Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

ROTTAMAZIONE TER E CONCORDATO PREVENTIVO

  • Alberto Volpi

    Bergamo
    01/04/2019 11:55

    ROTTAMAZIONE TER E CONCORDATO PREVENTIVO

    Una società ha presentato domanda di rottamazione-ter per la quale non è ancora pervenuto l'esito. Successivamente la società ha presentato domanda di concordato preventivo con transazione fiscale, nella quale prevede il pagamento in percentuale dei debiti tributari (i medesimi che erano stati inclusi nella domanda di rottamazione).
    In tale fattispecie, il commissario Giudiziale come deve considerare tali debiti tributari ai fini della relazione ex art. 172 L.F. : come prededucibili e per l'intero importo della rottamazione avendo la società presentato la domanda di definizione agevolata oppure nella percentuale prevista nella transazione fiscale?
    Grazie.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      03/04/2019 09:54

      RE: ROTTAMAZIONE TER E CONCORDATO PREVENTIVO

      Riteniamo che il punto di partenza per inquadrare la questione sia la risposta pubblicata congiuntamente, assieme ad altre, da Equitalia e Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma in occasione della precedente versione della rottamazione.

      Alla richiesta se fosse possibile un "ripensamento" dopo la presentazione della relativa istanza, Equitalia rispose che "Dopo la presentazione della dichiarazione di adesione, è possibile rinunciare alla definizione agevolata, producendo, inderogabilmente, entro il 31 marzo 2017, un'apposita dichiarazione; decorso tale termine il contribuente non può più rinunciare alla dichiarazione di adesione precedentemente presentata. A seguito del mancato pagamento della prima o dell' unica rata della definizione sarà revocata la sospensione ed il contribuente potrà riprendere il pagamento delle rate della dilazione precedentemente concessa".

      Con i dovuti adeguamenti temporali, riteniamo quindi che l'istanza di adesione alla rottamazione-ter sia ritrattabile fino al 30/4/2019, termine per la presentazione della stessa.

      A questo punto si pone la questione se la presentazione all'Agenzia delle Entrate e all'Agente per la riscossione dell'istanza di transazione fiscale, nella quale sono stati ricompresi anche i tributi oggetto di rottamazione, sia da considerare rinuncia tacita alla definizione agevolata (che nell'ottica concorsuale agevolata tale potrebbe non essere, dato che trasforma debiti privilegiati in debiti in prededuzione).

      Nel dubbio, proporremmo una soluzione di taglio pratico: il Commissario dovrebbe a nostro avviso invitare la società a chiarire la propria posizione, presentando specifica istanza all'Ente riscossore di rinuncia alla rottamazione, in modo da "allineare" la situazione reale con il contenuto dell'istanza.

      Qualora la società non vi provveda, nella sua relazione riteniamo non possa che basarsi su quanto contenuto nella proposta concordataria e nella transazione fiscale, segnalando la criticità costituita dall'aver presentato istanza di rottamazione, quantificando il rischio che da essa può derivare per i creditori.