Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Medio Credito Centrale - Fondo di Garanzia legge 662/92 e 266/97

  • MICHELE FESANI

    RIMINI
    28/01/2016 18:28

    Medio Credito Centrale - Fondo di Garanzia legge 662/92 e 266/97

    Buonasera,
    una società, ora in concordato preventivo, aveva richiesto ed ottenuto in data 27.12.2010 da un istituto di credito un prestito finanziario con l'intervento del "Fondo di garanzia PMI" Istituito presso il Medio Credito Centrale ai sensi dell'art. 2 c. 100. lett. a) legge 662/96, dell'art. 15 Legge 266/97, del DM 248/99 e successive modifiche ed integrazioni.
    Successivamente la banca ha escusso la garanzia e in data 10.10.2014, dopo la domanda di concordato, il MCC ha erogato alla banca finanziatrice l'importo garantito.
    Il MCC, in surroga, ha quindi richiesto l'ammissione al concordato della somma erogata invocando il privilegio previsto dall'art. 9 c. 5 del d.lgs 123/1998.
    Sul punto non ho rinvenuto giurisprudenza ad eccezione della sentenza del Tribunale di Milano del 2.7.2014 (pubblicata su il caso.it) che nega il privilegio alle prestazioni di garanzia di cui in precedenza essendo le suddette norme successive al d.lgs 123/98 e non essendovi rinvii a tale norma.
    Tuttavia successivamente il DL 24.3.2015 n. 33, all'art. 8-bis ha esplicitamente ribadito che il Fondo di garanzia di cui all'art. 2 c. 100 lett. a) della 662/96 ha il privilegio su ogni altro diritto di prelazione.
    Riterrei quindi che essendo la norma del 2015 successiva all'erogazione la medesima non consenta di attribuire il privilegio a ritroso e non possano avere valenza interpretativa.
    Chiedo comunque il vostro parere in merito e ringrazio anticipatamente.
    Michele Fesani

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      01/02/2016 11:23

      RE: Medio Credito Centrale - Fondo di Garanzia legge 662/92 e 266/97

      Effettivamente il tribunale di Milano (Trib. Milano 2.7.2014) ha statuito che "Il privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d. lg. 123/98 non si applica alle prestazioni di garanzia ex artt. 2, comma 100, l. 662/96, art. 15 l. 266/97 (che è intervenuto successivamente nella materia). Nessun richiamo vi è, difatti, nell'art. 9, comma 5, d. lg. 123/98, né in altre disposizioni del suddetto decreto legislativo al Fondo di garanzia PMI, né vi è alcun rinvio recettizio all'art. 2, comma 100, l. 662/96 né all'art. 15 l. 266/97. Né è sostenibile che detto privilegio possa essere richiamato in virtù dei decreti del Ministro delle Attività Produttive del 20.06.2005 e del 23.09.2005, nonché del decreto MISE del 23.11.2012 (decreti che, peraltro, si limitano a richiamare il ricorso alla procedura esattoriale per la riscossione del credito), posto che il privilegio può essere stabilito solamente dalla legge. Pertanto, dovendosi dare alla norma istitutiva del privilegio una interpretazione restrittiva, coerentemente con la natura speciale delle norme istitutive di privilegi (peraltro esse stesse oltremodo numerose e tali da alterare irreversibilmente la parità di condizioni nel concorso dei creditori), la norma in questione non può essere applicata alle prestazioni di garanzia a carico del Fondo PMI gestito dal MISE"
      Questa soluzione, pur ben argomentata, non era però tanto sicura, se si considera che parte della dottrina propendeva per la tesi che riconosce l'estensione del privilegio interpretando il dlgs 123/1998 come la disciplina fondamentale degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, che punta ad essere un testo di legge le cui disposizioni - tutte ed indistintamente - sono applicabili a ciascun intervento pubblico di sostegno alle imprese e, dunque, anche alla garanzia diretta concessa dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, senza necessità di espresso richiamo, essendo definite come principi generali dell'ordinamento dello Stato". Ci sembra quindi che la nuova disposizione di cui al terzo comma dell'art. 8bis del d.l. 24.1.2015 n. 3, convertito dalla legge 34.3.2015 n. 33, deponga in questo secondo senso fornendo quasi una interpretazione autentica per dirimere le controversie che erano sorte.
      Saremmo, quindi, favorevoli al riconoscimento del privilegio.
      Zucchetti Sg Srl
      • Paolo Florio

