Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Risoluzione concordato preventivo in continuità

  • Maurizio Ugolini

    Pesaro (PU)
    03/10/2019 10:42

    Risoluzione concordato preventivo in continuità

    Buongiorno,
    sono a formulare il seguente quesito:
    un concordato in continuità diretta viene risolto per inadempimento a seguito di istanza da parte di un creditore.
    Si chiede se il commissario, che ha percepito acconti sia per la fase ante omologa che per la fase post omologa, ha diritto a richiedere al Tribunale la liquidazione del compenso finale per l'opera prestata fino alla risoluzione basandosi sui valori dell'attivo e del passivo indicati nella relazione ex art 172 L.F.
    In attesa di riscontro, porgo
    cordiali saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      03/10/2019 19:02

      RE: Risoluzione concordato preventivo in continuità

      Il secondo comma dell'art. 5 del d.m. n. 30 del 2012 stabilisce che "Nelle procedure di concordato preventivo diverse da quelle di cui al comma 1 (ossia nelle procedure di concordato in continuità), spetta al commissario giudiziale, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, il compenso determinato con le percentuali di cui all'articolo1, sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'inventario redatto ai sensi dell'articolo 172 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Si applica l'articolo 4, comma 1".
      la domanda di liquidazione del compenso va quindi fatta alla luce di tale disposizione, detraendo, ovviamente, dal totale che si chiede, gli acconti ricevuti.
      Zucchetti SG srl