Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Riparto finale e detrazione I.V.A. su fatture professionisti

  • Alessandro Culot

    GORIZIA
    06/11/2017 10:58

    Riparto finale e detrazione I.V.A. su fatture professionisti

    Il problema riguarda il diritto alla detrazione dell'I.V.A. sulle parcelle ricevute dal curatore fallimentare in ambito di riparto finale, a prescindere dalla non risolta questione affrontata dalla risoluzione n. 127/2008.
    Secondo voi tale diritto è pacifico possa essere esercitato o presenta profili di dubbio per non inerenza all'attività svolta, ovvero la carenza di nesso diretto tra operazione a monte (mero pagamento) e operazione a valle (inesistente), tenuto anche a mente che tale credito sorgerebbe post riparto finale con eventuale facoltà di recupero dell'I.V.A. e ulteriore riparto del liquidato con relative problematiche di cessione del credito e/o di mantenimento di apertura della procedura con richiesta di rimborso e relativi tempi.
    Ringrazio della risposta.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      15/11/2017 12:20

      RE: Riparto finale e detrazione I.V.A. su fatture professionisti

      Scindiamo i due aspetti della questione.


      Sulla detraibilità dell'IVA derivante da fatture di acquisto ricevute in corso di procedura, e soprattutto nelle fasi della stessa successive al termine del realizzo dell'attivo, in linea di principio condividiamo le Sua perplessità, dato che siamo in un periodo in cui l'attività anche liquidatoria è da tempo cessata e il mantenimento della partita IVA aperta e la detrazione dell'imposta non ci convince del tutto.

      Non ci risulta però che la questione sia mai stata sollevata dall'Agenzia, quindi non riteniamo opportuno preoccuparsene, quantomeno fino a eventuali diverse prese di posizione dell'Ufficio.


      Per quanto invece riguarda la questione formale/procedurale, per evitare lungaggini ben si potrà:

      - o farsi inviare anticipatamente le fatture (se i creditori saranno disponibili a farlo) o stimare l'IVA a credito che deriverà dalle stesse (eventualmente in via prudenziale, tenendo conto della famigerata Risoluzione 127)

      - determinare in tal modo il credito IVA finale

      - farsi autorizzare dal Giudice Delegato l'abbandono dell'eventuale ulteriore credito che dovesse sorgere (p.es. perché alcune fatture venissero fatte senza avvalersi della 127)

      - cedere con procedura competitiva il credito futuro stimato, impegnandosi a effettuare tutte le formalità necessarie perché esso divenga effettivo (registrazione delle fatture, presentazione della dichiarazione IVA con richiesta di rimborso, stipula dell'atto di cessione, ecc.)

      - effettuare il riparto, che ovviamente comprenderà anche il ricavato di tale cessione.
      • Ermanno Sgaravato

        Verona
        15/10/2019 16:09

        RE: RE: Riparto finale e detrazione I.V.A. su fatture professionisti

        Ritenete altresì possibile utilizzare il credito Iva in questione (ovvero quello derivante dalla detrazione dell'imposta portata dalle parcelle dei professionisti emesse in occasione della ripartizione finale) in compensazione orizzontale, rispettando naturalmente le disposizioni previste per tale tipi di compensazione (eventuale visto di conformità, presentazione della dichiarazione Iva, etc)? Grazie.
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          20/10/2019 17:31

          RE: RE: RE: Riparto finale e detrazione I.V.A. su fatture professionisti

          La questione che nell'intervento precedente non è stata enfatizzata è che l'IVA a credito derivante dalle fatture emesse dai professionisti in sede di riparto è comunque da considerare "IVA ante" fallimento, in conseguenza del principio stabilito dalle ben note sentenze della Corte di Cassazione, che per la collocazione ante o post procedura si debba tener conto non della data di emissione o ricezione della fattura, bensì della "causa genetica" della stessa, che nel caso di riparto è certamente ante.

