un credito vantato nei confronti della società Alfa, alla quale la società concordataria prima del deposito della domanda di ammissione ha concecco in affitto la propria azienda con opzione per l'acquisto già esercitata. La società Alfa ha acquistato da un cospicuo numero di fornitori i loro crediti chirografari. Per effetto dell'acquisto dei suddetti crediti la società Alfa si surroga nella ammessione al voto oppure vi è una situazione di contrasto posto che il 95% dell'attivo concordatario si basa sul rapporti patrimoniali in essere con Alfa?
    Cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      16/01/2013 20:50

      RE: diritto al voto

      Oltre ai creditori prelatizi, il quarto comma dell'art. 177 stabilisce che "Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato"; ossia non i cessionari di qualsiasi credito ma solo coloro che abbiano acquistato il credito dal coniuge del debitore o da suoi parenti o affini fino al quarto grado (peraltro è dubbio se il divieto, si applichi quando la cessione sia avvenuta dopo la proposizione della domanda).
      Questo per quanto riguarda la posizione di Alfa quale cessionario dei crediti. Per quanto riguarda il suo prospettato conflitto di interessi, bisogna dire che questo aspetto non è preso in considerazione dalla norma, al punto che si ritiene che non sia applicabile al concordato preventivo neanche il divieto di voto introdotto nell'art. 127 comma 7, nel concordato fallimentare, con riferimento ai crediti delle società controllanti o controllate o sottoposte a comune controllo; ciò perché le disposizioni che escludono l'esercizio di un diritto (nel caso il diritto di voto) altrimenti riconosciuto devono ritenersi eccezionali e come tali insuscettibili di applicazione analogica.
      Di conseguenza riteniamo che Alfa si surroghi nella posizione creditoria che avevano i creditori cedenti (a meno costoro non siano stati il coniuge, parenti o affini entro il quarto grado) e possa esercitare i relativi diritti di voto.
      Zucchetti Sg Srl
      • Emanuele Curti

        Roma
        18/07/2019 16:13

        RE: RE: diritto al voto

        Un quesito:
        E' pendente una domanda di concordato in bianco da parte di una Srl in liquidazione:
        tra i creditori della Srl, tutti chirografari, ve ne sono altri come:
        a) quello del liquidatore (liquidazione volontaria) per compensi non corrisposti;
        b) e quelli di tre legali che hanno assistito la Srl, da anni, senza percepire i compensi (di cui due di essi figli del liquidatore), che dovrebbero essere i soli privilegiati.
        In ordine al punto b), a vostro parere, per il voto, potrebbero esservi esclusioni/conflitti o no?
        Tra gli altri creditori chirografari ve n'è uno il cui credito supera di ben oltre il 50% l'intera situazione debitoria della Srl.
        In tal caso non si dovrebbe avere una votazione a maggioranza per teste?
        Grazie per le risposte che riceverò.
        EC
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          19/07/2019 19:46

          RE: RE: RE: diritto al voto

          I soggetti di cui sub a) e b) non presentano alcuna incompatibilità in considerazione dei loro ruoli non rientrando in alcuna delle previsioni di cui al quarto comma dell'art. 177; tuttavia i creditori sub b) sono privilegiati e come tali non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione qualora il concordato preveda il loro integrale pagamento.
          Il fatto che un creditore chirografario sia titolare un credito di oltre il 50% della massa crediti ammessi al voto non è previsto come impedimento alla votazione né è pensabile il calcolo per teste e non per quantità in quanto la legge attuale non lo prevede. Dicevamo la legge fallimentare attuale perché il primo comma dell'art. 109 del codice della crisi e dell'insolvenza, che entrerà in vigore nell'agosto 2020, prevede espressamente che "Nel caso in cui un unico creditore sia titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, abbia riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto".
          Zucchetti SG srl