Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Creditori irreperibili

  • Luca Damiani

    Perugia
    08/10/2019 17:14

    Creditori irreperibili

    Buonasera,
    con riferimento al riparto finale ed in particolare alle modalità di pagamento degli importi contenuti nel riparto, volevo un Vostro parere sull'esatto significato di "creditore irreperibile".
    Creditore irreperibile deve intendersi semplicemente colui che non ha comunicato la propria PEC ai sensi della Legge 221/2012 con le conseguenze stabilite dall'Art. 31 bis L.F. ?
    Oppure il curatore deve farsi carico di ricercare con altri mezzi (visure camerali, certificati di residenza, altri canali) l'indirizzo del creditore ove inviare l'assegno ?
    In definitiva, fino a che punto il curatore deve approfondire la propria ricerca?
    Vi ringrazio per il vostro parere.
    Luca Damiani

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      09/10/2019 19:13

      RE: Creditori irreperibili

      In campo processuale la irreperibilità è presa in considerazione ai fini della notifica della citazione nell'art. 140 cpc, che detta particolari formalità per la notifica quando è impossibile eseguire la consegna a mani del destinatario medesimo, oppure, in caso di sua assenza dalla casa di abitazione o dal luogo di lavoro, ai soggetti alternativamente indicati nell'art. 139. Ai fini della irreperibilità, quale presupposto della notificazione ex art. 140, non occorre, per altro, che il notificando sia ricercato preventivamente in tutti i comuni e luoghi presi in considerazione dall'art. 139 (Cass. n. 15443/2008; Cass. n. 2919/2007), essendo sufficiente che l'ufficiale giudiziario, recatosi ad effettuare la notifica presso l'abitazione del notificando nel suo luogo di residenza, rilevi la sua assenza e la mancanza di persone idonee a ricevere l'atto, senza dover ricercare il notificando presso il comune di dimora o domicilio ovvero sul luogo di lavoro, e così via; l'importante è che l'Uff. Giud. segua il tassativo ordine gerarchico dei comuni (di residenza, dimora o domicilio) (Cass. n. 24544/2008), sicchè una valida notificazione ex art. 140 presso i comuni di dimora o domicilio presuppone, ai sensi dell'art. 139, che siano rispettivamente ignoti i comuni di residenza e di dimora.
      Questo sistema, abbastanza rigoroso, vale per le notifiche a cura dell'Uff. Giud. e sicuramente non può essere riproposto per le comunicazioni del curatore a mezzo della Pec, per le quali l'art. 31bis l.f., dopo aver previsto, come principio generale, l'utilizzo della Pec per le comunicazioni ai creditori, detta una disposizione specifica, per la quale "Quando e' omessa l'indicazione di cui al comma precedente, nonche' nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria".
      A questo punto, per dire che la causa della mancata consegna è imputabile al destinatario, potrebbe rientrare nella comune diligenza svolgere qualche altra indagine tesa a capire se effettivamente il creditore non rintracciabile ed anche sotto questo profilo di poco aiuto sono i criteri indicati dall'art. 140 cpc. Come si vede, il limite fin dove spingere le indagini, non può essere predeterminato, ma va adattato caso per caso in quanto rientra nel concetto di diligenza che il curatore deve usare nello svolgimento della sua attività.
      Zucchetti Sg srl