Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Credito professionista ante legge 205/2017

  • Paolo Gaini

    San Giovanni Teatino (CH)
    21/03/2019 09:09

    Credito professionista ante legge 205/2017

    Buongiorno,
    necessito di una semplice conferma.
    Il "credito dei professionisti" ammesso allo stato passivo (ex art.2751 bis nr.2) era privilegiato esclusivamente per i diritti e gli onorari (e "cassa" come per commercialisti, ma non per avvocati), mentre non lo era per l'Iva.
    A seguito della Legge 205/2017 art.1 co.474 il privilegio si è esteso per tutti sia alla Cassa che all'Iva.
    Pertanto vorrei una conferma del fatto che ai "professionisti" ammessi allo stato passivo prima del 2018 non sia applicabile il privilegio sull'Iva anche se il riparto ha luogo oggi nel 2019 e pertanto a questi venga riconosciuto quanto disposto in sede di ammissione ovvero il privilegio solo sull'onorario ed eventualmente sulla cassa (da dividere per il curatore tra versamento della ritenuta d'acconto e pagamento diretto al professionista dell'onorario).
    E' evidente che prima di procedere al pagamento sarà opportuno che il curatore contatti il "creditore" per chiedere se utilizzi il "regimi fiscale forfettario".
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      21/03/2019 11:39

      RE: Credito professionista ante legge 205/2017

      Si, confermiamo quanto detto in altre occasioni, e cioè che il limite all'esercizio del nuovo privilegio è dato dalla situazione processuale nella quale si inserisce, nel senso che quel credito, se è stato già esaminato e ammesso al chirografo con provvedimento definitivo (che nel fallimento è dato dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo), non può essere riesaminato per una diversa collocazione.
      Va aggiunto che nel frattempo si sta consolidando l'opinione che la operatività del privilegio generale per IVA di rivalsa e Cassa previdenza relativi va riconosciuta solo a crediti professionali maturati successivamente alla entrata in vigore della legge di bilancio 2018 (in tal senso Circolare Trib. Milano 23.1.2018), che risolve il problema ancora più in radice perché la linea temporale per il riconoscimento del privilegio va collocata non più con riferimento all'esecutività dello stato passivo, ma al momento in cui i crediti dei professionisti sono sorti e, quindi solo a quelli sorti dopo l'entrata in vigore della norma, che non ha funzione interpretativa. Interpretazione agevolata da Cass. 01/06/2017, n. 13887, che con riferimento al privilegio artigiano, dopo aver richiamato Cass., sez. un., 20 marzo 2015, n. 5685, per le quali occorre fare riferimento al momento in cui il credito sorge, non a quello in cui esso viene fatto valere (in contrasto, come noi abbiamo rilevato in altre occasioni con Corte Cost. n. 170/2013) ha enunciando il seguente principio di diritto: "In tema di privilegio generale sui mobili, l'articolo 2751-bis c.c., comma 1, n. 5, come sostituito dal Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, articolo 36 convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, laddove accorda il privilegio ai crediti dell'impresa artigiana "definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti", non ha natura interpretativa e valore retroattivo, facendo difetto sia l'espressa previsione nel senso dell'interpretazione autentica, sia i presupposti di incertezza applicativa che ne avrebbero giustificato l'adozione, sicche', riguardo al periodo anteriore all'entrata in vigore della novella, resta fermo che l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane L. 8 agosto 1985, n. 443, ex articolo 5 non spiega alcuna influenza sul riconoscimento del privilegio, dovendosi ricavare la nozione di "impresa artigiana" dai criteri generali di cui all'articolo 2083 c.c." .
      Ricordiamo anche che il Trib Udine, con provvedimento 19.6.2018 ga sollevato questione di incostituzionalità dell'art. 2751-bis, n° 2, c.c. (come recentemente modificato dall'art. 1, comma 474, della legge 27.12.2017, n° 205), nella parte in cui estende anche al credito per rivalsa I.V.A. il privilegio generale ivi attribuito al credito per le retribuzioni dei professionisti. La Corte non si è ancora pronunciata.
      Zucchetti SG srl
      • Santina Meli

