Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

CONCORDATO PREVENTIVO OMOLOGATO INADEMPIUTO

  • Francesco Costa Angeli

    milano
    17/02/2016 09:50

    CONCORDATO PREVENTIVO OMOLOGATO INADEMPIUTO



    SONO COMMISSARIO GIUDIZIALE DI CONCORDATO PREVENTIVO PER CESSIONE DEI BENI

    GIÀ' OMOLOGATO CON PROVVEDIMENTO PASSATO IN GIUDICATO.

    SONO A CHIEDERVI " QUID IURIS " NEL CASO DI SOPRAVVENUTE CIRCOSTANZE CHE EVIDENZIANO IN MANIERA ECLATANTE
    L' INADEMPIMENTO ALLA PROPOSTA ED AL PIANO CONCORDATARIO , TALI CHE APPARE EVIDENTE CHE NON VI SARÀ' IL PAGAMENTO DI ALCUNA PERCENTUALE PROMESSA AI CREDITORI CHIROGRAFARI E SOLO IN MINIMA PARTE AI PRIVILEGIATI.

    la società' aveva formulato una proposta di concordato il cui fabbisogno
    sarebbe stato coperto dai ricavi di affitto D' AZIENDA E DALLA VENDITA
    DELL' AZIENDA stessa ( NEGOZIO DI ABBIGLIAMENTO ) ALLA AFFITTUARIA.

    IL COMMISSARIO HA SEMPRE ESPRESSO PARERE NEGATIVO
    NELLE SUE RELAZIONI
    PER LA CARENZA DI SOLVIBILITÀ' DELLA AFFITTUARIA
    ( " PROMESSE DA MARINAIO " )

    IL CONCORDATO E ' STATO APPROVATO ( PER SILENZIO CONSENSO ) DAI CREDITORI
    E OMOLOGATO DAL TRIBUNALE.



    SONO A CHIEDERVI QUALI

    INIZIATIVE RICORRANO DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE IN PRESENZA DI TALI

    FATTI EMERGENTI DOPO LA OMOLOGA :


    1) MANCATO PAGAMENTO CANONI AFFITTO AZIENDA DA PARTE
    DELLA CONDUTTRICE ALLA SOCIETÀ' IN CONCORDATO ( COME AVEVA PREVISTO IL COMMISSARIO NELLE SUE RELAZIONI CON PARERE NEGATIVO ) E RISOLUZIONE OPERATA DAL LIQUIDATORE GIUDIZIALE ( CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA )


    2) INSORGENZA DOPO LA OMOLOGA E MATURAZIONE DI
    INGENTE DEBITO
    PREDEDUTTIVO PER
    CANONI DEI MURI DEL NEGOZIO NON PAGATI
    DALLA AFFITTUARIA D' AZIENDA ( MOROSITÀ' )
    ( SOLIDARIETÀ' DELLA SOCIETÀ'
    IN CONCORDATO )

    CONSEGUENTE PREVEDIBILE IMMINENTE AZIONE DI
    SFRATTO PER MOROSITÀ' DA PARTE DEL LOCATORE DEI
    MURI DEL NEGOZIO

    3) LEASING DI COMPUTER : SITUAZIONE E RIVENDICA NON
    ESPOSTA DALLA SOCIETA' NELL' ATTIVO E NEL
    PASSIVO ( E DALL' ATTESTATORE ) E MATURAZIONE ED
    INSORGENZA DEL CORRISPONDENTE
    DEBITO PER CANONI IN PREDEDUZIONE.


    IN TALE SITUAZIONE MATURANDO INGENTI DEBITI IN PREDEDUZIONE
    E VENENDO RISOLTO IL CONTRATTO DI AFFITTO D' AZIENDA
    E VENENDO SFRATTATO IL NEGOZIO DAL PROPRIETARIO DEI MURI E' EVIDENTE CHE NON SI REALIZZERÀ' LA CESSIONE DELLA AZIENDA E NON VERRANNO PAGATI I CREDITORI CHIROGRAFARI
    E SARANNO PAGATI SOLO IN MINIMA PARTE I CREDITORI PRIVILEGIATI.


    QUALI SONO LE INIZIATIVE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE IN PRESENZA DI TALI FATTI SOPRAVVENUTI ALLA OMOLOGA ?

