Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Riparto finale e masse

  • Luigino Emilio Battiston

    PORDENONE
    17/07/2019 10:16

    Riparto finale e masse

    Buongiorno,
    mi rivolgo al Forum in quanto dopo aver presentato e comunicato il progetto di riparto finale dell'Attivo un creditore ha proposto reclamo ex art. 36 LF.
    Nel caso di specie il riparto in questione si riferisce al fallimento di una società immobiliare dove le entrate sono tutte entrate immobiliari e non vi sono spese specificatamente riferibili a singoli immobili e quindi come tali sono spese della massa.
    A conclusione dei tre gradi di giudizio penale, nel quale come curatore mi sono costituito parte civile, nei confronti di un ex amministratore questi è stato definitivamente condannato per il reato di bancarotta fraudolenta ex art. 216 LF, ma anche in Cassazione non è stato quantificato il danno.
    Per la quantificazione del danno era necessario iniziare una azione civile.
    Sull'insorgenda lite l'ex amminstratore ha preferito proporre il pagamento di una somma a transazione.
    La transazione è stata approvata dal comitato dei creditori e la somma regolarmente riscossa.
    Tale somma a parere dello scrivente è una entrata della massa.
    Considerato poi che la somma da distribuire viene determinata dalla differenza tra la massa liquida attiva e le spese prededucibili della massa, letto il terzo comma dell'art. 111ter LF dove il curatore nel tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli immobili deve dare analitica indicazione delle entrate e delle uscite di carattere specifico e della quota di quelle (entrate ed uscite) di carattere generale ad essi imputabili, la risultante somma da distribuire secondo l'ordine di distribuzione di cui all'art. 111 LF consente nel caso di specie la soddisfazione integrale dei creditori indicati al n. 1 dello stesso articolo e la soddifazione parziale di quelli al n. 2 cioè i creditori ipotecari; nulla per tutti gli altri.
    Il creditore reclamante un professionista ammesso al passivo con il privilegio generale sui beni mobili ex ast. 2751bis n. 2 sostiene invece che la somma riscossa a transazione della insorgenda lite risarcitoria con l'ex amministratore condannato per reati di bancarotta fraudolenta avendo natura mobiliare dovrebbe essere ripartita al professionista e comunque ai creditori ammessi con il privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c.
    A parere dello scrivente invece in considerazione del fatto che la somma riscossa con la transazione è una entrata della massa e tale somma è di entità inferiore alle spese della massa non può prescindersi da questo dato di fatto eppertanto il riparto avvenire in favore dei creditori ammessi in prededuzione e con privilegio speciale ipotecario che come sopra indicato i primi soddisfatti integralmente i secondi solo parzialmente.
    Vorrei essere stato chiaro e ringrazio per l'attenzione sperando in un riscontro.
    Grazie e cordialità.
    Luigino Battiston - Pordenone
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/07/2019 17:08

      RE: Riparto finale e masse

      Circa la natura dell'entrata proveniente dalla transazione, riteniamo abbia ragione il reclamante nel qualificarla come entra mobiliare proprio a norma della distinzione fatta dall'art. 111ter l.f., che al privo comma stabilisce che "la massa liquida attiva immobiliare è costituita dalle somme ricavate dalla liquidazione dei beni immobili, come definiti dall'articolo 812 del codice civile, e dei loro frutti e pertinenze, nonché dalla quota proporzionale di interessi attivi liquidati sui depositi delle relative somme". l'entrata in questione non rientra in alcuna delle indicate categorie per cui fa parte delle entrate mobiliari che, per il secondo comma dell'art. 111ter, "è costituita da tutte le altre entrate".
      Stabilito che l'entrata in questione ha natura mobiliare, lei dispone di una massa mobiliare e di una immobiliare, per cui, poste le spese specifiche a carico dei beni e delle entrate cui si riferiscono (ad esempio le spese legali del giudizio e della transazione sono specifiche al ricavato mobiliare derivato dalla transazione), le altre spese di carattere generale, sempre secondo il disposto dell'art. 111ter l.f., deve distribuirle proporzionalmente sulla massa mobiliare e su quella immobiliare; dopo di che ha il netto distribuibile mobiliare, da assegnare ad eventuali altre prededuzioni non consistenti in spese (già calcolate e detratte) e ai creditori con privilegio mobiliare secondo l'ordine di legge, e un netto distribuibile immobiliare da assegnare ai creditori ipotecari, che non risentono delle prededuzioni diverse dalle spese, a norma del secondo comma dell'art. 111bis l.f.
      Zucchetti Sg srl