Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Concordato preventivo liquidatorio - rimozione liquidatore sociale e civilistico

  • Paolo Fabris

    Spilimbergo (PN)
    09/11/2018 11:22

    Concordato preventivo liquidatorio - rimozione liquidatore sociale e civilistico

    Nel contesto dei concordati preventivi liquidatori di società di capitali, solitamente rimane in essere sia dopo la presentazione della domanda di ammissione al concordato che dopo l'omologa, la figura del liquidatore civilistico o sociale che dir si voglia, con funzioni che possono essere più o meno circoscritte e con la rappresentanza legale della società concordataria.
    Questi, insomma, coesiste con gli Organi Giudiziari del Concordato nominati dal Tribunale, vale a dire il Commissario Giudiziale e il Liquidatore Giudiziale.
    Il Liquidatore sociale, nell'assolvere le di lui funzioni, deve pertanto confrontarsi con gli Organi giudiziari del Concordato, oltre che con i terzi in senso lato.
    La domanda: qualora il Liquidatore civilistico o sociale - che è stato nominato dall'Assemblea dei soci - non collabori con gli Organi del concordato preventivo, o non svolga in maniera consona agli interessi del concordato le proprie funzioni, o assuma comportamenti confliggenti con la procedura concordataria, può essere rimosso dalla sua funzione dal Tribunale, qualora la rimozione/revoca non potesse avvenire con delibera assunta dall'Assemblea dei soci? ma soprattutto, quale dovrebbe essere la figura che potrebbe promuovere la rimozione da parte del Tribunale; e sulla base di quali disposizioni di legge?
    Ringrazio anticipatamente. Cordialità.
    Dr Paolo Fabris
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      12/11/2018 19:53

      RE: Concordato preventivo liquidatorio - rimozione liquidatore sociale e civilistico

      La posizione del legale rappresentante della società in concordato, sia esso l'amministratore o il liquidatore sociale, è regolata dalla ordinaria disciplina societaria, tranne specifica disposizione della legge fallimentare che si interessi del comportamento del legale rappresentante della società in concordato. Soltanto nel caso di proposte concorrenti, l'art. 185 dispone, al terzo comma, che "Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato presentata da uno o più creditori, qualora sia stata approvata e omologata", indicando abbastanza dettagliatamente, nei commi successivi, le conseguenze della violazione di tale principio fino a preveder anche la revoca dell'organo amministrativo e nomina di un amministratore giudiziario stabilendo la durata del suo incarico ecc. Questa, nata dalla considerazione che il debitore concordatario possa essere tentato a non collaborare nella realizzazione di una proposta altrui, non può, pertanto, essere applicata anche all'ipotesi che non vi siano state proposte concorrente e che comuqnue sia stata approvata e omologata la proposta del debitore, che, in linea di massima, dovrebbe collaborare con gli organi procedurali per la realizzazione della proposta e del piano da lui formulati.
      In mancanza di una disposizione fallimentare regolante la fattispecie e d esclusa l'applicazione analogica dell'art. 185 nella parte richiamata, non può che affidarsi alle norme civilistiche societarie che non prevedono una rimozione d'ufficio del liquidatore sociale da parte del tribunale, il quale, invece, a norma dell'ult. comma dell'art. 2487 c.c. può revocare il liquidatore "su istanza di soci, dei sindaci o del Pubblico Ministero". Di recente il Trib. Bologna 06/02/2018 ha ritenuto che, in questi casi, il liquidatore possa essere sostituito anche con provvedimento cautelare "nelle situazioni in cui si ha fondato timore che la permanenza in carica del liquidatore societario sia suscettibile di arrecare gravi ed irreparabili danni sia alla società, sia ai soci" (nella specie si cercava di far cessare una condotta liquidativa – non ancora portata a termine – che si prospettava suscettibile di arrecare ulteriori ed ingenti danni).
      Zucchetti SG srl