Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

graduazione ipoteche

  • Anna Francesca Renata Baldassari

    Modena
    23/11/2012 13:43

    graduazione ipoteche

    Un creditore ipotecario ha iscritto ipoteca su due beni immobili a garanzia dello stesso credito; i due beni sono stati venduti e hanno dato origine a due masse distinte.
    Massa relativa all'Immobile A 160.000
    Massa relativa all'immobile B 25.000
    il credito da pagare è di 110.000 : viene pagato tutto dalla massa A oppure deve essere suddiviso fra A e B? E e se si, con quale criterio.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/11/2012 14:55

      RE: graduazione ipoteche

      Se non vi sono altri creditori ipotecari o privilegi immobiliari, il problema non si pone perché, qualunque ricavato utilizzi per pagare il creditore ipotecario in questione, il residuo confluisce nella massa complessiva a disposizione di tutti gli altri.
      Se, invece vi sono altri ipotecari di grado inferiore, eventualmente solo su uno dei due beni, o dei privilegiati immobiliari, bisogna individuare le provenienze destinante al creditore ipotecario di primo grado; scartato il requisito cronologico, che serve a dare il grado sul medesimo bene, riteniamo che non esista altro criterio che quello di utilizzare i ricavati di entrambi i beni secondo un criterio proporzionale.
      Posto che 25.000-ricavato bene B- costituisce il 15,62% di 160.000-ricavato bene A-, il credito in questione di € 110,00 potrà essere pagato per il 15,62% (€17.182, 00) con il ricavato del bene B e per il restante 84, 38% (€ 92.810,00) con il ricavato del bene A.
      Zucchetti SG Srl
      • Anna Francesca Renata Baldassari

        Modena
        23/11/2012 15:17

        RE: RE: graduazione ipoteche

        Vi sono creditori ipotecari successivi quindi scegliamo il criterio proporzionale. Ma perchè il bene B viene valutato in proporzione al bene A? Non è preferibile calcolare la proporzione assumendo come denominatore la somma delle due masse:
        160.000/185.000= 86,48%
        25.000/185.000= 13,52%

        il credito di 110.000 viene pagato per 95.128 dal bene A e per 14.872 dal bene B.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          23/11/2012 16:30

          RE: RE: RE: graduazione ipoteche

          Noi abbiamo indicato il criterio giuridico da seguire, per la traduzione in pratica abbiamo ci rimettiamo a chi e' piu' esperto di conteggi.
          Zucchetti Sg Srl
          • Anna Francesca Renata Baldassari

            Modena
            30/11/2012 10:19

            indivisibilità dell'ipoteca art.2809

            Dalla lettura dell'art.2809 qualora l'ipoteca sia iscritta su più beni distinti l'ipoteca grava per intero su tutti gli immobili fino a quando il credito garantito non sia interamente soddisfatto (cass. 08/09/1983, n.5526). Ne discende che il creditore ipotecario deve essere soddisfatto integralmente utilizzando una qualunque delle masse immobiliari e, per la parte non soddisfatta da una massa, devo trovare soddisfazione nell'altra massa. I creditori successivi ottengono quello che resta, ma il creditore ipotecario precedente deve essere soddisfatto per intero (compatibilmente alla capienza delle masse attive).
            Con l'applicazione del criterio proporzionale suggerito comporta che, suddividendo il credito garantito in proporzione al ricavato dei beni, si corre il rischio, nell'ipotesi di incapienza di una delle masse, che il creditore non venga soddisfatto per intero con ciò violando il suo diritto all'integrale pagamento.
            E' corretto?

            esempio:
            massa A 162.000
            massa B 26.000

            ricavato vendita immobile A 445.000
            ricavato vendita immobile B 238.000
            totale 683.000

            445.000/683.000 65,15%
            238.000/683.000 34,85%

            credito garantito 110.000

            secondo l'art.2809 i 110.000 possono essere imputati alla massa A e il residuo della massa A nonchè l'intera massa B viene destinata ai creditori successivi

            se applico il criterio proporzionale
            110.000*65,15%= 71.665 da soddisafare con la massa A
            110.000*34,85%= 38.335 da soddisfare con la massa B che però essendo incapiente lascia in chirografo la differenza fra 26.000 e 38.335.
            In questo caso quindi il creditore ipotecario di primo grado non realizza interamente il suo credito ma solo una parte, favorendo conseguentemente i creditori successivi.

            Ringrazio per l'attenzione.
            cordialità
            anna baldassari
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              30/11/2012 21:06

              RE: indivisibilità dell'ipoteca art.2809

              Il discorso che lei fa nella parte iniziale della domanda è ineccepibile. Il criterio proporzionale è stato suggerito per evitare di danneggiare (o di favorire) creditori successivi con prelazione sui su uno o su entrambi i beni. Ammesso ad esempio che sul bene A esista un ipotecario di secondo grado, se l'ipotecario di primo grado si soddisfa soltanto su questo bene, quello di secondo grado potrebbe non trovare capienza sul residuo, e così via. Per evitare diseguaglianze si ricorre a criteri proporzionali che valgono, tuttavia, come meccanismi interni di divisione proprio a fini di giustizia, che ovviamente non possono mai determinare un pregiudizio per il creditore preferito.
              Noi della Sezione giuridica con i numeri non siamo tanto bravi, ma ci è chiaro il dato giuridico che il creditore di primo grado deve essere integralmente soddisfatto visto che ha capienza sul ricavato dei due beni. Ammesso, quindi che le proporzioni da lei fatte siano esatte- e non abbiamo motivo di dubitarne- ne discende che se con il ricavato di uno dei beni (nel caso il bene B) non si riesce a soddisfare la percentuale che su esso grava, la differenza va presa dall'altro bene.
              Zucchetti Sg Srl
              • Cristina Gaffurro

                Bologna
                09/03/2019 14:18

                RE: RE: indivisibilità dell'ipoteca art.2809

                La capienza sul bene ipotecato viene calcolata al netto o al lordo degli interessi che seguono la gradazione del credito?
                Grazie
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  11/03/2019 12:44

                  RE: RE: RE: indivisibilità dell'ipoteca art.2809

                  Posto che a norma dell'art. 2855 c.c., gli interessi, nei limiti previsti da detta norma, occupano la stessa posizione del credito per capitale, quando lei paga il credito ipotecario paga il capitale e gli interessi; orbene, a norma dell'art. 1194 c.c., "il pagamento fatto in conto capitale e interessi deve essere imputato prima agli interessi".
                  Dovendo pagare prima gli interessi, il problema da lei posto si risolve da sé.
                  Zucchetti SG srl