Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

URGENTER. Privilegio (?) del Credito del CTU derivante da causa civile tra Fallimento Cedente Società Cessionaria

  • Maria Nese

    Salerno
    19/11/2018 09:43

    URGENTER. Privilegio (?) del Credito del CTU derivante da causa civile tra Fallimento Cedente Società Cessionaria

    Salve avrei bisogno di un chiarimento.
    Nel 2013 fui nominata quale CTU in una causa civile avente ad oggetto la valutazione dell'avviamento aziendale della fallita (all'epoca avente attivo pari a ZERO) pagato dalla cessionaria Società X per un valore irrisorio. Da tale causa e grazie alla CTU il Fallimento ha incamerato 40.000,00 nel 2018 uniche somme disponibili ai fini del riparto finale.
    Nell'ambito del procedimento civile venni liquidata dal GI con diritto al pagamento delle somme in capo al futuro attivo della Fallita.
    Ad oggi, in sede di riparto definitivo per incapienza sono state attribuite somme:
    a)Spese di giustizia in prededuzione privilegiata ex art. 2755 c.c in via integrale,
    b)Crediti in prededuzione privilegiata ex art. 2751 bis c.c. n. 2.in quota parziale per incapienza,
    con esclusione del mio credito professionale per incapienza ma unica somma incassata dal fallimento che ha permesso la stessa distribuzione nonchè la chiusura della procedura!!!).

    Vi richiedo:
    a) il grado di privilegio a me "SE" spettante;
    b) e se del caso proporre la necessità di presentare delle osservazioni.

    Grazie mille resto in attesa.
    maria nese




    • Zucchetti SG

      Vicenza
      19/11/2018 20:11

      RE: URGENTER. Privilegio (?) del Credito del CTU derivante da causa civile tra Fallimento Cedente Società Cessionaria

      Da quello che scrive capiamo che lei è stata nominata CTU in una causa (probabilmente revocatoria fallimentare) promossa dal fallimento e che il giudice istruttore della causa ha liquidato il suo compenso, posto a carico del fallimento stesso.
      Se è così, il suo credito gode della prededuzione e, dovendo fare una graduatoria nell'ambito di questa categoria, è assistito dal privilegio per spese di giustizia essendo stata nominata dal giudice per l'assolvimento di un incarico giudiziaria (se fosse stato il CT di parte, allora il rapporto sarebbe stato inquadrabile tra quelli professionali, assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751bis n. 2 c.c.). Il fatto che il curatore non l'abbia considerata né tra gli né tra gli altri, fa sorgere il dubbio che forse lei non abbia mai chiesto formalmente il pagamento del suo credito al curatore, il quale avrebbe eventualmente potuto contestarlo, imponendole la necessità dell'insinuazione.
      Lei parla della necessità di proporre osservazioni al piano di riparto, il che farebbe intendere che si tratti di fallimento vecchio rito, dichiarato, cioè, prima del 16 luglio 2006, n4el qual caso i creditori possono far pervenire osservazioni entro dieci giorni dall'avviso; nel mentre nei fallimenti dichiarati successivamente non è più prevista la possibilità di presentare osservazioni, ma gli interessati, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al secondo comma, possono proporre reclamo al giudice delegato contro il progetto di riparto ai sensi dell'art. 36.
      verifichi quando è stato dichiarato il fallimento e presneti le osservazioni o il reclamo a tutela del suo credito.
      Zucchetti SG srl
      • Maria Nese

        Salerno
        20/11/2018 09:40

        URGENTE !!Privilegio del Credito del CTU derivante da causa civile tra Fallimento Cedente Società Cessionaria

        Grazie mille per la celerità... e mi scuso se non sono stata molto chiara. Si... in effetti:
        a) il fallimento è del 2010;
        b) la richiesta di pagamento della mi liquidazione posta a carico del fallimento (attore principale) è stata fatta nel 2010 (con successivo reitero nel 2013;
        c) il provvedimento GD in risposta alla richiesta di pagamento evidenziava la impossibilità di adempiere per assenza di fondi (poi incamerati nel 2017)nella procedura, e non la "necessità" di provvedere alla formale domanda di insinuazione allo S.P. qulificandomi, indirettamente, come creditore prededuttivo,

        cosa potrei fare:
        d)effettuare un insinuazione al passivo ULTRATARDIVA (che potrebbe essere respinta perchè "sapevo" della procedura;
        e) ovvero proporre reclamo al giudice delegato contro il progetto di riparto ai sensi dell'art. 36(?).

        Grazie mille attendo al fine di essere operativa.

        maria nese






        • Zucchetti SG

          Vicenza
          21/11/2018 18:50

          RE: URGENTE !!Privilegio del Credito del CTU derivante da causa civile tra Fallimento Cedente Società Cessionaria

          Per far modificare il riparto, l'unico strumento che ha è il reclamo ex art. 36 avverso il progetto di riparto facendo valere la violazione di legge consistente nel non essere stata compresa tra i creditori prededucibili per spese di giustizia ammessi al riparto benchè titolare di un credito delle stesse caratteristiche né, in via subordinata, tra i creditori prededucibili privilegiati.
          Non essendo mai stato contestato il suo credito, del quale ha chiesto il pagamento, l'insinuazione diventa superflua; in ogni caso non servirebbe a bloccare il riparto, che è quello definitivo, per cui il fallimento potrebbe essere chiuso anche in pendenza della procedura di ammissione.
          Zucchetti SG srl