        siracusa
        10/02/2024 18:00

        RE: RE: Credito professionista ante legge 205/2017

        Buongiorno ho necessità di un chiarimento. Sto esaminando una domanda di ammissione al passivo di un avvocato che ha assistito la fallita con cessazione dell'incarico nel 2014. Pare che non abbia emesso relative fatture ma ottenuto un parere di congruità del consiglio dell'ordine e con questo ottenuto un decreto ingiuntivo. La fallita ha opposto il decreto ingiuntivo che si è definitivo con sentenza del 2023 che ha parzialmente accolto l'opposizione e condannato la fallita al pagamento in favore dell'avvocato dei compensi per l'attività prestata. Tale avvocato presenta domanda di ammissione al passivo e ritengo di ammetterli al privilegio ex art 2751 bis 2 e il rimborso forfetario al chirografo, mentre sono in dubbio sul rango da riconoscere alla cpa e all'IVA se al privilegio come i compensi sulla base del novellato all'art 2751 bis 2 considerato che gli onorari sono stati riconosciuti con sentenza del 2023 o se devo considerare il periodo in cui l'attività professionale è stata compiuta che ha fatto maturare il diritto ai compensi e pertanto iva e cassa al chirografo se non ricordo male. Inoltre mi chiedo se devo già specificare la somma da ammettere per cpa e iva nel progetto di stato passivo o se devo solo indicare oltre cassa e iva da determinarsi al momento del riparto con emissione della fattura. Grazie del vostro supporto
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          12/02/2024 20:11

          RE: RE: RE: Credito professionista ante legge 205/2017

          La collocazione privilegiata o meno di un credito non deriva da una sentenza di condanna al pagamento di quel credito ma dalla causa del credito, per cui bisogna fare riferimento al momento generatore dello stesso e, quindi, nel caso dei credti professionali, al momento in cui è maturato il diritto alla prestazione del professionista, che va collocato all'atto della cessazione del rapporto, indipendentemente dalla emissione o meno della fattura.
          Nel caso prospettato l'incarico è terminato nel 2014 e l'estensione del privilegio ex art. 2751bis n. 2 c.c. anche al credito per IVA (in precedenza assistito da un privilegio speciale di grado settimo) e CPA (così applicando a tutti i professionisti quanto già previsto per i soli dottori commercialisti) dei professionisti è stato introdotto dall'art. 1, comma 474, l. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dall'1.1.2018, di modo che si pone il problema di stabilire se del privilegio introdotto da questa legge possano goderne anche i crediti per IVA e CPA riguardanti prestazione effettuate e terminate prima della sua entrata in vigore.
          In passato in più occasioni avevamo sottolineato il contrasto esistente tra la Corte Costituzionale e Cassazione, Avevamo richiamato Corte Cost. 3/1/2020, n. 1 che, per giustificare che entrava nel merito della questione che le era stata posta benchè nella fattispecie il credito riguardasse prestazioni antecedenti la legge, statuiva che il "convincimento del giudice rimettente - secondo cui l'estensione del privilegio mobiliare in esame si applicherebbe (retroattivamente, quindi) anche ai crediti sorti prima della introduzione della norma censurata pur in mancanza di una norma di deroga - può dirsi plausibile, essendo fondato sul richiamo della giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 176 del 2017) che ha affermato che «il privilegio introdotto ex novo dal legislatore è destinato a ricevere immediata applicazione da parte del giudice procedente, anche con riguardo a crediti che - ancorché sorti anteriormente alla legge istitutiva di quel privilegio - vengano, comunque, fatti valere, in concorso con altri, in un momento successivo» (nello stesso senso, sentenze n. 170 del 2013 e n. 325 del 1983).
          Avevamo altresì fatto presente che la Cassazione, nella sua massima espressione a sezioni unite, aveva affermato che "le norme sui privilegi appartengono alla disciplina sostanziale di diritto civile in quanto attengono alla qualità di alcuni crediti, consistente nella loro prelazione rispetto ad altri, per cui trova applicazione, salvo espressa deroga normativa, il principio generale di cui all'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, secondo cui la legge non dispone che per l'avvenire e non ha effetto retroattivo (Cass. sez. un. 20 marzo 2015, n. 5685). Sulla scia di questa si è poi posta la giurisprudenza successiva della S. Corte che anche più recentemente (Cass. 01/03/2022, n. 6908) ha ribadito che il riconoscimento della natura privilegiata del credito da rivalsa IVA e del contributo previdenziale connessi ad una prestazione professionale attiene alla qualità dei crediti – consistente nella loro prelazione rispetto ad altri – per cui si tratta di disposizione sostanziale e non processuale, per la quale trova applicazione, salvo espressa deroga normativa, il principio generale di cui all'art. 11 preleggi, secondo cui le leggi non sono retroattive, restando perciò irrilevante il momento in cui tali crediti sono fatti valere, non applicandosi il principio tempus regit actum. Nella stessa decisione si trova altresì una precisazione (a nostro avviso non molto convincente) sulla non pertinenza delle citate decisioni della Corte Costituzionale al caso in esame.
          Ad ogni modo questo è l'indirizzo della giurisprudenza della Cassazione, per cui applicando tali principi al suo caso, il credito per rivalsa IVA dovrebbe godere del privilegio speciale di grado settimo di cui all'art. 2758, comma 2, c.c. destinato a degradare al chirografo per mancanza del bene su cui esercitarsi, e il credito per CAP, dovrebbe esesre collocato al chirografo.
          Quanto all'entità del credito può anche ricorerre alla formula generica indicata, se non è in grado di precisare il quantum.
          Zucchetti SG srl
    • Paolo Gaini

