Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONTI SPECIALI

esecuzione immobiliare - credito fondiario

  • Mario Tappino

    genova
    04/01/2016 14:00

    esecuzione immobiliare - credito fondiario

    Buongiorno,
    ho un Fallimento in cui mi si pone il seguente problema.
    L'unico bene acquisito all'attivo è rappresentato da un immobile sottoposto ad esecuzione da parte di una Banca in forza di un mutuo fondiario.
    La prossima vendita è stabilita ad un prezzo base ampiamente inferiore al credito fatto valere dalla Banca, per cui si porrà il problema di quali spese della procedura potranno essere imputate alla banca in sede di riparto (fermo restando che la stessa dovrà insinuarsi al passivo).
    In base al nuovo art. 111 ter LF, le spese della procedura vanno a gravare sul ricavato della vendita dell'immobile secondo un criterio proporzionale (superando il criterio della effettiva utilità richiesto dalla giurisprudenza precedente), per cui, considerato che l'immobile rappresenta tutto l'attivo, io riterrei che debbano essere automaticamente detratte dal ricavato delle vendita di tale bene sostanzialmente tutte le spese della procedura, ed in particolare:
    1) le spese e i compensi del Curatore;
    2) le spese per il legale del Fallimento nominato per intervenire nell'esecuzione (ed eventualmente per resistere all'opposizione allo stato passivo proposta dalla Banca);
    3) le spese per il perito (nominato con l'autorizzazione del GD) per verificare la correttezza delle competenze e degli interessi applicati dalla Banca in forza del mutuo fondiario.
    E' corretta questa mia opinione? In caso contrario, chi dovrebbe farsi carico delle spese che non possono essere imputate alla Banca?
    Grazie mille.
    Buona giornata
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      05/01/2016 19:11

      RE: esecuzione immobiliare - credito fondiario

      Lei ha perfettamente inquadrato il problema. Del resto le spese sub 2 e 3 sono spese specifiche per cui esse non possono che gravare sul bene sui si riferiscono, nel mentre per quella generica sub 1 vale il principio della proporzionalità da lei correttamente richiamato.
      Zucchetti SG srl