    HO ESAMINATO LA RICORRIBILITA' O MENO DELLE SEGUENTI FATTISPECIE:




    A) ex ART. 173 l.f. : REVOCA DELL' AMMISSIONE



    PRIMO COMMA : " DOLOSAMENTE OMESSO DENUNCIA DI CREDITI"

    ULTIMO COMMA : " SE IN QUALUNQUE MOMENTO RISULTA CHE MANCANO LE CONDIZIONI PER AMMISSIBILITÀ."


    MA MI PARE CHE DETTO ISTITUTO CHE SI APPLICHI SOLO
    PRIMA DEL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA OMOLOGA.
    ( INFATTI TRATTA DELLA REVOCA DELLA "AMMISSIONE" CHE INVECE DIVIENE DEFINITIVA CON LA OMOLOGAZIONE )




    B) RISOLUZIONE DEL CONCORDATO EX ART. 186 l.f.
    PER INADEMPIMENTO :

    NON HA LEGITTIMAZIONE IL COMMISSARIO GIUDIZIALE
    MA SOLO CIASCUN CREDITORE.




    C) ANNULLAMENTO DEL CONCORDATO PREVENTIVO
    EX ART. 138 l.f. ( RICHIAMATO DALL' U.C. DELL' ART. 186 l.f.)
    SU ISTANZA DEL "CURATORE" ( u.c. art. 186 l.f. : "intendendosi
    sostituito al Curatore il COMMISSARIO " )

    RICORRE SOLO QUANDO SI SCOPRE :


    - DOLOSAMENTE ESAGERATO IL PASSIVO
    ( E.....NO "DIMINUITO " ! : NELLA FATTISPECIE :
    NON ESPOSTO IL PASSIVO PREDEDUTTIVO , (LA NORMA
    Singolarmente... NON RIPETE IL DISPOSTO DELL' ART 173 l.f.
    PRIMO COMMA)


    - O SOTTRATTA UNA PARTE "RILEVANTE" DELL' ATTIVO

    NESSUNO DEI FATTI IN OGGETTO RIENTRA TRA QUELLI
    DESCRITTI DALLA NORMA.
    L' ISTITUTO DELL' ANNULLAMENTO DEL CONCORDATO ,
    DUNQUE, NON RICORRE NELLA FATTISPECIE






    D) TUTTAVIA. EX ART. 185 l.f. : " ..DOPO LA OMOLOGA IL COMMISSARIO
    GIUDIZIALE NE SORVEGLIA L' ADEMPIMENTO....." E

    " DEVE RIFERIRE AL GIUDICE OGNI FATTO DAL QUALE POSSA
    DERIVARE PREGIUDIZIO AI CREDITORI "


    SOTTO QUESTO PROFILO IL COMMISSARIO DEVE RIFERIRE
    AL GIUDICE TALI FATTI PER LE CONSEGUENTI
    DETERMINAZIONI DEL TRIBUNALE
    FATTI TUTTAVIA CHE NON SEMBRANO RILEVANTI :

    - VUOI PER LA INAPPLICABILITÀ' DELL' ART. 173 l.f. (DOPO LA
    OMOLOGA)

    - VUOI PER CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA EX ART.
    186 l.f. ( RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO )

    - VUOI PER NON RICORRENZA DELL' ISTITUTO DELLO
    ANNULLAMENTO DEL CONCORDATO
    EX ART. 138 l.f.
    NON TRATTANDOSI :
    NE' DI ESAGERAZIONE DEL PASSIVO
    NE' DEL FATTO DELLA SOTTRAZIONE DI ATTIVO

    O PUÒ' SORTITE QUALCHE EFFETTO
    DETTA COMUNICAZIONE ?

    ( PER ESEMPIO :
    POTREBBE ESSERE DISPOSTA DAL GIUDICE LA COMUNICAZIONE AI CREDITORI CHE
    AVREBBERO LEGITTIMAZIONE ATTIVA ALLA RISOLUZIONE DEL CONCORDATO )

    A CIÒ' , SOLO, allora SERVIREBBE LA INFORMATIVA EX ART. 185 l.f.
    DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE ?

    DEVO QUINDI LIMITARMI A DETTA COMUNICAZIONE EX ART. 185 l.f.