        Cosenza
        26/04/2016 21:47

        RE: RE: Medio Credito Centrale - Fondo di Garanzia legge 662/92 e 266/97

        Chiedo a Michele Fasani come è stato risolto il caso dal suo Tribunale avendo analoga questione.
        • MICHELE FESANI

          RIMINI
          27/04/2016 10:12

          RE: RE: RE: Medio Credito Centrale - Fondo di Garanzia legge 662/92 e 266/97

          Al momento non è stata ancora presa alcuna decisione. Il medio credito interpreta nel senso indicato da Falco. Probabilmente occorrerà una causa di accertamento per definire la questione.
      • Mattia Callegari

        Venezia
        10/11/2016 17:25

        RE: RE: Medio Credito Centrale - Fondo di Garanzia legge 662/92 e 266/97

        Buongiorno,
        sono liquidatore in un concordato con un caso analogo: una società ottiene un mutuo chirografario garantito dal Fondo di Garanzia Centrale per le piccole e medie imprese. Successivamente deposita domanda di concordato con relativo piano concordatario che prevede il pagamento della banca in chirografo al 10%. Dopo il deposito la banca viene pagata dal fondo di garanzia e nella precisazione del credito indica il suo credito decurtato di quanto rimborsatole dal fondo. Successivamente il concordato viene omologato.
        Dal vostro intervento che richiama il terzo comma dell'art. 8-bis del d.l. 24.1.2015 n. 3, convertito dalla legge 34.3.2015 n. 33, mi pare di aver capito che la quota rimborsata alla banca dal fondo dovrà essere pagata dal liquidatore al fondo in privilegio. Giusto?
        Se così fosse ho alcune domande:
        1) l'art. 8-bis del d.l. 3/2015 prevede che "al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo". Mi chiedo se come liquidatore, considerato che sono venuto a conoscenza dell'intervento del fondo attraverso la banca, sono chiamato a contattare il fondo per una precisazione di credito e l'inserimento immediato dello stesso nell'elenco creditori o devo attendere che la somma venga iscritta a ruolo e che questo mi venga comunicato?
        2) pagare il fondo in privilegio significa sostituire un credito chirografario (quello della banca) con uno privilegiato e questo comporterebbe una diminuzione della percentuale da pagare ai chirografari di circa il 3% passando dal 10% al 7%. Sono tenuto ad avvisare qualcuno?
        3) in ogni caso in fallco quale sarà il privilegio corretto da imputare considerato che il d.l. 3/2015 allo stesso art. 8-bis cita che "il privilegio prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile?
        Ringrazio per la cortese risposta.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          10/11/2016 19:57