          Quindi l'IVA a credito in questione è utilizzabile in compensazione (orizzontale o verticale) oppure richiedibile a rimborso, solo se non compensata con debiti erariali ante procedura, già emersi o che potrebbero emergere in esito ad accertamenti fiscali.
          • Francesco Brogi

            Arezzo
            27/04/2022 09:19

            RE: RE: RE: RE: Riparto finale e detrazione I.V.A. su fatture professionisti

            Riaparto finale con pagamento del 100% del credito privilegiato ammesso a favore dei professionisti e importo relativo IVA di rivalsa, ammesso in chirogrago, NON pagata perchè incapiente. Dalla lettura delle sentenze della Corte di Cassazione, mi pare che l'IVA a credito esposta sulle fatture debba essere considerata "ante" fallimento, indipendentemente dal fatto che il professionista beneficiario del riparto abbia emesso fattura in conformità alla risoluzione n.127/2008 (scorporando l'IVA dal totale ripartito) oppure che abbia emesso fattura con imponibile pari al pagamento percepito maggiorato della relativa imposta, non pagata da parte della procedura. E' corretto? Ringrazio per la risposta.
            • Stefano Andreani - Firenze
              Luca Corvi - Como

              02/05/2022 23:43

              RE: RE: RE: RE: RE: Riparto finale e detrazione I.V.A. su fatture professionisti

              Secondo l'interpretazione prevalente, sulla base delle sentenze a cui si fa riferimento nel quesito, sì, è corretto.
      • Giovanna Manni

        Modena
        09/10/2021 15:27

        RE: RE: Riparto finale e detrazione I.V.A. su fatture professionisti

        Come ritenete debbano essere trattate ai fini del riparto finale le somme incassate dalla cessione del credito IVA futuro (in quanto derivante dalle fatture che la procedura riceverà a seguito di pagamenti effettuati con il riparto finale) ? E' corretto considerare tale entrata come realizzo mobiliare ? Diversamente come ritenete debbano essere imputate considerando che il credito IVA al momento della cessione non esiste ?
        Grazie
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          09/10/2021 18:28

          RE: RE: RE: Riparto finale e detrazione I.V.A. su fatture professionisti

          La risposta dipende, a nostro avviso, dal fatto che l'IVA che è stata ceduta venga o meno pagata in sede di riparto.

          Se l'IVA verrà pagata in sede di riparto, il recuperarne anche solo una parte non è altro che una partita di giro (viene pagata e viene, solo in parte, recuperata) e quindi non costituisce a nostro avviso attivo realizzato.

          Se invece non viene pagata, perché si tratta di riparto a favore di professionisti nel quale viene pagato solo l'imponibile e non l'IVA perché assistita da un grado di privilegio troppo basso, allora effettivamente si tratta di una entrata della procedura, e ciò che viene riscosso con la cessione è attivo, ovviamente mobiliare, realizzato.
    • Beniamino Rizzuti

      CARIATI (CS)
      04/11/2021 08:39

      RE: Riparto finale e detrazione I.V.A. su fatture professionisti

      Sono avvocato e curatore di un fallimento vecchio rito, nominato come titolare di Studio singolo , oggi socio di Studio Legale Associato con partita IVA dello stesso, dovendo fatturare il compenso liquidatomi dal G.D., gentilmente Vi chiedo se posso fatturare al nuovo studio ove esercito con partita Iva diversa dalla precedente e se il compenso è assoggettato a Ritenuta d'acconto. Grazie Avv. Rizzuti Beniamino
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        11/11/2021 06:40

        RE: RE: Riparto finale e detrazione I.V.A. su fatture professionisti

        Certamente il compenso dovrà essere assoggettato a ritenuta d'acconto.

        Per quanto riguarda il soggetto che dovrà emettere la fattura, una interpretazione fortemente rigorosa vorrebbe che il professionista riapra la partita IVA, dato che la prestazione è stata effettuata quando egli ne era titolare.

        Ci risulta però che nella prassi sia tollerata anche l'emissione da parte dello studio associato, anche perché l'operazione è assolutamente trasparente e non vi è comunque alcun danno per l'Erario.