      San Giovanni Teatino (CH)
      22/03/2019 09:13

      Credito professionista ante legge 205/2017

      A titolo puramente informativo, vorrei sapere come ci si deve comportare il curatore con il regime forfettario.
      Nei confronti dei professionisti (avvocati, commercialisti ed altre categorie) fino al 31.12.2018 soggetti alla ritenuta alla fonte (come dichiarato dagli stessi nella domanda di ammissione allo stato passivo) il curatore pagava quanto spettante al creditore al netto della ritenuta versando quest'ultima: ma se questi ultimi ultimi sono poi passati in regime forfettario al 01.01.2019, come fa il curatore a saperlo? come si deve comportare, tenendo conto di quanto in istanza di ammissione o di quanto al momento del pagamento?
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        02/04/2019 20:52

        RE: Credito professionista ante legge 205/2017

        Riteniamo che la dichiarazione di essere soggetti a ritenuta d'acconto effettuata nell'istanza di ammissione al passivo sia, oltre che pleonastica, irrilevante.

        In sede di riparto il Curatore è infatti tenuto ad applicare la normativa fiscale vigente in tale momento.

        Di conseguenza riteniamo che egli debba, in sede di comunicazione del deposito del piano di riparto o con comunicazione separata,chiedere ai destinatari del riparto se si trovino nel regime forfetario, e comportarsi di conseguenza.
        • Marco Trapanese

          Ancona
          24/09/2019 10:04

          RE: RE: Credito professionista ante legge 205/2017

          Buongiorno, mi inserisco nella discussione per richiedere un parere in merito al trattamento di crediti di professionisti insinuatisi al passivo per imponibile, cap e iva e che successivamente sono passati al regime forfetario.
          In particolare ci si chiede come comportarsi nel caso in cui , predisposto il riparto, ottenuto il mandato di pagamento, il professionista comunichi l'accesso al nuovo regime e quindi la non applicazione dell'iva su quanto corrisposto.
          Per es: il riparto prevede il pagamento di euro 10.000 , il professionista dichiara di poter incassare l'importo di euro 8.196,73 (netto iva) per effetto del passaggio al regime forfetario . Come deve essere gestita la differenza di 1.803,27 considerato che il riparto è stato già dichiarato esecutivo?
          Grazie
          • Stefano Andreani - Firenze
            Luca Corvi - Como

            03/10/2019 17:10

            RE: RE: RE: Credito professionista ante legge 205/2017

            Con l'entrata in vigore del regime forfetario, in sede di riparto è onere del Curatore richiedere ai destinatari del medesimo se rientrano nel regime forfetario, proprio perché come nel caso in questione cambiano gli importi dovuti.