          RE: RE: RE: Medio Credito Centrale - Fondo di Garanzia legge 662/92 e 266/97

          Confermiamo la natura privilegiata del credito in questione posto che il terzo comma dell'art. 8bis del d.l. n. 3 del 2015, convertito dalla legge n. 33 del 2015, stabilisce quanto segue: 3. Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni".
          Tanto premesso, veniamo alle sue domande:
          1- Poiché non si tratta di fallimento, ove i creditori si debbono insinuare, è preferibile che essendo venuto a conoscenza dell'intervento del fondo attraverso la banca, contatti lo stesso per una precisazione di credito in modo da inserirlo nell'elenco creditori da soddisfare.
          2-Non è raro il caso in cui o per un minor ricavo dai beni messi a dispopsizione dei creditori o per un incremento del passivo, i chirografari non possano essere soddisfatti nella misura stabilita che, peraltro, nei concordati con cessione dei beni non costituisce un vincolo, salvo che non scenda al di sotto della soglia del 20% che, secondo alcuni giustifica la risoluzione. La variazione nel suo caso non è rilevante, pur tuttavia per prudenza è opportuna una comunicazione ai creditori, una volta che il credito è ammesso nell'elenco come privilegiato.
          3- Il privilegio in questione corrisponde nella tabella Fallco al seguente:
          Prg. 19.1 Prefer. A7.8 Gen
          CREDITI ASSISTITI DA PRIVILEGIO GENERALE PREFERITO AD OGNI ALTRO CON COLLOCAZIONE ANTE PRIMO GRADO - crediti non identificati creati da leggi speciali che attribuiscono privilegio generale preferibile ad ogni altro.
          Zucchetti SG srl
          • Mattia Callegari

            Venezia
            16/11/2016 17:56

            RE: RE: RE: RE: Medio Credito Centrale - Fondo di Garanzia legge 662/92 e 266/97

            Contattato il fondo, è arrivata la cartella Equitalia che intima al pagamento delle somme indicate senza, ovviamente, indicare alcun grado di privilegio. Due domande:
            1) come liquidatore sono tenuto ad inserire direttamente l'importo in privilegio (di fatto trasformando di mia iniziativa un credito chirografario come previsto da piano in uno privilegiato) o meglio inserirlo in chirografo come originariamente previsto aspettando un'eventuale contestazione di Equitalia a seguito del deposito elenco creditori?
            2) la cartella intima al pagamento entro 60 giorni. Io penso che sarebbe però giusto pagare le somme dovute con le tempistiche del piano. Giusto? Per evitare contestazioni a causa del mancato pagamento entro scadenza devo muovermi in qualche modo?
            Grazie mille per la cortese risposta.
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              16/11/2016 20:06

              RE: RE: RE: RE: RE: Medio Credito Centrale - Fondo di Garanzia legge 662/92 e 266/97

              Considerato che nella intimazione non è specificato alcun privilegio, noi saremmo dell'idea di inserire il creditore tra i chirografari e comunicarlo, salvo a vedere le reazioni.
              Sul punto 2, anche noi concordiamo che il pagamento debba avvenire secondo il piano concordatario, visto che si tratta comunque di un credito concorsuale (il Fondo si surroga nella posizione creditoria della banca) per il quale, anche dopo l'omologa, opera il divieto di cui all'art. 168 l.f.
              Zucchetti SG srl
              • Mattia Callegari

                Venezia
                07/12/2016 17:00

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Medio Credito Centrale - Fondo di Garanzia legge 662/92 e 266/97

                Equitalia mi ha risposto relativamente a Mediocredito chiedendomi il privilegio in luogo del chirografo.
                Sono del parere che glielo dovrò concedere anche se nel piano approvato era previsto il pagamento come chirografario. Giusto? Oppure considerato che il piano approvato è valido per tutti i creditori allora significa che dovrò pagare questo credito come chirografario?
                Grazie.
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  07/12/2016 20:38

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Medio Credito Centrale - Fondo di Garanzia legge 662/92 e 266/97

                  Come abbiamo detto altre volte, il liquidatore ha il potere di modificare l'entità e la collocazione dei crediti indicati dal debitore, anche se non contestati in corso di procedura ed, ovviamente, anche se c'è stata votazione favorevole, altrimenti non si sarebbe arrivati all'omologa nè alla nomina del liquidatore.
                  Zucchetti SG srl
      • Deborah Righetti