    ESCLUSA OGNI ALTRA INIZIATIVA IN QUANTO NON RICORRENTE

    ESCLUSA LA REVOCA
    ESCLUSA LA RISOLUZIONE
    ESCLUSO L' ANNULLAMENTO ?

    NONOSTANTE LA EVIDENZA DEL MANCATO PAGAMENTO
    AI CREDITORI CHIROGRAFARI E ADDIRITTURA..DEI PRIVILEGIATI ?

    QUESTA ALLORA E' LA..SORTE DEI CONCORDATI INADEMPIUTI ?

    GRAZIE DI UN VOSTRO PREGIATO CHIARIMENTO




    AVV. F. ANGELI

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/02/2016 18:37

      RE: CONCORDATO PREVENTIVO OMOLOGATO INADEMPIUTO

      Crediamo ci sia poco da aggiungere a quanto da lei compiutamente esposto, tutto condivisibile. Non vi è dubbio che l'istituto della revoca operi solo nella pendenza della procedura di concordato, che si chiude con l'omologa, così come è altrettanto certo che gli unici soggetti legittimati all'esercizio dell'azione di risoluzione siano i creditori, o meglio ciascun creditore. Al commissario compete l'iniziativa per l'annullamento ma è altrettanto pacifico che le fattispecie previste dall'art. 138 sono tassative e che l'occultamento del passivo non è causa di annullamento.
      Non c'è da meravigliarsi di situazioni del genere di quella da lei denunciata, o anche peggio, in quanto frutto della svolta privatistica del concordato, quale mezzo di regolamentazione negoziale della crisi tra debitore e creditori, per cui una volta approvato da costoro e omologato, attraverso un giudizio teso sostanzialmente al controllo della regolarità della procedura in mancanza i opposizioni, sono i creditori a valutare se eventuali inadempimenti debbano essere puniti con la risoluzione. Ciò comporta situazioni di stallo spesso denunciate, perché è raro che i creditori si muovono sostenendo spese per arrivare eventualmente alla dichiarazione di fallimento, che probabilmente non darà loro nulla di più; di recente, con il decreto legge n. 83 del 2015 il legislatore si è preoccupato di sopperire all'inerzia e alla contrarietà del debitore a dare esecuzione alle proposte concorrenti dando ampi poteri sostituivi al commissario o al liquidatore (art. 185 l.f.), ma ha perso una buona occasione di regolamentare anche la questione di cui si sta discutendo.
      In conclusione, come lei ha detto, deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori (ma neanche il giudice può fare nulla nell'inerzia dei creditori) e chiedere di comunicare ai creditori la situazione che si è determinata, nella speranza che qualcuno di essi prenda l'iniziativa di chiedere la risoluzione.
      Zucchetti SG srl
      • Francesco Costa Angeli

        milano
        17/02/2016 20:26

        RE: RE: CONCORDATO PREVENTIVO OMOLOGATO INADEMPIUTO

        RINGRAZIO PER LA ESAURIENTE RISPOSTA.
        LA COSA STRANA E' CHE LA LEGGE NON PREVEDA DIRETTAMENTE
        LA INFORMATIVA AI CREDITORI
        MENTRE IL SISTEMA E' STRUTTURATO NEL SENSO CHE LE RELAZIONI DEL
        COMMISSARO PRIMA DELLE VOTAZIONI VANNO
        INVIATE AI CREDITORI.
        MENTRE I FATTI DI INADEMPIMENTO DOPO LA OMOLOGA DEL CONCORDATO
        ATTENGONO ALLA LORO
        SFERA PRIVATISTICA DEL RECUPERO DEL LORO CREDITO
        SICCHÉ ANDREBBERO AVVISATI PER POTER ESERCITARE
        LA AZIONE CUI SONO LEGITTIMATI.

        LA LEGGE PARLA DI INFORMATIVA DEL G.D. E BASTA.
        FORSE PERCHÉ' ISTITUTO PIÙ' AMPIO CHE COMPRENDE
        ANCHE SITUAZIONI DIVERSE NON SOLO QUELLE DEL ..PORTAFOGLIO DEI CREDITORI.


        LA RICHIESTA DI INFORMARE I CREDITORI PARE..UN DI PIÙ'
        ANCHE SE NON MI SEMBRA..ABUSIVA.

