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Compenso professionista in presenza di attivo immobiliare

  • Nicola Brancorsini

    Pesaro (PU)
    15/10/2016 18:14

    Compenso professionista in presenza di attivo immobiliare

    Unico attivo (realizzato dei immobile ipotecato) € 100
    Credito del creditore ipotecario euro 150
    Credito del professionista che ha assistito la società nella proposizione dell'istanza di fallimento in proprio € 20
    La prededuzione del professionista viene pagata con il realizzo Dell'immobile a scapito del creditore ipotecario ?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/10/2016 17:07

      RE: Compenso professionista in presenza di attivo immobiliare

      Corretto ci sembra il riconoscimento della prededuzione alla luce di Cass. 09/09/2014, n. 18922, per la quale, appunto, "Il credito del professionista che abbia assistito il debitore nella preparazione della documentazione per la proposizione dell'istanza di fallimento in proprio - sebbene sia attività che può essere svolta personalmente dal debitore ma che lo stesso ha scelto, per ragioni di opportunità o di convenienza, di affidare ad un esperto di settore - costituisce un credito sorto in funzione della procedura fallimentare e, come tale, è prededucibile ai sensi dell'art. 111, comma 2, l. fall., che costituisce norma generale, applicabile a tutte le procedure concorsuali, come ormai definitivamente chiarito anche dall'abrogazione dell'art. 182 quater, comma 4, l. fall. ad opera del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 134".
      Tanto premesso, la spesa per il professionista è da considerare come una spesa generale sostenuta nell'interesse di tutti creditori, per cui grava proporzionalmente anche sul ricavato immobiliare e, se questo costituisce l'unica disponibilità del fallimento, grava interamente sullo stesso, a scapito del creditore ipotecario.
      Ben diverso sarebbe se si negasse la prededuzione al credito del professionista e gli si riconoscesse il privilegio di cui all'art. 2751bis n. 2 c.c., che, in quanto privilegio di carattere generale e mobiliare, non sarebbe in competizione con il privilegio ipotecario sull'immobile, che dovrebbe essere prioritariamente soddisfatto.
      Zucchetti Sg srl