Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Riparto a creditore non legittimato

  • Alberto Biccheri

    CITTA DI CASTELLO (PG)
    04/10/2019 17:53

    Riparto a creditore non legittimato

    Un dipendente contrae un debito nei confronti di una finanziaria, estinguibile mediante cessione di quote della retribuzione mensile. Il dipendente interrompe il rapporto di lavoro nel 2013 e concorda con il datore di lavoro (società poi fallita) il versamento rateale del TFR. Le parti poi concordano che le prime rate del TFR saranno versate dalla società direttamente alla finanziaria fino ad estinzione del debito residuo.
    La società inizialmente versa quanto concordato, poi, prima interrompe i pagamenti e, successivamente, nel 2015 fallisce.
    La finanziaria, nel 2018, si insinua tardivamente al fallimento chiedendo il TFR del lavoratore non ancora pagato fino a concorrenza del debito residuo in virtù dell'estensione al TFR degli obblighi sorti sulla retribuzione mensile a causa del finanziamento non pagato.
    Il dipendente non si insinua al fallimento.
    La finanziaria viene ammessa allo stato passivo.
    Nel 2019 la procedura dispone un riparto parziale in cui la finanziaria viene soddisfatta in minima parte. Il riparto è dichiarato esecutivo dal GD.
    Il curatore deve ora chiedere mandato di pagamento in conformità al riparto.
    A questo punto, l'ex dipendente, venuto a sapere del fallimento, invia domanda di insinuazione tardiva producendo, tra l'altro, documentazione (buste paga dal 2015 al 2018 del nuovo datore di lavoro) in cui si evidenziano le trattenute praticate dal nuovo datore di lavoro e poi versate alle finanziaria fino all'estinzione del debito residuo.
    Quindi da una parte la finanziaria si è insinuata al fallimento e dall'altra ha continuato a riscuotere le trattenute sullo stipendio del lavoratore, ora dipendente di un'altra azienda.
    Il curatore ha per ora sospeso il pagamento del riparto parziale e ha richiesto informazioni alla stessa.
    Come secondo voi dovrà agire il curatore? Può il curatore procedere al pagamento degli altri creditori inseriti nel piano di riparto? ovvero dovrà richiedere al GD la revoca del provvedimento di esecutività? si configura un profilo penale nel comportamento "furbesco" della finanziaria?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      07/10/2019 12:20

      RE: Riparto a creditore non legittimato

      Lei tocca una problematica di grande spessore la cui soluzione è stata rimessa alle sezioni unite della Cassazione, per risolvere il quesito se un progetto di riparto dichiarato esecutivo, ma non ancora portato ad esecuzioni con i pagamenti, possa essere ritirato o modificato dal curatore a seguito di fatti sopravvenuti che possano giustificare una diversa ripartizione e, ancora se il provvedimento di esecutività possa essere revocato dal giudice; purtroppo le sezioni unite con sentenza recentissima del 26.9.2019 n. 24068 hanno deluso le aspettative perché non hanno deciso nel merito avendo ritenuto di cassare il provvedimento impugnato per violazione del contraddittorio. I dubbi, che nella articolata ordinanza di rimessione al Primo presidente per l'assegnazione della causa alle sezioni unite , erano stati ben evidenziati, pertanto rimangono.
      Che fare allora? Noi daremmo esecuzione al riparto per quanto riguarda gli altri creditori, congelando la posizione della Finanziaria. Questa potrebbe incorrere nel reato di cui all'art. 232 l.f. se si accerta una simulazione fraudolenta per l'ammissione del credito, ossia la predisposizione di elementi di prova caratterizzati da artifizi, raggiri, da documenti falsificati o altro, idonei a far apparire come reale un credito fittizio.
      In ogni caso conviene contattare la Finanziaria prospettandogli la situazione e i rischi eventuali; è probabile che rinunci alla domanda di insinuazione, nel qual caso la somma ad essa spettante viene accantonata e inserita in un successivo riparto a favore del lavoratore.
      Zucchetti SG srl