        ALLORA
        I COMPORTAMENTI POSSIBILI SAREBBERO TRE :

        1) AVVISO DIRETTO VERSO I CREDITORI DEI FATTI PREGIUDIZIEVOLI
        E CONTEMPORANEA COMUNICAZIONE AL G.D ( MI PARE ECCESSIVO )

        2) COMUNICAZIONE AL G.D. SENZA RICHIESTA ALCUNA, PER LE SUE DETERMINAZIONI

        3) COMUNICAZIONE AL G.D. E RICHIESTA DI AVVISO AI CREDITORI

        LA SOLA COMUNICAZIONE POTREBBE INDURRE IN ERRORE IL G.D
        NELLA VALUTAZIONE DI RILEVANZA PER I CREDITORI E QUINDI FORSE
        MEGLIO AGGIUNGERE LA RICHIESTA ESPRESSA DI ESSERE AUTORIZZATO
        ALLA COMUNICAZIONE DELL' ESPOSTO A TUTTI I CREDITORI PER LE
        DETERMINAZIONI CHE VOLESSERO ADOTTARE A TUTELA DEI LORO DIRITTI


        QUALE PIÙ' APPROPRIATO ?

        FORSE SI VA TROPPO PER IL SOTTILE..MA MEGLIO ADOTTARE IL COMPORTAMENTO EX LEGE
        SENZA STRAFARE

        CHE NE PENSATE ?

        GRAZIE
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          18/02/2016 20:19

          RE: RE: RE: CONCORDATO PREVENTIVO OMOLOGATO INADEMPIUTO

          Per la verità il comma 9 quinquies dell'art. 169bis del d.l. 18/10/2012 n. 179 prescrive che "Il commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'articolo 172, primo comma, del predetto regio decreto redige un rapporto riepilogativo secondo quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, dello stesso regio decreto e lo trasmette ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma, del predetto regio decreto. Conclusa l'esecuzione del concordato si applica il comma 9-quater (che tratta della relazione finale nel fallimento), sostituendo il commissario al curatore", per cui sembrerebbe che, almeno nei concordati con continuità aziendale, anche nel corso dell'esecuzione il commissario debba fare delle relazioni periodiche da inviare ai creditori.
          Al di là di questo, noi pensiamo che il commissario possa di sua iniziativa aggiornare i creditori sull'esecuzione del concordato, trattandosi di rendere informazioni che, seppur non imposte, non sono vietate e sono nell'interesse di tutti. E' opportuno, tuttavia farsi autorizzare dal giudice delegato, al quale comunque la situazione che si è verificata va riferita, per cui, anche noi suggeriamo di seguire la strada da lei segnalata sub 3.
          Zucchetti SG srl
    • Marco Porrini

      Varese
      14/12/2018 19:01

      RE: CONCORDATO PREVENTIVO OMOLOGATO INADEMPIUTO

      Nei Vostri interventi si asserisce che dopo l'omologa del concordato non sia in ogni caso possibile avviare il procedimento di cui all'art. 173 l.fall..
      Tuttavia nel 6 comma dell'art. 185 l.fall. "Esecuzione del concordato" è presente l'inciso "Fermo restando il disposto dell'articolo 173".
      Come sarebbe dunque da interpretare il richiamo all'art. 173 l.fall.?


