Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Concordato fallimentare con trasferimento all'assuntore di tutta la massa attiva fallimentare.

  • Giampiero Petracca

    montesano sulla marcellana (SA)
    12/01/2019 19:09

    Concordato fallimentare con trasferimento all'assuntore di tutta la massa attiva fallimentare.

    Buonasera si ringrazia anticipatamente per la risposta.
    Fallisce la società ALFA SNC, viene presentata proposta di concordato fallimentare con assuntore che prevede: a) il concordato è riferibile ai soli creditori che risultano ammessi allo stato passivo reso esecutivo e depositato in cancelleria; b) Trasferimento all'assuntore di tutti i beni, immobili e mobili, appartenenti all'attivo della procedura, compresa la liquidità di cassa e i crediti di qualsiasi natura vantati nei confronti di terzi.
    Si precisa che: 1) non ci sono state opposizioni allo stato passivo; 2) che la proposta di concordato non specifica se il fallito è liberato, pertanto rimane obbligato in solido con l'assuntore (accollo cumulativo) (Cass. 18/12/1995 n. 12909).
    Poiché secondo la Corte di Appello di Calabri (5 febbraio 2009), non è omologabile, il concordato quanto è previsto il trasferimento all'assuntore di tutti i beni, perché i creditori anteriori al fallimento che non abbiano presentato domanda d'insinuazione, e per i quali il concordato è obbligatorio, rimarrebbero senza garanzie, si chiede il vostro prezioso contributo sulla tesi della corte di appello di Reggio Calabria e se vi sono state sentenze che hanno ribaltato la tesi di quest'ultima.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      14/01/2019 12:45

      RE: Concordato fallimentare con trasferimento all'assuntore di tutta la massa attiva fallimentare.

      La Corte d'Appello di Reggio Calabria da lei richiamata ha statuito che "l'eventuale clausola limitativa della responsabilità nei confronti dei soli creditori ammessi al passivo fallimentare impedisce l'omologazione del concordato, tutte le volte in cui possa pregiudicare concretamente la posizione dei creditori non insinuati, e cioè: a) quando, in esecuzione del concordato, è previsto il trasferimento all'assuntore di tutti i beni del debitore già fallito, posto che quei creditori non potrebbero far valere le loro ragioni verso l'assuntore, in virtù della menzionata clausola limitativa, né verso l'ex fallito, che si è spogliato dei suoi beni; b) e quando, a prescindere dall'ampiezza dell'effetto traslativo, sia prevista la clausola liberatoria del fallito, perché in tal caso i creditori non insinuati al passivo resterebbero totalmente privi di tutela".
      Se con tale decisione la Corte calabrese ha inteso richiedere per l'omologazione la ricorrenza di entrambe le condizioni esposte sub lett. a) e b) (cessione all'assuntore dell'intero patrimonio e liberazione del fallito), si può essere danche d'accprdo. Qualora, invece, come sembra più probabile, la presenza di ciascuna delle due condizione è impeditiva dell'omologa. una tale tesi non è da parte nistra condivisa né condivisibile, per il semplice fatto che si svuota di significato il quarto comma dell'art. 124 nella parte in cui riconosce al terzo assuntore al quale vengono trasferiti tutti i beni del l'attivo fallimentare il diritto di limitare gli impegni assunti con il concordato "ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta". Ben sapendo il legislatore che in questi casi il fallito, in mancanza di una clausola liberatoria continua a rispondere verso i creditori esclusi, sebbene in quanto fallito abbia perso la disponibilità del proprio patrimonio e sia teoricamente impossidente, tant'è che il quarto comma dell'art. 124 si conclude con la statuizione che, in caso di limitazione della responsabilità ai crediti ammessi al passivo (ed eventualmente agli agli appena elencati) "verso gli altri creditori continua a rispondere il fallito, fermo quanto disposto dagli articoli 142 e seguenti in caso di esdebitazione".
      Sulla omologabilità di un concordato che preveda la cessione all'assuntore della totalità dei beni e limitazione della responsabilità dell'assuntore ai soli crediti ammessi, senza liberazione del fallito- che poi è la fattispecie da lei rappresentata- abbiamo rinvenuto Cass., 25.02.2011, n. 4698; Cass. 17.03.2004, n. 5391, che seppur non affrontano il problema in via diretta si esprimono in termini che presuppongono l'ammissibilità di un concordato del genere; nello stesso senso Trib. Udine 18/05/2012. Nè in questi casi si può ritenere che vi sia un abuso del concordato per il vantaggio che deriverebbe all'assuntore perché il concordato presuppone un vantaggio per i creditori riaspetto alla liquidazione fallimentare. Al più si potrebbe pensare ad una violazione dei principi costituzionali, dale da rimettere la questione al giudice delle leggi, ma questi dubbi, come già detto dalla S. Corte (Cass. 29/07/2011, n. 16738, "appaiono peraltro il frutto di una rappresentazione soltanto parziale della complessa disciplina risultante dalla riforma, i cui molteplici aspetti devono essere adeguatamente tenuti in conto ai fini di una corretta valutazione…. . Il pregiudizio cui restano esposti i creditori non insinuati per effetto della limitazione della responsabilità del terzo non si differenzia d'altronde, nella sostanza, da quello che essi sono destinati a subire nell'ipotesi in cui si pervenga celermente alla liquidazione dell'attivo ed alla chiusura del fallimento, e, nell'ipotesi in cui il fallito continui a rispondere dei propri debiti, si configura come un pregiudizio di mero fatto, potendo essi fare pur sempre affidamento sulla capacità del debitore di ricostruire in futuro un patrimonio aggredibile".
      Zucchetti SG srl
    • Enrico Rocco