        Formigine (MO)
        12/02/2018 10:31

        RE: RE: Medio Credito Centrale - Fondo di Garanzia legge 662/92 e 266/97

        Salve.
        Mi trovo oggi a dovere decidere un caso analogo.
        Uno degli istituti di credito del fallimento in cui sono curatore, si è insinuata chiedendo in privilegio tutta la quota residua di un finanziamento agevolato Medio credito centrale (MCC).
        Spetta il privilegio anche alla banca nonostante abbia già attivato la pratica di escussione della garanzia presso MCC?
        Ovvero il privilegio spetterà solo ad MCC in surroga?
        Verificando i documento MCC, trovo una garanzia per 80% su finanziamento quota capitale di 1 milione.
        La banca mi chiede in privilegio la quota residua capitale 811.000 circa, mentre a mio avviso, qualora spettasse lo stesso privilegio MCC, questo non spetterebbe solo su 800.000 (80% del capitale iniziale su chiesta garanzia MCC)?
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          12/02/2018 20:46

          RE: RE: RE: Medio Credito Centrale - Fondo di Garanzia legge 662/92 e 266/97

          Come si ricava dalle risposte che precedono, a nostro avviso, il privilegio compete solo al garante che, ina volta escusso, potrà esercitare rivalsa nei confronti del fallimento, ove, per espressa disposizione di legge , godrà del privilegio ante grado.
          Zucchetti SG srl
          • Alessandra De Simone Saccà

            REGGIO CALABRIA (RC)
            13/02/2018 10:55

            RE: RE: RE: RE: Medio Credito Centrale - Fondo di Garanzia legge 662/92 e 266/97

            Buongiorno
            ho riletto tutte le questioni prospettate nella discussione e forse mi sfugge qualcosa!
            In tema di concordato l'art. 169 espressamente richiama gli artt. 61 e 62 l.f.
            Quindi, se il MCC ha pagato solo parte del credito e lo ha fatto in epoca successiva al deposito del ricorso ex art. 160 e/o della domanda prenotativa ex art. 161 l.f., perché deve essere sostituito al creditore originario?
            Diverso sarebbe se il pagamento della quota garantita del credito della banca chirografa fosse avvenuto prima del deposito del detto ricorso.
            In tal caso ognuno concorrerebbe per la parte del proprio credito!
            O sbaglio?
            grazie
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              14/02/2018 19:08

              RE: RE: RE: RE: RE: Medio Credito Centrale - Fondo di Garanzia legge 662/92 e 266/97

              No non sbaglia. La nostra precedente risposta non toccava questo argomento ma la collocazione del credito, se privilegiato o chirografario.
              Zucchetti Sg srl
          • Deborah Righetti

            Formigine (MO)
            17/11/2018 16:55

            RE: RE: RE: RE: Medio Credito Centrale - Fondo di Garanzia legge 662/92 e 266/97

            Buonasera.
            Istituto di credito presenta istanza di insinuazione per un finanziamento garantito MCC in chirografo ed in tal senso viene ammesso.
            Successivamente all'approvazione dello stato passivo, l'istituto di credito richiede ed ottiene rimborso da MCC, che ora si surroga con richiesta di privilegio.
            Tuttavia la scrivente ritiene che tale riconoscimento non sia possibile, tenuto conto del titolo della partecipazione al passivo originario della banca, non potendo sostituire ad un credito chirografario (istituto di credito) un credito in privilegio (MCC).

            Chiedo comunque il vostro parere in merito e ringrazio anticipatamente.
            • Luigi Bartolucci

              Mercatello sul Metauro (PU)
              19/11/2018 10:11

              RE: RE: RE: RE: RE: Medio Credito Centrale - Fondo di Garanzia legge 662/92 e 266/97

              Condivido le sue osservazioni come le stesse vengono recepite dal Tribunale di Milano. Il comma 5 della dall'art. 9 del d.lgs 123/1998 attribuisce il privilegio fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Un pagamento e una eventuale surroga effettuata in corso di procedura non può alterare la graduazione e violare la par condicio creditorum.
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              19/11/2018 20:09

              RE: RE: RE: RE: RE: Medio Credito Centrale - Fondo di Garanzia legge 662/92 e 266/97

