Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONTI SPECIALI

Conti speciali e Art. 111 bis 3 comma

  • CARLO VIGNAGA

    ROVIGO
    19/09/2018 14:33

    Conti speciali e Art. 111 bis 3 comma

    Buongiorno, volevo sapere come si concilia la disposizione di cui all'art. 111 bis comma 3 (soddisfazione dei crediti prededucibii con il ricavato mobiliare e immobiliare, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca) con la gestione della contabilità in Fallco.
    Ad esempio: come va imputata nella contabilità Fallco la parcella del perito che ha stimato l'immobile gravato da ipoteca, compenso prededucibile pagato con il ricavato mobiliare (in linea con quanto previsto dall'art. 111 bis comma 3?)Va imputata come spesa mobiliare anche se per natura sarebbe una spesa specifica dell'immobile?
    Vi ringrazio
    Carlo Vignaga
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      20/09/2018 10:38

      RE: Conti speciali e Art. 111 bis 3 comma

      Il secondo comma dell'art. 111bis, stabilisce che "I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. Il corso degli interessi cessa al momento del pagamento". Sembrerebbe quindi, come lei deduce, che le prededuzioni non possano essere pagate con il ricavato dai beni ipotecati, il che è solo in parte vero, perché vi è l'altra norma che bisogna tenere presente e cioè quella di cui all'art. 111ter , il cui terzo comma stabilisce che "Il curatore deve tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale, con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di carattere specifico e della quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale".
      Cercando di coordinare queste varie disposizioni si deduce quindi che il curatore deve detrarre dal ricavato immobiliare che deriva da vendita di beni ipotecati, le spese specifiche relative a quel bene (spese perizia, pubblicità, ecc.) e una quota proporzionale delle spese generali (compenso curatore, spese comunicazione, ecc.), nel mentre, altri debiti, diversi dalle spese di gestione, (quelli derivanti da esercizio provvisorio, da subentro in contratti pendenti, da altre operazioni compiute dal curatore, ecc.) non debbono gravare sul ricavato dalla vendita dei beni ipotecati, sebbene prededucibili e, quindi, in linea generale, preferiti alle ipoteche.
      Questo è il sistema che segue Fallco, per cui la parcella del perito che ha stimato l'immobile gravato da ipoteca, costituendo una spesa specifica relativa a detto immobile, va appostata come tale nella contabilità di Fallco, con indicazione del bene cui è riferita e, di conseguenza, il programma provvederà a soddisfarla con il ricavato immobiliare ipotecario.
      Zucchetti SG srl