Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Poteri del Liquidatore - trasferimento proprietà immobile aggiudicato all'asta

  • Laura Rinaldi

    Ferrara
    11/06/2019 13:15

    Poteri del Liquidatore - trasferimento proprietà immobile aggiudicato all'asta

    Salve, sono Liquidatore Giudiziale in un concordato preventivo liquidatorio di una s.r.l. che ha 2 amministratori, i quali, da statuto, hanno la firma congiunta per gli atti di straordinaria amministrazione. Oggi, ho ricevuto la comunicazione delle dimissioni di uno dei due amministratori...Considerato che a breve verrà fissato l'appuntamento dal Notaio per il trasferimento di proprietà di un immobile aggiudicato all'asta, chiedo se io, quale liquidatrice, ho la legittimazione a comparire e sottoscrivere l'atto notarile senza la necessità che compaia l'amministratore dimesso. Alcuni notai esigono la presenza di Liquidatore, amministratori e Commissario Giudiziale per i trasferimenti di proprietà, ingenerando estrema confusione in merito ai poteri spettanti a ciascuno dei protagonisti del concordato...
    Vi ringrazio anticipatamente.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      11/06/2019 21:00

      RE: Poteri del Liquidatore - trasferimento proprietà immobile aggiudicato all'asta

      A nostro avviso l'unico legittimato è il liquidatore in quanto questi, come si deduce dall'art. 182 l.f., ha il compito proprio di procedere alla liquidazione dei beni, che deve svolgere nel rispetto dei limiti posti dal tribunale e dalla legge. Invero, lì dove la proposta concordataria preveda la cessione dei beni ai creditori, riconducibile, "sia pure con le caratteristiche proprie di un procedimento complesso ed articolato, alla figura generale della cessione dei beni ai creditori prevista dall'art. 1977 c.c., la quale si sostanzia in un mandato irrevocabile a gestire e liquidare i beni del debitore, senza alcuna efficacia traslativa della proprietà, e con il quale si conferisce agli organi della procedura la legittimazione a disporre dei beni dell'imprenditore al fine di soddisfare il ceto creditorio" (Cass., SS. UU., 27 luglio 2004, n. 14083; Cass., 11 agosto 2000, n.10738), occorre necessariamente che tali beni siano liquidati attraverso l'attività di un soggetto imparziale, quale il liquidatore e non sia lasciata al debitore stesso. In tal senso si è pronunciata anche la Cassazione (Cass. 15/07/2011, n. 15699) affermando che "In tema di concordato preventivo con cessione dei beni, il potere di provvedere alla liquidazione tramite la cessione dei beni della società concordataria è attribuito dalla legge, in modo esclusivo, al liquidatore, mentre tale attività non può essere svolta in modo sostitutivo o parallelo dal debitore concordatario, come si desume dalle disposizioni degli art. 37, 38, 39 e 116 legge fall., richiamati nell'art. 182, comma 2, legge fall".
      Zucchetti SG srl
      • Laura Rinaldi

        Ferrara
        12/06/2019 08:51

        RE: RE: Poteri del Liquidatore - trasferimento proprietà immobile aggiudicato all'asta

        Grazie per il Vostro sempre prezioso contributo.
      • Simone Allodi

        Milano
        07/02/2022 10:41

        RE: RE: Poteri del Liquidatore - trasferimento proprietà immobile aggiudicato all'asta

        Buongiorno,
        per le procedura di composizione della crisi ai sensi della L. 3/2012 funziona allo stesso modo? La sottoscrizione dell'atto di vendita dell'immobile (unico bene oggetto del piano del consumatore) avviene a cura del Liquidatore con autorizzazione del Giudice Delegato a cancellare le formalità ex art. 13 n. 3 della L. 3/2012?
        O vi è un qualche motivo particolare perchè all'atto debba intervenire personalmente il debitore?
        Grazie e cordiali saluti.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          07/02/2022 20:01

          RE: RE: RE: Poteri del Liquidatore - trasferimento proprietà immobile aggiudicato all'asta

          Il primo comma dell'art. 13 l. n. 3 del 2012 stabilisce che "Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo o dal piano del consumatore, il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate". La disposizione in via esclusiva in capo al liquididatore significa che è questi chl'unico legittimato alla vendita dei beni.
          Il terzo comma dello stesso articolo prevede, poi che "Il giudice, sentito il liquidatore e verificata …. ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonche' di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui agli articoli 10, comma 1 e 12-bis, comma 3, e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità".
          Zucchetti SG srl