              Come può rilevare dalle risposte che precedono, il privilegio è stato espressamente attribuito al Medio Credito dall'art. 8bis del d.l. n. 3 del 2015, convertito dalla legge n. 33 del 2015, il quale stabilisce quanto segue: "Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni".
              Se il finanziamento e la garanzia sono successivi all'entrata in vigore di detta disposizione, è difficile negare il privilegio anche se MCC si surroga nella posizione del creditore già ammesso in via chirografaria, dato che, come si vede dalla norma sopra riportata, il privilegio è concesso anche nei confronti del beneficiario finale.
              Il problema è, infatti, sorto, per le garanzie concesse antecedentemente alla data di entrata in vigore della citata legge. Su questo punto rileviamo un nuovo provvedimento del Tribunale Milano 1.3.2018 che ha concluso per la natura non retroattiva del privilegio concesso dalla citata legge in quanto la stessa non ha natura interpretativa, per cui si applica solo per il futuro; tuttavia questo argomento , nonostante gli argomenti ed anche i richiami a Corte Cost.13/07/2017, n. 176 fatti dal Trib. Milano, è ancora poco chiaro, ed infatti in senso contrario al giudice ambrosiano si sono pronunciati Trib. Reggio Emilia 01/06/2016; Trib. Como 28/09/2016; Trib. Monza 16/11/2017.
              Non è agevole capire il significato della la salvezza di precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi, contenuta nella norma sopra citata, perché tale espressione è compatibile con un privilegio speciale che non può essere esercitato in danno di altri privilegi sullo stesso bene, ma nel caso la norma non specifica l'oggetto del privilegio, per cui è da ritenere di carattere generale..
              In attesa di ulteriori sviluppi della vicenda, non ci rimane che confermare quanto detto in precedenza.
              Zucchetti SG Srl
              • Alessandra De Simone Saccà

                REGGIO CALABRIA (RC)
                19/11/2018 20:25

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Medio Credito Centrale - Fondo di Garanzia legge 662/92 e 266/97

                Buonasera a tutti
                se possibile avrei bisogno di un chiarimento per capire meglio la vostra risposta.
                Se in sede fallimentare (come in sede concordataria) operano gli artt. 61 e 62 l.f., sarebbe utile capire se il MCC ha pagato l'intero credito o solo una parte e se lo ha fatto prima o dopo della dichiarazione di fallimento.
                Se trova tutt'oggi conferma la risposta data a me qualche tempo addietro, se il pagamento è intervenuto dopo la dichiarazione di fallimento, il MCC si può surrogare solo se ha pagato l'intero credito.
                Mentre, in caso di pagamento parziale, la domanda in surroga dovrebbe essere rigettata.
                E' corretto?
                grazie
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  21/11/2018 18:48

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Medio Credito Centrale - Fondo di Garanzia legge 662/92 e 266/97