      • Zucchetti SG

        Vicenza
        15/12/2018 21:01

        RE: RE: CONCORDATO PREVENTIVO OMOLOGATO INADEMPIUTO

        I commi da 3 a 6 dell'art. 185 sono stati introdotti con la riforma del 2015 (D.L. n. 83 del 2015, convertito dalla legge n. 132 del 2015) e il comma sesto, in particolare la parte da lei richiamata, ha destato fin dall'inizio una serie di critiche.
        Le riportiamo qui di seguito, un passo dello scritto "Le proposte concorrenti" a firma di G. Bozza inserito nel volume sul concordato a cura del prof. S. Ambrosini, che risponde pienamente alla sua domanda.
        Invero, l'autore, dopo aver criticato l'intero comma sesto dell'art. 185 l.f., cos' continua:
        "Ancor più problematico è capire il significato dell'espressione "fermo restando il disposto dell'art. 173", posta all'inizio del sesto comma dell'art. 185, dato che questa norma tratta dell'esecuzione del concordato già omologato, nel corso della quale non può applicarsi l'art. 173; la revoca dell'ammissione al concordato infatti, come precisato nella rubrica di quest'ultimo articolo, può intervenire "nel corso della procedura", ossia fino alla emissione del decreto di omologa, che chiude la procedura, ma non successivamente, quando il concordato omologato può essere soltanto risolto o annullato o portato ad esecuzione.
        La lettura immediata è che con quell'incipit il legislatore abbia inteso superare questo limite, consentendo, nel caso di proposte concorrenti, la revoca anche dopo l'omologa per sopperire alla farraginosità della risoluzione, ma mi sembra strano che abbia introdotto una innovazione così rilevante di soppiatto, senza peraltro alcuna spiegazione nella relazione accompagnatoria e nel momento stesso in cui prevede determinate misure proprio per agevolare l'esecuzione del concordato; peraltro, una innovazione del genere, limitata alla sola fattispecie delle proposte alternative inserite in un concordato societario, creerebbe una evidente disparità di trattamento, rilevante sotto il profilo costituzionale, non solo con i concordati in cui manchino proposte concorrenti, senza quelle giustificazioni che sorreggono le diverse discipline per l'inadempimento di cui si è parlato, ma anche nell'ambito della concorrenza tra concordati di imprenditori individuali e collettivi, dato che il sesto comma si riferisce esclusivamente a questi ultimi.
        In questa situazione, sarei propenso a credere che il legislatore abbia soltanto voluto ribadire che, se dopo l'omologa sono utilizzabili i nuovi strumenti introdotti con la recente riforma, prima della stessa l'inerzia e l'ostruzionismo del debitore possono essere sanzionate con la revoca; ossia ha voluto ribadire che la revoca può colpire anche le proposte alternative. Si tratta, per la verità, di spazi di operatività abbastanza ristretti perché, come detto in precedenza, solo con l'omologa la proposta concorrente approvata dai creditori diventa operativa né il terzo proponente ha poteri gestori che rimangono in capo al debitore fino ad allora, tuttavia non sono da escludere ipotesi in cui, già in corso di procedura, il debitore cerchi di boicottare una proposta concorrente, eventualmente con il semplice inadempimento alla disposizione di cui al n. 4-bis del secondo comma dell'art. 163, non consegnando al commissario giudiziale copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, utili anche per adempiere agli obblighi informativi di costui verso i terzi proponenti; oppure si debba compiere qualche attività esecutiva rientrante nel piano alla base di una proposta alternativa, specie dopo l'approvazione dei creditori, in presenza di particolari ragioni di urgenza o quando quell'operazione è compresa anche nel piano del debitore, contrario al resto del piano concorrente, e così via.
        Ove si neghino queste possibilità, deve concludersi che il legislatore sia incorso in un macroscopico errore nel far salvo l'art. 173, non riuscendosi a dare altra spiegazione plausibile del nuovo incipit dell'art. 185".
        Noi condividiamo pienamente questa costruzione e queste considerazioni.
        Zucchetti SG srl
        • Marco Porrini

          Varese
          17/12/2018 13:46

          RE: RE: RE: CONCORDATO PREVENTIVO OMOLOGATO INADEMPIUTO

          Le argomentazioni sono chiare e condivisibili.
          A Vostro parere anche nei concordati in continuità ex art. 186bis non è attivabile, dopo l'omologa, il procedimento di revoca ex art. 173?
          Il comma 7 dell'art.186bis recita "Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del presente articolo l'esercizio dell'attività d'impresa cessa o risulta manifestamente dannosa per i creditori, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 173. Resta salva la facoltà del debitore di modificare la proposta di concordato."
          Parrebbe inoltre che in questo specifico passaggio la norma faccia riferimento unicamente a quando "l'esercizio dell'attività d'impresa cessa o risulta manifestamente dannosa per i creditori" e non anche alle fattispecie previste dall'art. 173 l.fall.
          Grazie


