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Data Avviso di vendita errata

  • Simone Landri

    AGRIGENTO
    06/06/2023 09:42

    Data Avviso di vendita errata

    Buongiorno, mi capita quanto segue:
    pubblico in data 05/06/2023 sul PVP un avviso di vendita datato erroneamente 24 Febbraio 2023 con asta fissata per Ottobre 2023.
    A causa di tale refuso non rispetterei i termini di cui all'Ordinanza di delega del G.E. che ha così disposto: "Il Professionista Delegato provvederà a "fissare il termine (non inferiore a novanta giorni, né superiore a centoventi giorni dalla predisposizione dell'avviso di vendita), entro il quale potranno essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'art. 571 c.p.c..".
    Mi chiedo se l'erronea indicazione della data del 24 Febbraio 2023 possa essere considerata un refuso /mero errore materiale di trascrizione, o se invece è un vizio insanabile che mi costringerebbe a nuova pubblicazione.
    Se, invece, fosse un mero errore, per come ritengo, potrei sanare con un "errata corrige" sul PVP considerato che ho ancora abbondanti margini di tempo?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      07/06/2023 08:19

      RE: Data Avviso di vendita errata

      A nostro giudizio si tratta di un errore materiale privo di conseguenze, perfettamente emendabile con la correzione indicata nella domanda.
      È noto che l'insufficiente o irregolare pubblicità costituisce motivo di opposizione agli atti esecutivi idoneo ad incidere anche sull'atto di aggiudicazione, con evidenti effetti anche per l'acquirente, e deve essere fatta valere mediante lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., a pena di inammissibilità, nel termine di decadenza che decorre dall'atto di aggiudicazione. Infatti, trattandosi di nullità che riguarda gli atti della vendita e non gli atti che "hanno preceduto la vendita", non opera in favore dell'aggiudicatario la previsione di cui all'art. 2929 c.c. Il principio è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza della Cassazione. Così Cass., sez. III, 18 aprile 2005 n. 8006; Cass., sez. III, 11 dicembre 1995 n. 12653. Più recentemente, Cass., 7 maggio 2015, n. 9255, ha affermato che "in tema d'espropriazione forzata, le condizioni di vendita fissate dal giudice dell'esecuzione, anche in relazione ad eventuali modalità di pubblicità ulteriori rispetto a quelle minime di cui all'art. 490 c.p.c., devono essere rigorosamente rispettate a garanzia dell'uguaglianza e parità di condizioni tra tutti i potenziali partecipanti alla gara, nonché dell'affidamento da ciascuno di loro riposto nella trasparenza e complessiva legalità della procedura, per cui la loro violazione comporta l'illegittimità dell'aggiudicazione, che può essere fatta valere da tutti gli interessati e, cioè, da tutti i soggetti del processo esecutivo, compreso il debitore".
      Fatta questa premessa, è evidente che nessuna erronea pubblicazione è stata compiuta. Si tratterebbe, semmai del mancato rispetto di una prescrizione imposta dall'ordinanza di vendita, a fini acceleratori, allo scopo, cioè di assicurare contingentare i tempi della procedura, ipoteticamente idonea a determinare la revoca della delega.
      Peraltro, nel caso di specie, neppure questa violazione sussiste, sicché la correzione del refuso ci sembra rimedio più che acconcio.