      SALERNO
      30/04/2021 09:43

      RE: URGENTE Concordato fallimentare con trasferimento all'assuntore di tutta la massa attiva fallimentare.

      Vi pongo una questione: concordato fallimentare con assuntore e previsione del trasferimento dell'azienda in fallimento in favore dell'assuntore con garanzia ipotecaria prestata da un terzo da escutere nel caso di mandato pagamento del piano di rateizzazione previsto. Quindi il trasferimento dell'azienda avviene all'atto della stipula mentre il pagamento del dovuto nel periodo di 42 mesi dalla stipula.. Vi chiedo il vostro parere circa la tempistica di chiusura della procedura fallimentare? io riterrei di tenerla aperta fino al definitivo incasso del dovuto proprio per incamerare le somme e distribuirle ai creditori insinuati ed oggetto di concordato. Altra domanda nell'atto di cessione il quantum stabilito in parte è imputato a valore dell'azienda (valore su cui viene tassato l'atto) mentre le altre somme vengono imputate per canoni fitto d'azienda pregressi, per crediti da recuperare e parte quale nuova finanza messa a disposizione per il soddisfacimento dei creditori chirografari. Secondo voi quale trattamento fiscale , specie in materia di iva, devo seguire??? questa domanda si collega con la precedente in quanto presuppone il mantenimento dell'apertura del fallimento???
      grazie sempre gentili e puntuali
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        30/04/2021 19:51

        RE: RE: URGENTE Concordato fallimentare con trasferimento all'assuntore di tutta la massa attiva fallimentare.

        Non è il curatore che può scegliere quando chiudere il fallimento, ma è la legge che lo stabilisce. Dispone, infatti il secondo comma dell'art. 130 l. fall. che " Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell'articolo 116 ed il tribunale dichiara chiuso il fallimento". Dopo la chiusura del fallimento, gli organi fallimentari non scompaiono, ma rimangono e mutano il loro compito; dispone infatti il primo comma dell'art. 136 che "Dopo la omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l'adempimento, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione".
        Per la risposta alla seconda dommanda, di carattere porettamente tributario, trasferiamo il quesito alla apposita Sezione.
        Zucchetti Sg srl
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        04/05/2021 12:56

        RE: RE: URGENTE Concordato fallimentare con trasferimento all'assuntore di tutta la massa attiva fallimentare.

        Per poter rispondere sulle questioni tributarie è necessario conoscere quale sia, ovviamente in sintesi, la proposta, e cosa disponga il decreto di omologa.

        Nel quesito si parla di "atto di cessione" dell'azienda all'interno del quale paiono compresi anche esborsi che non riguardano la cessione, chiediamo quindi di fornirci maggiori dettagli.