Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Concordato in continuità - fondo acc.to rischi crediti in contenzioso

  • Maria Vanessa Russo

    reggio calabria (RC)
    06/02/2019 11:25

    Concordato in continuità - fondo acc.to rischi crediti in contenzioso

    Buongiorno,
    vorrei cortesemente un parere relativamente all'entità del fondo accantonamento per cause in corso iniziate ante ammissione della procedura di concordato preventivo.
    In particolare trattasi di una causa passiva avviata per contestazioni su interpretazioni contrattuali date dal fornitore. In sede di redazione del piano ed attestazione, rispettivamente il debitore e il professionista, hanno ritenuto di appostare un fondo rischi dell'importo contestato falcidiato della percentuale riservata ai creditori chirografari (unica classe).
    Il commissario giudiziale invece ritiene che l'appostazione del fondo debba essere fatta per l'intero importo o sulla scorta di una valutazione della probabilità/possibilità di soccombenza nel giudizio.
    Qual è la soluzione più corretta?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      06/02/2019 18:43

      RE: Concordato in continuità - fondo acc.to rischi crediti in contenzioso

      E' difficile dare una risposta alla luce delle poche notizie a disposizione perché dipende dalla natura del credito che eventualmente il debitore soccombente dovesse pagare. Questo è un debito di natura concorsuale, in quanto trova la sua origine in fatti anteriori alla proposizione del concordato, e non viene trasformato in prededuzione per il fatto che viene accertato con una causa che si conclude in pendenza di procedura. Pertanto la somma da accantonare nel caso corrisponde a quella che presumibilmente potrà essere dovuta nell'ipotesi di soccombenza e, così se il (per ora solo eventuale) credito ha natura concorsuale è corretto accantonare un importo corrispondente alla percentuale che è stata proposta per la soddisfazione degli creditori chirografari, nel mentre se è privilegiato la somma da accantonare è quella dovuta ai creditori privilegiati, ossia l'intero, in mancanza di perizia di incapienza.
      Diverso è il discorso per le eventuali spese di causa che il giudice potrebbe mettere a carico della parte soccombente, perché queste trovano la loro fonte costituiva nella sentenza, per cui, se, come sembra di capire, il credito in contestazione ha natura chirografaria la somma da accantonare per il pagamento del redito è pari alla percentuale promessa agli altri creditori chirografari nel mentre va accantonata una somma per l'eventuale pagamento integrale delle spese di causa della controparte.
      Zucchetti SG srl
      • Maria Vanessa Russo

        reggio calabria (RC)
        06/02/2019 19:41

        RE: RE: Concordato in continuità - fondo acc.to rischi crediti in contenzioso

        Grazie per il sollecito riscontro. Il credito è chirografario. Quindi, ai fini delle maggioranze nella votazione, deve essere considerato il credito certo o a l'importo del credito contestato (ovvero accantonato)?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          07/02/2019 18:34

          RE: RE: RE: Concordato in continuità - fondo acc.to rischi crediti in contenzioso

          Al voto il creditore va portato per il credito che il debitore indica, controllato dal commissario che, salvo 'ipotesi di chiara e manifesta infondatezza delle posizioni del debitore concordatario, confermerà la sua indicazione, per cui presumibilmente il creditore in questione sarà indicato nell'elenco dei creditori per l'importo che l'imprenditore concordatario ritiene di dovere; ovviamente il creditore interessato solleverà contestazioni e queste, ai fini esclusivi del voto, dovranno essere risolte dal giudice all'adunanza dei creditori (art. 176 l.fall.)
          Zucchetti SG srl .