            Non essendo stato fatto, non vediamo altra soluzione che presentare una correzione al piano di riparto, e poi chiedere l'emissione di un nuovo mandato, per l'importo al netto di IVA e senza applicazione della ritenuta d'acconto.
    • Lorenzo Lorini

      Firenze
      24/04/2019 11:36

      RE: Credito professionista ante legge 205/2017

      Buongiorno,
      mi inserisco nella discussione per chiederVi gentilmente un chiarimento.
      Devo effettuare un riparto finale che prevede il pagamento parziale di alcuni professionisti insinuati al passivo con privilegio ex art. 2751-bis c.c., n. 2, ante riforma.
      Premessa l'attribuzione proporzionale ai singoli professionisti insinuati, a fronte dei chiarimenti rilasciati dalla DRE Veneto con la consulenza giuridica n. 907-2/2018, intenderei scorporare dall'importo che sarà loro erogato l'Iva e il cap, e successivamente applicare la ritenuta d'acconto.
      Tuttavia, uno dei professionisti suddetti aveva già emesso la fattura prima dell'incasso del compenso.
      In questo caso, per evitare eventuali duplicazioni nella detrazione dell'Iva, già esposta nella fattura emessa prima dell'incasso, è necessario scorporare solo il cap dall'importo erogato in sede di riparto? Oppure occorre seguire in ogni caso la procedura "ordinaria"?
      Grazie della Vs. gentile collaborazione e cordiali saluti.
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        03/05/2019 22:53

        RE: RE: Credito professionista ante legge 205/2017

        Se il professionista aveva già emesso fattura, ci si dovrà semplicemente basare su di essa:

        - se viene pagato solo l'onorario perché il C.A.P. non è assistito da privilegio, la ritenuta andrà operata sull'intero importo corrisposto

        - se vengono pagati onorario e C.A.P. perché quest'ultimo è assistito da privilegio, andrà operata la ritenuta solo sull'onorario.
        • Lorenzo Lorini

          Firenze
          08/10/2019 09:17

          RE: RE: RE: Credito professionista ante legge 205/2017

          Buongiorno,
          riprendo la discussione per un chiarimento sul mio quesito in merito all'insinuazione al passivo e conseguente pagamento in sede di riparto di un professionista con fattura, anziché con avviso di notula.
          In realtà, l'insinuazione era stata effettuata dagli eredi del professionista, deceduto prima dell'apertura del fallimento.
          In sede di riparto, intenderei procedere al pagamento dell'importo suddiviso tra i vari eredi, al netto della ritenuta d'acconto, anch'essa suddivisa pro-quota.
          E' corretta questa procedura?
          La conseguente Certificazione Unica sarà intestata a ciascuno degli eredi? Oppure sarà sufficiente un'unica Certificazione Unica intestata al de cuius?
          Grazie mille della Vs. collaborazione e cordiali saluti.
          • Stefano Andreani - Firenze
            Luca Corvi - Como

            10/10/2019 11:31

            RE: RE: RE: RE: Credito professionista ante legge 205/2017

            Dato che l'insinuazione è stata effettuata dagli eredi del professionista, bisogna verificare come costoro si siano insinuati, e cioè se abbiano indicato un rappresentante comune, nel qual caso il pagamento va fatto a costui, oppure non lo abbiano indicato, nel qual caso, il pagamento andrà effettuato a ciascun erede pro quota ereditaria, se questa risulta dalla insinuazione, altrimenti in parti uguali.

            Per quanto riguarda la ritenuta, l'articolo 7, comma 3, T.U.I.R. stabilisce che "In caso di morte dell'avente diritto i redditi che secondo le disposizioni relative alla categoria di appartenenza sono imputabili al periodo di imposta in cui sono percepiti, determinati a norma delle disposizioni stesse ..." e quindi, ancorché sia poi soggetto a tassazione separata, quello di cui si sta trattando rimane un reddito di lavoro autonomo, e deve quindi essere assoggettato alla ritenuta d'acconto del 20%.

            Tale interpretazione è confortata da più fonti giurisprudenziali (C.T.C., sez. VII, sent. 28/3-5/9/1994 n. 2987, C.T.C., sez. XXIII, sent. 18/11/1998 n. 5736, Cass., sez. V, sent. 12/1/2009 n. 4785) e di prassi (Ris. Min. III/5/1001 del 3/1/1994), datate ma assolutamente concordi nell'affermare che "Il credito relativo a prestazioni effettuate dal professionista che sia acquistato e pagato all'erede dopo la morte del professionista, costituisce, per la sua essenza, un reddito di lavoro autonomo, in quanto deriva dall'esercizio di una attività professionale e conserva detta natura anche se la somma relativa non viene corrisposta al professionista ma all'erede".

            La certificazione unica dovrà essere intestata a ciascun erede, per la quota spettante.