          • Zucchetti SG

            Vicenza
            17/12/2018 20:17

            RE: RE: RE: RE: CONCORDATO PREVENTIVO OMOLOGATO INADEMPIUTO

            Certamente anche per i concordati in continuità il procedimento ex art. 173 l.f. non è attivabile dopo l'omologa e proprio il comma sesto dell'art. 186bis da lei richiamato lo conferma sia quando parla di eventi che intervengono "nel corso di una procedura iniziata ai sensi del presente articolo" (e la procedura cessa con l'omologa), sia quando fa salva, a fronte di tali eventi, "la facoltà del debitore di modificare la proposta di concordato", non più possibile dopo l'omologa.
            La norma prende in considerazione la cessazione dell'attività di impresa e la manifesta dannosità per i creditori quali situazioni che possono giustificare la revoca, fermo restando che la revoca potrà intervenire in presenza delle singole ipotesi previste dall'art. 173. Il sesto comma dell'art. 186bis si limita ad aggiungere due ipotesi di revoca tipiche della continuità, che poi, a ben vedere, non sono fattispecie nuove, ma rientrano anch'esse nella generale previsione della mancanza delle condizioni di ammissibilità di cui al terzo comma dell'art. 173.
            Zucchetti SG srl
    • Marco Porrini

      Varese
      25/09/2019 09:14

      RE: CONCORDATO PREVENTIVO OMOLOGATO INADEMPIUTO

      Sono a chiedere se quanto previsto dal comma 6 dell'art. 185 l.fall., ovvero la nomina di un amministratore giudiziario, sia applicabile a tutti i concordati e non soltanto a quelli la cui proposta sia stata presentata da un terzo.
      Io sarei di questo avviso in quanto non leggo un collegamento con il comma precedente e, del resto, l'art. 185 disciplina l'esecuzione di tutti i concordati.
      Inoltre mi pare di poter affermare che nel caso di un concordato in continuità (con proposta presentata dal debitore) non possa essere affidato tale incarico al Commissario Giudiziale.
      Grazie.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        26/09/2019 17:27

        RE: RE: CONCORDATO PREVENTIVO OMOLOGATO INADEMPIUTO

        I commi 5 e 6 dell'art. 185 vanno letti unitamente in quanto il primo indica la denuncia che può presentare colui che ha presentato una proposta concorrente e il secondo indica cosa può fare il tribunale a seguito di detta denuncia. Non vi è dubbio che il comma quinto sia riferito alla sola ipotesi delle proposte concorrenti, dato il suo incipit del seguente tenore: "Il soggetto che ha presentato la proposta di concordato approvata e omologata dai creditori può denunziare al tribunale i ritardi e le omissioni da parte del debitore, mediante ricorso al tribunale…", sicchè il comma sesto, anche se in esso il riferimento alla proposta del terzo è meno appariscente, non può che riferirsi alla stessa fattispecie regolando lo sviluppo di quanto stabilito nel quinto comma.
        Lo scopo della norma è evidente: considerato che il debitore che ha presentato la proposta originaria di concordato possa non avere interesse all'esecuzione di una proposta alternativa che sia stata preferita alla sua e omologata, assumendo atteggiamenti inerti o addirittura ostativi, il legislatore ha inteso superare l'ostacolo attribuendo i poteri necessari per portare ad esecuzione il concordato omologato su proposta di terzi ad altri soggetti, ossia al commissario o ad un amministratore giudiziario.
        Purtroppo il legislatore, non ha affrontato il problema della inerzia del debitore in caso di esecuzione di concordato omologato su sua proposta e questa situazione, unita al dato che la legittimazione alla risoluzione del concordato è attribuita soltanto ai creditori, ffa sì che si trascinino avanti procedure senza il compimento di alcuna attività Tuttavia, su questo problema è intervenuta la Cassazione, che ha affermato il principio secondo cui "nell'ipotesi di impresa già ammessa al concordato preventivo poi omologato, ed in caso di inadempimento dei debiti concorsuali, il creditore insoddisfatto può senz'altro avanzarne istanza di fallimento, ai sensi della l.fall., art. 6, a prescindere dall'intervenuta risoluzione del detto concordato, essendo ormai venuto meno - dopo la riforma della l.fall., art. 186 introdotta dal D.Lgs. n. 169 del 2007 - ogni automatismo tra risoluzione del concordato e dichiarazione di fallimento e dovendo l'istante proporre la domanda di risoluzione, anche contestualmente a quella di fallimento, solo quando faccia valere il suo credito originario e non nella misura già falcidiata" (Cass. n. 17703 del 2017; Cass. n. 29632 del 2017; Cass. n. 26002 del 2018).
        Zucchetti SG srl