Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Riparto ritenute Enasarco

  • Mirella Mileti

    Termoli (CB)
    20/09/2019 15:41

    Riparto ritenute Enasarco

    Buon pomeriggio,
    un agente ha formulato istanza di insinuazione al passivo richiedendo provvigioni (non fatturate) per rapporto di agenzia con la società poi fallita a seguito del quale è stato ammesso dal G.D. per provvigioni al lordo e in privilegio ex art. 2751 bis n.3.
    A seguito di invio del riparto, il creditore ha inviato proforma fattura detraendo la ritenuta Enasarco nella misura del 16,50% sul 50% dell'imponibile.
    La curatela ritiene non valida l'applicazione di questa ritenuta in quanto la società committente in bonis all'epoca non ha provveduto ad effettuare la comunicazione all'Enasarco e relativo versamento delle ritenute sulle provvigioni maturate e pertanto la procedura si vedrebbe incamerata questa trattenuta e per la quale l'Enasarco non potrà formulare istanza di insinuazione non avendo ricevuto la comunicazione sopra citata. In tale situazione al creditore verrà corrisposto l'importo lordo.
    Si chiede se è corretta la soluzione prospettata dalla scrivente.
    Grazie
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      10/10/2019 06:26

      RE: Riparto ritenute Enasarco

      L'obbligo dichiarativo, eventualmente omesso all'epoca dall'azienda ora fallita, non è certamente a carico del Curatore ora.

      Per eccesso di zelo, qualora egli abbia ragionevole certezza che sia avvenuta l'omissione, potrà darne notizia all'Enasarco, perché effettui i necessari controlli e presenti istanza di ammissione al passivo, ma anche questa comunicazione non è certamente atto dovuto.


      Per quanto riguarda il riparto, siccome l'Enasarco ha il medesimo meccanismo di riscossione dell'INPS (maturazione e obbligo dichiarativo per competenza, quota a carico dell'azienda più quota a carico del dipendente o agente), come per i dipendenti l'ammissione al passivo dovrebbe essere avvenuta per l'importo dovuto al netto della quota Enasarco a carico dell'agente, tale è pertanto l'importo che deve essere liquidato ora.

      Se l'ammissione è invece avvenuta al lordo, senza alcuna notazione circa la ritenuta Enasarco, per il principio dell'intangibilità dello stato passivo, unito ai principi qui sopra esposti, non vediamo come possa ora essere liquidato un importo inferiore.