Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

asseverazione ex art. 160 secondo comma per l'iva di rivalsa nel concordato preventivo

  • Emma Cancarini

    Brescia
    08/02/2019 16:05

    asseverazione ex art. 160 secondo comma per l'iva di rivalsa nel concordato preventivo

    NEL CONCORDATO IL CREDITO PER IVA DI RIVALSA DEVE ESSERE SODDISFATTO AL PRIVILEGIO EX ART. 2758 2° COMMA C.C. ANCHE IN ASSENZA DEL BENE NEL PATRIMONIO AZIENDALE A MENO CHE IL DEBITORE NON PRESENTI LA RELAZIONE EX ART. 160 SECONDO COMMA LEGGE FALLIMENTARE.

    IN RELAZIONE AI CONTRATTI DI LEASING IN CORSO ALLA DATA DI DEPOSITO DELLA DOMANDA DI CONCORDATO, HO IL DUBBIO SE ALL'IVA SULLE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' DI LEASING DEBBA ESSERE RICONOSCIUTO IL PRIVILEGIO DI RIVALSA.

    A MIO PARERE NON DOVREBBE ESSERE RICONOSCIUTO PERCHE' I BENI, ANCHE SE DISTINTAMENTE IDENTIFICABILI, SONO DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' DI LEASING E NON DELLA SOCIETA' CHE CHIEDE DI ESSERE AMMESSA ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      08/02/2019 18:47

      RE: asseverazione ex art. 160 secondo comma per l'iva di rivalsa nel concordato preventivo

      Effettivamente la Cassazione con due sentenze (Cass. 06/11/2013, n. 24970; Cass. 17/05/2013, n. 12064) ha fissato il principio che ella procedura di concordato preventivo il privilegio speciale al credito per IVA di rivalsa, ex art. 2758, secondo comma, e 2772, terzo comma, c.c. va riconosciuto indipendentemente dal rinvenimento fisico del bene presso il debitore istantee la prima delle due citate (la n. 24970/2013) intervenendo su un procedimento pendente in vigenza dell'art. 160, secondo comma, l.fall., come modificato dal D.lgs 169/2007, ammette la possibilità di limitare il soddisfacimento del privilegio solo a seguito dell'esperimento di una relazione giurata ex art. 160, secondo comma, che stimi il valore di mercato del bene su cui si concentra il privilegio in misura inferiore all'IVA dovuta, per cui, in assenza di tale perizia, l'importo per IVA di rivalsa andrebbe pagato integralmente, indipendentemente dall'esistenza del bene su cui grava il privilegio.
      Non ci risultano altri interventi del giudice di legittimità in proposito, nel mentre la giurisprudenza di merito si è divisa, seguendo la gran parte questo orientamento, mentre altra si è posta in motivato contrasto critico (Trib. Milano 02/05/2016; .App. Venezia 30/11/2014, n. 1420; App. Bologna 24 Dicembre 2015).
      Per la risposta alla restante parte del quesito trasmettiamo la sua domanda alla nostra sezione tributaria.
      Zucchetti SG srl
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      22/02/2019 18:53

      RE: asseverazione ex art. 160 secondo comma per l'iva di rivalsa nel concordato preventivo

      La questione è sicuramente delicata, e il parere esposto nell'ultimo periodo sicuramente fondato ma, in assenza di prese di posizione ufficiali su questa specifica questione, noi propenderemmo per l'interpretazione opposta (anche se, lo ribadiamo, entrambe sono ragionevoli).

      La nostra opinione è basata sul testo della sentenza Cass. 24970/2013 citata nell'intervento precedente, che dichiara spettante il privilegio anche in assenza dei beni "in considerazione della particolarità del privilegio di essere una qualità del credito riconosciuta dall'ordinamento in ragione della sua causa".

      Se tale è la motivazione, in assenza della perizia giurata ex art. 160 l.fall., se il privilegio spetta in caso di irreperibilità o addirittura assenza del bene (com'è il caso delle fatture per prestazione di servizi non legati a beni specifici) riteniamo che spetti anche nel caso in cui il bene specifico esista ma non sia di proprietà del debitore (bensì, nel caso del leasing, del creditore).