                  La nostra risposta alla sua precedente domanda su questo tema è stata probabilmente troppo sintetica. Intendevamo dire che la surroga di MCM può avvenire solo per la parte che ha corrisposto alla banca finanziatrice, senza dare il dovuto rilievo al fatto che lei avesse citato gli artt. 61 e 62 l.f. ( applicabili anche al concordato per il richiamo contenuto nell'art. 169), che poteva ingenerare confusione. In realtà gli artt. 61 e 62 non sono pertinenti alla materia perché essi disciplinano la solidarietà passiva nel fallimento; nel caso di cui si tratta, invece, non si è in presenza di coobbligati solidali, ma di un debitore, che è il beneficiario finale del finanziamento, e di un creditore, che è la banca che ha effettuato il finanziamento; la restituzione di questo finanziamento è garantita, entro i limiti fisasti dalla legge, dal Medio Credito, per cui la banca, se non viene soddisfatta dal suo debitore diretto può rivolgersi al MCM, il quale, quando paga la banca, viene surrogato nella posizione della stessa.
                  Il problema affrontato nella discussione che precede deriva dal fatto che il credito della banca verso il debitore ha natura chirografaria nel mentre il credito che MCM può far valere, dopo essere stato escusso dalla banca, è espressamente qualificato come privilegiato dalla legge; e questa è una evidente anomalia in quanto MCM, a seguito del pagamento dovrebbe surrogarsi nella medesima posizione della banca, nel mentre chiaramente la legge dice che può far valere il suo credito quale privilegiata ante primo grado. A fronte di questa situazione i giudici si sono trovati in difficoltà (come accade sempre quando si tratta di applicare norme non chiare e lineari) e le soluzioni sono quelle che abbiamo esposto nell'ultima risposta e che qui riassumiamo.
                  Se il finanziamento e la garanzia sono successivi all'entrata in vigore del d.l. n. 3 del 2015 (il cui art. 8bis ha concesso il privilegio al credito di MCM), è difficile negare il privilegio anche se MCC si surroga nella posizione del creditore già ammesso in via chirografaria, dato che la norma richiamata concede il privilegio anche nei confronti del beneficiario finale.
                  Se il finanziamento e la garanzia sono antecedenti detta data si tratta di stabilire se la norma in questione abbia natura di interpretazione autentica di precedenti disposizioni, nel qual caso ha efficacia retroattiva, oppure abbia natura innovativa, nel qual caso si applica solo per il futuro. Su questo problema si è creato quel contratto che abbiamo riportato nella precedente risposta, ove dicevamo che noi, nonostante le ragioni apportate dasl Tribunale di Milano confermavamo quanto detto in precedenti risposte, ossia che per noi la norma aveva valore di interpretazione autentica e quindi efficacia retroattiva.
                  In sostanza, a nostro avviso, per quanto possa apparire strano (ma questa è l'anomalia creata dalla legge) il MCM può insinuare il suo credito in via privilegiata al passivo del fallimento del debitore, anche se per lo stesso credito si è già insinuata in chirografo la banca, che dovrà rinunciare al credito o alla parte di credito che ha riscosso da MCM.
                  Zucchetti SG Srl
                • Massimo Di Luzio

                  CONEGLIANO (TV)
                  28/11/2018 17:36

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Medio Credito Centrale - Fondo di Garanzia legge 662/92 e 266/97

                  Buona sera
                  Chiedo una Vosta precisazione: non ritenete che, pur nel caso in cui il finanziamento e la garanzia siano successivi all'entrata in vigore del d.l. n. 3 del 2015, spetti il privilegio al MCC che si surroghi nella posizione del creditore chirografario solo se il MCC stesso abbia pagato prima della pubblicazione della domanda di concordato o dell'iscrizione della sentenza di fallimento?
                  Vi ringrazio
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  02/12/2018 18:42

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Medio Credito Centrale - Fondo di Garanzia legge 662/92 e 266/97

                  No perché, come abbiamo detto nella precedente risposta, gli artt. 61 e 62 non sono pertinenti alla materia perché essi disciplinano la solidarietà passiva nel fallimento; nel caso di cui si tratta, invece, non si è in presenza di coobbligati solidali, ma di un debitore, che è il beneficiario finale del finanziamento, e di un creditore, che è la banca che ha effettuato il finanziamento; la restituzione di questo finanziamento è garantita, entro i limiti fisasti dalla legge, dal Medio Credito, per cui la banca, se non viene soddisfatta dal suo debitore diretto può rivolgersi al MCM, il quale, quando paga la banca, viene surrogato nella posizione della stessa.
                  Non essendoci solidarietà tra l'obbligato principale (debiore fallito) e garante (MCM), questi può insinuarsi al passivo per la parte pagata, anche in pendenza di fallimento posto che comunque la fonte della sua obbligazione va trovata nella garanzia data o ex lege anteriore al fallimento.
                  Zucchetti SG srl